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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/822

Regolamento delegato (UE) 2021/822 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1003/2013 e (UE) 2019/360 per quanto riguarda le commissioni annuali di vigilanza applicate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai repertori di dati sulle negoziazioni per il 2021 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua in via temporanea, per il solo 2021, il metodo di calcolo delle commissioni annuali di vigilanza dovute all’ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni. La modifica risponde alle conseguenze della Brexit e alla diversa distribuzione operativa dei repertori nell’Unione, imponendo un calcolo basato sui dati del primo semestre 2021 per rendere la commissione proporzionata all’effettiva attività nell’UE. Sono inoltre disciplinati deduzioni degli importi già versati, scadenza di pagamento al 31 ottobre 2021, invio delle fatture e successivi conguagli sulla base dei bilanci certificati 2021.

Modifica per il solo 2021 dei criteri di calcolo e di pagamento delle commissioni annuali di vigilanza ESMA dovute dai repertori di dati sulle negoziazioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati presso l’ESMA ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365, in particolare a quelli già registrati al 31 dicembre 2020. Incide esclusivamente sulla determinazione della commissione annuale di vigilanza per il 2021, introducendo un diverso periodo di riferimento per il calcolo del fatturato applicabile e regole specifiche di fatturazione, con eventuali conguagli e rimborsi. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Commissioni annuali di vigilanza ESMA per i repertori di dati sulle negoziazioni nel 2021

Il regolamento interviene in modo mirato sui due regimi europei che disciplinano le commissioni dovute all’ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni. La modifica è giustificata, secondo i considerando, dall’uscita del Regno Unito dall’Unione e dal fatto che alcuni repertori prima stabiliti nel Regno Unito hanno trasferito attività nell’UE, alterando il perimetro dei soggetti attivi e rendendo poco rappresentativo il criterio ordinario basato sull’anno precedente.

Contesto e finalità

L’obiettivo è assicurare che la commissione annuale di vigilanza per il 2021 sia proporzionata al fatturato effettivamente generato nell’Unione. Poiché nuovi repertori UE hanno iniziato l’attività solo nel gennaio 2021, l’utilizzo del fatturato dell’anno precedente avrebbe prodotto una commissione trascurabile rispetto all’attività reale; per questo la base di calcolo viene spostata sul primo semestre 2021.

Ambito soggettivo e temporale

Le disposizioni si applicano ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati presso l’ESMA ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365, con riferimento ai soggetti già registrati al 31 dicembre 2020. La disciplina è limitata al solo esercizio 2021 e non incide sul regime ordinario oltre tale anno.

Regime di calcolo per i repertori soggetti al regolamento (UE) n. 648/2012

Nel regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 viene inserito l’articolo 15 bis. Per il 2021 la commissione annuale si calcola secondo l’articolo 7, ma il fatturato applicabile è determinato sulla base di tre indicatori del periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, ciascuno pesato per un terzo:

  • proventi derivanti dalle funzioni di base di raccolta e conservazione centralizzata delle registrazioni sui derivati;
  • numero di negoziazioni segnalate al repertorio;
  • numero di negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2021.

Dall’importo dovuto sono sottratti gli importi già pagati prima del 26 maggio 2021 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1. Se tali importi eccedono la commissione ricalcolata, l’ESMA deve rimborsare la differenza. La scadenza è fissata in deroga al regime ordinario al 31 ottobre 2021, con fatturazione almeno 30 giorni prima. Quando diventano disponibili i bilanci certificati 2021, i repertori devono comunicare gli indicatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1; l’eventuale differenza rispetto alla commissione già pagata è recuperata tramite conguaglio e relativa fattura ESMA con preavviso di almeno 30 giorni.

Regime di calcolo per i repertori soggetti al regolamento (UE) 2015/2365

Nel regolamento delegato (UE) 2019/360 viene inserito un analogo articolo 15 bis per i repertori registrati ai sensi della disciplina sulle SFT. Anche qui il 2021 è calcolato secondo l’articolo 6, ma con fatturato applicabile determinato sui dati del primo semestre 2021. La base è composta dalla quota di proventi delle funzioni di base di raccolta e conservazione centralizzata delle registrazioni sulle SFT e dalla quota dei proventi applicabili dei servizi accessori, rapportata ai totali di tutti i repertori registrati nello stesso periodo.

Sono inoltre previsti:

  • deduzione degli importi già pagati prima del 26 maggio 2021 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;
  • rimborso dell’eventuale eccedenza da parte dell’ESMA;
  • scadenza al 31 ottobre 2021;
  • invio della fattura almeno 30 giorni prima del pagamento;
  • conguaglio successivo sulla base dei bilanci certificati 2021 e degli indicatori di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica con urgenza per consentire all’ESMA di garantire tempestivamente un sistema di vigilanza finanziariamente proporzionato per il 2021.

Disposizioni principali

Finalità della modifica e contesto

Il regolamento modifica i regolamenti delegati (UE) n. 1003/2013 e (UE) 2019/360 per adattare, solo per il 2021, la base di calcolo delle commissioni annuali di vigilanza dovute dai repertori di dati sulle negoziazioni all’ESMA. La necessità deriva dal cambiamento del numero e della localizzazione dei repertori operativi nell’Unione dopo il recesso del Regno Unito e dal fatto che alcuni nuovi repertori UE hanno iniziato l’attività solo nel gennaio 2021.

Commissione 2021 per i repertori soggetti al regolamento (UE) n. 648/2012

Per i repertori di dati sulle negoziazioni già registrati presso l’ESMA al 31 dicembre 2020, la commissione annuale di vigilanza per il 2021 è calcolata secondo l’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013, ma con un fatturato applicabile determinato sulla base del primo semestre 2021. Il fatturato applicabile è dato dalla somma di tre quote, ciascuna ponderata per un terzo: proventi delle funzioni di base di raccolta e conservazione centralizzata delle registrazioni sui derivati, numero di negoziazioni segnalate e numero di negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2021, ciascuno rapportato ai totali di tutti i repertori registrati.

Deduzione di importi già versati e rimborsi

Dall’importo della commissione annuale 2021 sono dedotti gli importi già pagati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021. Se gli importi già versati superano la commissione effettivamente dovuta, l’ESMA rimborsa la differenza al repertorio interessato.

Scadenza e fatturazione per il 2021

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, la commissione annuale di vigilanza per il 2021 è dovuta il 31 ottobre 2021. L’ESMA deve inviare le fatture almeno 30 giorni prima della data di pagamento.

Conguaglio sulla base dei bilanci certificati 2021

Quando i bilanci certificati per il 2021 diventano disponibili, i repertori comunicano all’ESMA gli indicatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per il 2021. Se il calcolo definitivo, basato su tali indicatori, differisce dalla commissione già pagata, la differenza resta a carico dei repertori e l’ESMA emette la fattura per gli eventuali importi aggiuntivi con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla scadenza.

Commissione 2021 per i repertori soggetti al regolamento (UE) 2015/2365

Per i repertori di dati sulle negoziazioni già registrati presso l’ESMA al 31 dicembre 2020, la commissione annuale di vigilanza per il 2021 è calcolata secondo l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/360, ma con fatturato applicabile determinato sul primo semestre 2021. Il fatturato applicabile è la quota dei proventi delle funzioni di base di raccolta e conservazione centralizzata delle registrazioni sulle SFT e dei proventi applicabili dei servizi accessori, rapportata ai corrispondenti totali di tutti i repertori registrati nello stesso periodo.

Deduzione di importi già versati, scadenza e fatturazione nel regime SFT

Anche nel regime del regolamento (UE) 2015/2365, gli importi già pagati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021 sono dedotti dalla commissione dovuta per il 2021; eventuali eccedenze sono rimborsate dall’ESMA. La commissione 2021 è dovuta il 31 ottobre 2021 e le fatture devono essere inviate almeno 30 giorni prima del pagamento.

Conguaglio finale nel regime SFT

Alla disponibilità dei bilanci certificati 2021, i repertori comunicano all’ESMA gli indicatori di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Se la commissione che risulterebbe da tali indicatori differisce da quanto già pagato, la differenza è a carico dei repertori e l’ESMA invia la fattura per gli eventuali pagamenti supplementari con almeno 30 giorni di anticipo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza esmamercati finanziariderivati otctrasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Testo integrale

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