Sentenza del 08/04/2016 n. 6883 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione e il rimborso di un credito IVA di circa 440.213 euro relativo all'acquisto di una villa ad uso abitativo. Secondo l'Ufficio, l'immobile non era strumentale all'attività della società, il cui oggetto non consisteva in via esclusiva o principale nella costruzione o vendita di immobili abitativi. La Corte ha inoltre rilevato che, per beneficiare della detrazione, la società avrebbe dovuto dimostrare con elementi oggettivi non solo l'inerenza e la strumentalità dell'acquisto rispetto all'attività d'impresa, ma anche che l'immobile non rientrasse più nella categoria dei fabbricati a destinazione abitativa soggetti all'esclusione prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso dell'Agenzia, nonostante l'estinzione della società, e ha riconosciuto che l'Agenzia aveva prestato acquiescenza sulla parte relativa al recupero dei ricavi omessi, non avendola impugnata. Ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR, che aveva valorizzato le dichiarazioni della società circa la futura destinazione dell'immobile a sede legale senza indicare elementi oggettivi idonei a superare l'esclusione legale della detrazione per fabbricati abitativi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul diritto alla detrazione, ma l'esito processuale è stato favorevole all'Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 2, n. 1
Le operazioni effettuate dalle società di capitali sono considerate compiute nell'esercizio d'impresa; tuttavia, per gli acquisti, ciò non basta a fondare automaticamente il diritto alla detrazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1
La detrazione dell'IVA sugli acquisti richiede che il bene sia inerente e strumentale all'attività imprenditoriale effettiva o concretamente programmata. Tale collegamento deve essere provato dal contribuente mediante elementi oggettivi.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis, comma 1, lett. i)
non è ammessa la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto, locazione, manutenzione, recupero o gestione di fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati
Per gli immobili a destinazione abitativa opera un'esclusione oggettiva della detrazione, salvo per le imprese che svolgono principalmente attività di costruzione di tali fabbricati. Un'impresa diversa deve provare non solo l'inerenza e la strumentalità, ma anche che il bene non rientri più nella categoria abitativa.
Codice civile, art. 2698
Il richiamo è connesso alla contestazione dell'onere della prova: la Corte ribadisce che la prova dell'inerenza e della strumentalità dell'acquisto grava sul contribuente che pretende la detrazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La censura per insufficiente motivazione è stata ritenuta fondata perché la CTR non aveva esaminato adeguatamente la destinazione abitativa dell'immobile e gli altri elementi fattuali indicati dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La mera iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese, il possesso della partita IVA o l'indicazione dell'immobile tra le immobilizzazioni non dimostrano da soli il diritto alla detrazione.
- Quando l'acquisto riguarda un immobile abitativo, l'onere probatorio del contribuente è particolarmente rigoroso: occorre dimostrare con fatti oggettivi sia il collegamento concreto con l'attività d'impresa sia il superamento della destinazione abitativa rilevante ai fini dell'esclusione normativa.
- Una dichiarazione programmatica secondo cui l'immobile sarà destinato a sede legale o aziendale deve essere supportata da elementi verificabili, quali progetti, lavori effettivamente eseguiti, cambio di destinazione d'uso, utilizzo concreto e struttura organizzativa coerente.
- Il giudice tributario non può limitarsi a recepire le dichiarazioni del contribuente, ma deve confrontarle con tutti gli indizi disponibili, inclusi sproporzione dell'investimento rispetto al capitale sociale, rapporti tra cedente e acquirente e adeguatezza della struttura aziendale.
- In caso di cassazione con rinvio, l'accoglimento del ricorso non determina necessariamente la definitiva negazione della detrazione: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti applicando i principi stabiliti dalla Corte.
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