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Sentenza

Sentenza del 25/05/2016 n. 10804 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa contestava gli avvisi ICI relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, sostenendo che il fabbricato, classificato D/10 e utilizzato per il ricovero del bestiame, il deposito di mezzi, attrezzi e mangimi e l'abitazione dei dipendenti agricoli, dovesse essere considerato rurale e quindi escluso dall'imposta. Deduceva inoltre che l'iscrizione catastale fosse irrilevante e che la ruralità potesse essere riconosciuta anche a un immobile appartenente a una persona giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la contribuente non aveva adeguatamente trascritto né indicato il documento comprovante l'attribuzione della categoria D/10 per gli anni contestati. Nella parte restante, il motivo è stato ritenuto infondato: secondo l'orientamento consolidato, il riconoscimento della ruralità richiede l'iscrizione catastale nelle categorie A/6 o D/10, e la qualificazione catastale continua a essere decisiva ai fini dell'assoggettamento all'ICI. La motivazione della sentenza impugnata è stata corretta ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9

    La disposizione disciplina i requisiti di ruralità degli immobili.

    La norma incide sulla qualificazione catastale dell'immobile; secondo la giurisprudenza richiamata, il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali richiede l'iscrizione nelle categorie catastali A/6 o D/10.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    Sono esclusi dalla nozione di fabbricato gli immobili per i quali ricorrono i requisiti di ruralità previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9.

    L'esclusione dall'ICI degli immobili rurali opera in collegamento con i requisiti catastali di ruralità, non soltanto sulla base dell'utilizzo concreto dell'immobile.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14

    Norma interpretativa dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992.

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente per sostenere l'esclusione dall'ICI degli immobili rurali, ma non è stata interpretata nel senso di rendere irrilevante la classificazione catastale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131? No; D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917? No; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633? No

    Nessuna ulteriore normativa rilevante oltre a quelle espressamente richiamate nella sentenza.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme al diritto.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione dall'ICI in relazione a un fabbricato rurale non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per attività agricole: occorre verificare anche la corretta classificazione catastale.
  • La categoria catastale A/6, per le abitazioni rurali, o D/10, per i fabbricati strumentali all'attività agricola, costituisce normalmente un requisito essenziale per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.
  • La proprietà dell'immobile da parte di una società o di una persona giuridica non esclude automaticamente la ruralità, ma la società deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti sostanziali e catastali richiesti.
  • In un giudizio di legittimità è necessario produrre o trascrivere in modo autosufficiente i documenti decisivi, come la visura o l'attestazione della categoria catastale riferita agli anni d'imposta contestati.
  • L'utilizzo agricolo effettivo dell'immobile e la sua qualificazione catastale sono profili distinti: il primo non sostituisce il secondo quando la normativa e la giurisprudenza richiedono una specifica categoria catastale.

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