L.R. Toscana 57/2010
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 57/2010 riorganizza le strutture dirigenziali della Giunta, definisce ruoli e competenze di direttori generali, coordinatori di area e responsabili di settore, aggiorna il sistema di valutazione del personale e ridefinisce la figura dell’Avvocato generale. Non contiene limiti temporali di efficacia specifici, ma interviene su disciplina organizzativa vigente.
Modifiche all’organizzazione del personale regionale e dell’Avvocatura regionale toscana
Modifiche organizzative sul personale regionale e sull’Avvocatura regionale
La legge regionale Toscana 17 novembre 2010, n. 57 interviene sul testo unico dell’organizzazione del personale regionale e sulla disciplina dell’Avvocatura regionale. Il provvedimento ridefinisce l’assetto delle strutture dirigenziali della Regione Toscana, i poteri dei vertici amministrativi, il sistema di valutazione e la figura apicale dell’Avvocatura.
Assetto della struttura operativa regionale
La struttura operativa regionale è composta dalle direzioni generali e dall’Avvocatura regionale, collocata in posizione di autonomia rispetto alle direzioni generali. Le direzioni generali sono qualificate come strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo. La Giunta regionale individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le competenze, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Direttore generale della Presidenza e Comitato tecnico di direzione
Il Direttore generale della Presidenza opera a diretto riferimento del Presidente della Giunta regionale e assicura la coerenza complessiva dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi della Giunta, il raccordo con gli indirizzi politici e l’unitarietà dei profili organizzativi, finanziari e giuridici.
Per tali finalità sovrintende alle funzioni dei direttori generali tramite il Comitato tecnico di direzione (CTD), da lui presieduto e composto dai direttori generali e dall’Avvocato generale. Il CTD esprime parere obbligatorio su proposte di legge, regolamenti, atti di programmazione generale, programmi settoriali di indirizzo e atti organizzativi di competenza della Giunta. La Giunta disciplina competenze e funzionamento del Comitato. Alle riunioni è normalmente invitato il Segretario generale del Consiglio regionale.
Aree di coordinamento, settori e strutture commissariali
Le aree di coordinamento e i settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale interne alle direzioni generali e all’Avvocatura regionale. Le aree di coordinamento sono strutture di maggiore complessità, istituite per ambiti omogenei o funzioni trasversali, con funzione di direzione amministrativa e funzionale dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali sovraordinate.
I settori sono strutture dirigenziali costituite per svolgere insiemi omogenei di competenze e attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o ad attività specialistiche. Di regola sono collocati nell’ambito delle aree di coordinamento; se svolgono funzioni trasversali che interessano l’intera direzione, sono posti direttamente alle dipendenze del direttore generale.
Le aree di coordinamento della Direzione generale della Presidenza e dell’Avvocatura regionale sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale; quelle delle altre direzioni con deliberazione della Giunta. La Giunta può anche fissare i criteri per differenziare aree e settori in base alla complessità delle funzioni. Sono inoltre previste strutture commissariali equiparate a settori per le attività connesse ai commissari nominati dalla Regione.
Compiti del direttore generale
Il direttore generale assicura l’unitarietà di azione della direzione e definisce indirizzi e programma annuale, garantendo l’integrazione con le altre direzioni. Supporta gli organi politici, sovrintende all’attuazione di programmi e direttive, adotta gli atti organizzativi generali e presidia le funzioni trasversali.
Ha inoltre il potere di costituire, modificare e sopprimere i settori, previa acquisizione del parere del CTD, e nomina o revoca coordinatori di area e responsabili di settore, nonché i dirigenti titolari di posizioni dirigenziali individuali. Assegna obiettivi e risorse, dirige e controlla le strutture di diretto riferimento, esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia e valuta coordinatori, responsabili di settore e dirigenti a diretto riferimento.
Sul piano disciplinare, promuove i procedimenti e irroga le sanzioni di propria competenza nei confronti del personale non dirigenziale e del personale dirigenziale assegnato alla direzione; per le violazioni più gravi trasmette gli atti all’ufficio competente. Per il Direttore generale della Presidenza sono previste funzioni disciplinari specifiche nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40. In caso di assenza temporanea, il direttore è sostituito da un coordinatore di area o da un dirigente a tempo indeterminato designato.
Compiti del coordinatore di area e del responsabile di settore
Il coordinatore di area assicura l’integrazione delle attività delle strutture interne all’area e verifica l’attuazione dei piani e dei programmi assegnati. Sovrintende ai dirigenti dell’area, può esercitare poteri sostitutivi, appone il visto sugli atti predisposti dalle strutture interne, definisce il piano di lavoro e assegna obiettivi e risorse. Propone al direttore generale la costituzione, modifica o soppressione di settori e posizioni dirigenziali individuali e la nomina dei relativi responsabili, adotta gli atti di propria competenza, valuta il personale a diretto riferimento e promuove i procedimenti disciplinari per il personale non dirigenziale assegnato. In caso di assenza temporanea è sostituito dal direttore generale o da un dirigente dell’area designato.
Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite a un complesso omogeneo di materie o obiettivi. Predispone gli atti di competenza politica, attua programmi e adotta gli atti del settore, dirige e controlla l’organizzazione interna, assegna obiettivi e risorse, promuove i procedimenti disciplinari e valuta il personale assegnato. Nei settori inseriti in un’area di coordinamento, gli atti di competenza politica sono sottoposti al visto del coordinatore.
Incarichi dirigenziali e durata
La legge porta a cinque anni la durata massima del contratto per gli incarichi dirigenziali previsti dalla disciplina richiamata, rendendolo rinnovabile. Per gli incarichi di coordinatore di area, la conferma non è automatica e l’incarico cessa decorsi sessanta giorni dal conferimento del nuovo incarico di direttore generale. Per i responsabili di settore, l’incarico cessa allo stesso termine; se il direttore generale non conferisce i nuovi incarichi entro sessanta giorni, quelli precedenti si rinnovano automaticamente.
In caso di cessazione anticipata dell’incarico, il Presidente della Giunta può attribuirlo a un altro direttore generale o a un dirigente regionale per non più di 180 giorni, senza novazione del rapporto di lavoro e con riconoscimento della differenza economica prevista dalla disciplina richiamata. In presenza di eccezionali esigenze organizzative, può essere conferito l’incarico temporaneo di responsabile di una struttura vacante anche a un dirigente già responsabile di struttura appartenente a un’altra direzione generale.
Sistema di valutazione del personale
La sezione dedicata alla valutazione viene riformulata come “Sistema di valutazione”. La valutazione dei direttori generali e dell’Avvocato generale è rimessa alla Giunta regionale. La valutazione dei coordinatori di area è svolta dal direttore generale di riferimento; quella dei responsabili di settore e dei dirigenti di diretto riferimento al direttore generale è svolta da quest’ultimo; per i responsabili e dirigenti che riferiscono a un’area di coordinamento decide il coordinatore di area. Il personale non dirigenziale è valutato dal dirigente di diretto riferimento.
Il regolamento previsto dalla legge disciplina le procedure di valutazione, nel rispetto dei principi nazionali, e deve prevedere un unico organismo indipendente di valutazione, collegiale e composto da soggetti esterni all’amministrazione, con professionalità elevata ed esperienza pluriennale. Il regolamento disciplina anche l’indennità dei componenti, il sistema di misurazione della prestazione, le fasce di merito e gli strumenti di premialità, senza nuovi oneri per il bilancio regionale rispetto agli stanziamenti già esistenti.
I componenti dell’organismo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, se quest’ultimo intende avvalersene; in alternativa il Consiglio può costituire un proprio organismo autonomo.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi o l’inosservanza delle direttive del direttore generale possono comportare la revoca dell’incarico dirigenziale; nei casi più gravi il rapporto di lavoro può essere risolto secondo codice civile e contratto collettivo. Il provvedimento è adottato dal direttore generale di riferimento, previo parere conforme del Comitato dei garanti, con facoltà per il dirigente interessato di presentare controdeduzioni entro trenta giorni. Il parere deve essere reso entro venti giorni, salvo richiesta di chiarimenti.
Regime disciplinare
Per alcune categorie di personale vengono coordinate le funzioni disciplinari con l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. In particolare, per il personale contemplato dagli articoli richiamati dalla riforma, le funzioni disciplinari sono esercitate dall’ufficio competente su iniziativa del responsabile rispettivamente previsto per ciascun ambito organizzativo.
Riforma dell’Avvocatura regionale e dell’Avvocato generale
La disciplina dell’Avvocatura regionale viene aggiornata introducendo la figura dell’Avvocato generale, responsabile dell’Avvocatura. Nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, promuove e resiste in giudizio conferendo il mandato; negli altri casi l’Avvocato generale, con proprio decreto e previa comunicazione alla Giunta salvo sua contraria deliberazione, promuove e resiste alle liti.
La consulenza legale dell’Avvocatura è estesa ai provvedimenti sottoposti all’approvazione della Giunta regionale e a quella richiesta dalle direzioni generali della Regione e dai soggetti indicati dalla legge. L’Avvocato generale può essere scelto tra dirigenti interni o soggetti esterni, purché abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e abbiano maturato documentata esperienza qualificata nel settore pubblicistico.
All’Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui compiti e sulle attribuzioni del direttore generale, oltre ai requisiti specifici previsti dalla legge sull’Avvocatura.
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