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Provvedimento

Provvedimento del 06/12/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento estende alle società ed enti di assicurazione, dal 30 giugno 2012, l’obbligo di rispondere telematicamente alle indagini finanziarie e di comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari i dati relativi a polizze unit-linked, index-linked e operazioni di capitalizzazione. È previsto anche l’obbligo di comunicare entro il 30 aprile 2012 l’indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate e l’esonero da altre comunicazioni limitatamente ai rapporti interessati.

Estensione agli assicuratori degli obblighi telematici per indagini finanziarie e Archivio rapporti finanziari

Estensione agli assicuratori degli obblighi di risposta telematica e di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 23, commi 24 e 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Esso amplia la platea dei soggetti tenuti a fornire dati e notizie nell’ambito delle indagini finanziarie e a comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari anche le società e gli enti di assicurazione, con specifico riferimento ad alcune tipologie di rapporti assicurativi di contenuto finanziario.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni riguardano esclusivamente le società e gli enti di assicurazione e si riferiscono alle attività finanziarie e ai rapporti indicati nel provvedimento. In particolare, l’attenzione è rivolta a:

  • polizze unit-linked;
  • polizze index-linked;
  • contratti e operazioni di capitalizzazione.

Le motivazioni chiariscono che l’intervento mira a consentire l’acquisizione, tramite la procedura telematica di supporto alle indagini finanziarie, di dati e notizie di natura finanziaria relativi a contratti di assicurazione attuati attraverso piani finanziari pluriannuali d’investimento e forme pensionistiche complementari.

Obblighi di risposta telematica alle indagini finanziarie

A decorrere dal 30 giugno 2012, le richieste degli organi preposti al controllo e le risposte delle società e degli enti di assicurazione, quando riguardano le attività finanziarie individuate dal provvedimento, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.

Il sistema telematico deve essere utilizzato secondo:

  • l’articolo 32, terzo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • l’articolo 51, quarto comma, del DPR 29 settembre 1972, n. 633;
  • le modalità e regole tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

Comunicazione dell’indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate

Le società e gli enti di assicurazione devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 aprile 2012.

La comunicazione va effettuata secondo le modalità previste dal provvedimento del 22 dicembre 2005, utilizzando il tracciato indicato nell’allegato n. 5 del provvedimento del 12 novembre 2007.

Comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari

A decorrere dal 30 giugno 2012, le società e gli enti di assicurazione devono effettuare le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari, limitatamente ai rapporti indicati nel provvedimento, relativamente ai rapporti in essere dal 6 luglio 2011.

Tali comunicazioni devono essere eseguite secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • 19 gennaio 2007;
  • 29 febbraio 2008;
  • 20 dicembre 2010;
  • e successive modifiche e integrazioni.

Le comunicazioni devono riguardare i dati attinenti alle polizze unit-linked, alle polizze index-linked e ai contratti e alle operazioni di capitalizzazione.

Esonero da ulteriori comunicazioni

Le comunicazioni effettuate all’Archivio dei rapporti finanziari comportano l’esonero dalla comunicazione prevista dall’articolo 7, quarto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, limitatamente ai dati relativi alle attività finanziarie oggetto del provvedimento.

Nelle motivazioni il provvedimento precisa inoltre che l’esonero opera, per i medesimi rapporti, rispetto alla comunicazione di cui all’articolo 7, tredicesimo comma, del DPR n. 605 del 1973.

Finalità e quadro normativo richiamato

Il provvedimento si inserisce nel sistema di poteri attribuiti all’Agenzia delle Entrate e richiama, tra gli altri, i riferimenti normativi relativi a:

  • attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 23, commi 24 e 25;
  • DPR n. 600 del 1973, articolo 32;
  • DPR n. 633 del 1972, articolo 51;
  • DPR n. 605 del 1973, articolo 7;
  • precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005, 22 dicembre 2005, 19 gennaio 2007, 12 novembre 2007, 29 febbraio 2008 e 30 novembre 2010.

Pubblicazione ed efficacia

È previsto che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenga luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 6 dicembre 2011.

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