Provvedimento del 06/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento aggiorna termini e modalità di correzione dei file trasmessi all’Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari e estende gli obblighi di riscontro alle indagini finanziarie a cessionari, soggetti risultanti da fusione e da scissione. Sostituisce inoltre alcune tabelle allegate a precedenti provvedimenti per coordinamento amministrativo.
Modifiche al provvedimento del 20 dicembre 2010 su archivio rapporti finanziari e indagini
Modifiche al provvedimento del 20 dicembre 2010 e aggiornamento delle tabelle allegate
Il documento introduce alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, con effetti sulle comunicazioni all’Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari e sul riscontro alle indagini finanziarie. Contestualmente, sostituisce due tabelle allegate a precedenti provvedimenti per adeguamento e coordinamento normativo.
Aggiornamento dei termini per la correzione dei file trasmessi
Il punto 2.6 del provvedimento del 20 dicembre 2010 viene sostituito per disciplinare la gestione degli esiti delle elaborazioni dei file trasmessi.
- Gli esiti contenenti gli errori riscontrati sono comunicati telematicamente all’utente che ha effettuato la comunicazione, tramite il tracciato di cui all’allegato n. 3.
- Ricevuto l’esito, l’utente deve valutare l’azione da intraprendere per correggere l’errore.
- Se la correzione richiede una nuova trasmissione del file, l’invio deve avvenire entro due mesi dalla ricezione dell’esito.
- Se l’esito riguarda un codice fiscale non corretto formalmente o non presente in archivio, la trasmissione correttiva è obbligatoria e deve essere effettuata entro novanta giorni dalla ricezione dell’esito.
Obblighi di riscontro alle indagini finanziarie dopo operazioni straordinarie
Il punto 4.3 del provvedimento del 20 dicembre 2010 viene sostituito per ridefinire gli obblighi del cessionario, del soggetto risultante dalla fusione e dei soggetti derivanti dalla scissione.
- Tali soggetti devono rispondere alle richieste di indagini finanziarie attivate ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 7, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 51, secondo comma, n. 7, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
- Il riscontro riguarda dati, notizie e documenti inerenti alle posizioni acquisite.
- L’obbligo vale anche per periodi antecedenti alle operazioni di cessione, fusione o scissione.
- I medesimi soggetti devono fornire riscontro anche alle indagini relative ai rapporti dell’operatore incorporato, scisso o che ha cessato l’attività finanziaria, anche se tali rapporti erano già estinti prima delle operazioni considerate.
Sostituzione delle tabelle allegate a provvedimenti precedenti
Il provvedimento dispone la sostituzione della tabella, allegato 2, al provvedimento del 29 febbraio 2008 e della tabella, allegato 2, al provvedimento del 12 novembre 2007 con quella allegata al presente atto. Questa sostituzione è motivata dall’esigenza di coordinamento amministrativo con le nuove disposizioni relative agli obblighi delle società di assicurazioni in materia di risposta alle indagini finanziarie e di comunicazione dell’archivio dei rapporti finanziari.
Finalità della modifica
Le motivazioni chiariscono che l’intervento mira ad aggiornare modalità e termini di comunicazione dei dati all’Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari. Vengono inoltre rivisti i termini per la riproposizione delle trasmissioni corrette dei file scartati e ampliati gli adempimenti in caso di operazioni straordinarie, in modo da includere anche i rapporti dell’operatore incorporato, scisso o estinto.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto dell’Agenzia delle entrate e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia. Per la disciplina di riferimento sono citati:
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, primo comma, n. 7;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, secondo comma, n. 7;
- DPR 29 settembre 1973, n. 605, art. 7, commi sesto, undicesimo e tredicesimo;
- i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2005, 22 dicembre 2005, 19 gennaio 2007, 12 novembre 2007, 29 febbraio 2008, 30 novembre 2010 e 20 dicembre 2010.
Pubblicazione ed efficacia
È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 6 dicembre 2011.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 6 dic 2011Provvedimento del 06/12/2011
- Provvedimento · 16 dic 2011Provvedimento del 16/12/2011
- Provvedimento · 16 dic 2011Provvedimento del 16/12/2011
- Provvedimento · 24 nov 2011Provvedimento del 24/11/2011
- Provvedimento · 22 nov 2011Provvedimento del 22/11/2011
- Provvedimento · 22 nov 2011Provvedimento del 22/11/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →