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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12462/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una infermiera impiegata presso una struttura rientrante in fascia C delle tabelle di riparto dei fondi previsti per l’emergenza COVID aveva ottenuto dal Tribunale la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento del residuo incentivo COVID. La Corte d’appello ha confermato la spettanza del premio, ritenendo che la decurtazione dell’IRAP dovesse avvenire a monte sulle risorse assegnate all’azienda e non a valle sul compenso del lavoratore. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell’Accordo sindacale regionale del 28/05/2020, nonché dell’art. 81 Cost., sostenendo che il premio dovesse essere determinato al netto delle decurtazioni per oneri sociali e IRAP e che, applicandole correttamente, l’importo dovuto sarebbe stato inferiore. Ha inoltre contestato l’interpretazione dell’accordo sindacale regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d’appello: la norma emergenziale e l’accordo regionale prevedevano un finanziamento complessivo al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione, ma ciò non autorizza a ridurre l’emolumento spettante al singolo lavoratore trasferendo su di lui il maggiore onere IRAP. L’IRAP è un tributo che incide sull’amministrazione e non può essere traslato sul dipendente, salvo il diverso caso in cui la riduzione sia imposta da un inderogabile limite massimo di spesa a carico dell’ente. È stato inoltre dichiarato inammissibile il profilo di ricorso relativo alla violazione dell’accordo sindacale, poiché non si trattava di contrattazione nazionale e non erano state indicate le specifiche regole ermeneutiche asseritamente violate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020

    premio commisurato al servizio effettivamente prestato ... di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione, non superiore all’ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti

    Il premio COVID va letto come emolumento da determinarsi entro un tetto massimo lordo per il dipendente, ma la spesa complessiva è comunque riferita al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione; l’IRAP non può essere ribaltata sul lavoratore.

  • art. 81 Cost.

    La Corte non vi attribuisce un’autonoma portata decisiva nel caso concreto, ritenendo infondato il motivo di ricorso anche sotto tale profilo.

  • d.lgs. n. 446/1997

    L’IRAP determina, in generale, un innalzamento della base imponibile e incide come onere dell’amministrazione sul costo del compenso corrisposto al personale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo le condizioni processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un emolumento è finanziato con risorse pubbliche destinate all’amministrazione, l’eventuale IRAP o altro onere fiscale gravante sull’ente non può essere automaticamente detratto dal credito del lavoratore, salvo che una norma imponga inderogabilmente un tetto massimo di spesa a carico dell’amministrazione.
  • La previsione di importi "al lordo" degli oneri a carico dell’amministrazione indica che il limite riguarda la spesa dell’ente, non la riduzione proporzionale del compenso del singolo beneficiario.
  • La censura di violazione di un accordo sindacale o contrattuale è inammissibile se non vengono specificate le regole di interpretazione contrattuale che il giudice di merito avrebbe violato e se l’atto non è contrattazione collettiva nazionale.
  • L’IRAP, quale imposta gravante sull’organizzazione che eroga il compenso, non è traslabile sul dipendente destinatario della prestazione retributiva o incentivante.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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