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Circolare

Circolare numero 20 del 26-1-2001

Le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Nuovo regime di cumulo con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità, di invalidità e per gli assegni di invalidità liquidati con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le regole di cumulabilità tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro introdotte dall’articolo 72 della legge n. 388/2000. Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni con almeno 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo; per pensioni di anzianità, invalidità e assegni di invalidità con meno di 40 anni di contribuzione resta invece una parziale incumulabilità con il lavoro autonomo. La circolare chiarisce inoltre le regole residue per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 2001, le particolarità per pensioni ai superstiti, giudici tributari e collaborazioni coordinate e continuative, nonché il permanere di alcuni requisiti di cessazione del rapporto di lavoro.

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dal 1° gennaio 2001

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dal 1° gennaio 2001

La circolare esamina l’impatto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sulla cumulabilità tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro. Vengono inoltre richiamate le regole speciali ancora applicabili per alcune categorie di pensionati e per specifiche attività svolte in costanza di pensione.

Quadro normativo generale

L’articolo 72 della legge n. 388/2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, introduce un principio di ampia cumulabilità:

  • le pensioni di vecchiaia;
  • le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
  • i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Per i trattamenti diversi da quelli appena indicati, la circolare distingue in particolare le pensioni di anzianità, di invalidità e gli assegni di invalidità con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, per i quali il cumulo con il lavoro autonomo resta solo parziale. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, continua ad applicarsi la disciplina previgente se più favorevole.

Pensioni di vecchiaia

Le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme esonerative, esclusive, sostitutive e delle gestioni dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il diritto e la liquidazione. La stessa regola vale anche per le pensioni di vecchiaia già in godimento prima del 1° gennaio 2001.

La circolare precisa tuttavia che non viene modificata la disciplina delle pensioni di vecchiaia liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, per le quali continuano ad applicarsi le limitazioni previste dall’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

  • per i pensionati di età inferiore a 63 anni, la pensione è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente e cumulabile solo al 50% della parte eccedente il trattamento minimo con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso;
  • per i pensionati di età pari o superiore a 63 anni, la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo, fino a concorrenza dei redditi stessi.

Restano inoltre ferme:

  • le discipline speciali dei trattamenti anticipati di vecchiaia riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 863/1984 e dell’articolo 19 della legge n. 223/1991;
  • la regola secondo cui, per i lavoratori dipendenti, il conseguimento della pensione di vecchiaia richiede la cessazione del rapporto di lavoro.

Pensioni di anzianità, invalidità e assegni di invalidità con almeno 40 anni di contributi

Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità, se liquidati con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Per verificare il raggiungimento dei 40 anni, la circolare stabilisce che occorre considerare:

  • la contribuzione utile per il diritto, oppure, se più favorevole;
  • la contribuzione utile per la misura del trattamento;
  • anche la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, le rate dal 1° gennaio 2001 sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.

La circolare richiama inoltre le discipline speciali che restano operative:

  • il cumulo della pensione di anzianità con la retribuzione nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, ai sensi dell’articolo 1, commi 185 e 186, della legge n. 662/1996;
  • le ulteriori disposizioni dell’articolo 8 della legge n. 638/1983.

Per l’assegno di invalidità, restano applicabili le riduzioni previste dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995 e dalla tabella G allegata, anche quando l’assegno sia stato liquidato con almeno 40 anni di contribuzione.

Permane infine il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il diritto alla pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n. 503/1992, come modificato dalla legge n. 537/1993.

Pensioni ai superstiti

Per le pensioni ai superstiti con un solo titolare, gli aumenti di perequazione in cifra fissa previsti dall’articolo 10 della legge n. 160/1975 restano, in via ordinaria, incumulabili con la retribuzione da lavoro dipendente.

Tuttavia, in applicazione dell’articolo 72, comma 1, della legge n. 388/2000, per le pensioni ai superstiti liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, tali aumenti sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente dal 1° gennaio 2001.

La circolare ribadisce inoltre che continua a trovare applicazione l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, secondo cui i trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti della tabella F allegata alla medesima legge, anche nel caso di pensioni liquidate con almeno 40 anni di contribuzione.

Pensioni con meno di 40 anni di contribuzione

Per le pensioni di anzianità, invalidità e assegni di invalidità con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, la regola dal 1° gennaio 2001 è la seguente:

  • cumulabilità con il lavoro autonomo nella misura del 70% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo;
  • trattenuta massima pari al 30% del reddito da lavoro autonomo;
  • conseguente incumulabilità del 30% della quota eccedente il minimo, fino al limite del 30% del reddito autonomo.

Se la pensione ha decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, le rate da tale data seguono la nuova disciplina quando questa risulti più favorevole.

La circolare precisa che non vi sono innovazioni per il cumulo con i redditi da lavoro dipendente. Inoltre, dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, le pensioni di anzianità sono equiparate a quelle di vecchiaia ai fini del cumulo e diventano integralmente cumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo, anche se liquidate con meno di 40 anni di contribuzione.

Giudici tributari pensionati

La legge n. 342/2000 ha introdotto nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 545/1992 una previsione espressa secondo cui i compensi dei giudici tributari sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Ne deriva che i pensionati che svolgono tale funzione sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite nell’esercizio delle funzioni di giudice tributario.

Collaborazioni coordinate e continuative

La circolare affronta infine i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pur essendo stati ricompresi, ai fini fiscali, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dall’articolo 34 della legge n. 342/2000, essi continuano a essere considerati redditi da lavoro autonomo ai fini della disciplina del cumulo pensionistico.

Il principio viene espressamente confermato richiamando la precedente circolare n. 91 del 31 marzo 1995: la qualificazione fiscale non modifica il trattamento previdenziale applicabile al cumulo con le pensioni.

Punti principali

Nuova disciplina generale dal 1° gennaio 2001

L’articolo 72 della legge n. 388/2000 stabilisce la piena cumulabilità, dal 1° gennaio 2001, delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Per le pensioni di anzianità, invalidità e assegni di invalidità con meno di 40 anni di contributi, la cumulabilità con il lavoro autonomo è limitata al 70% della quota eccedente il trattamento minimo, con trattenuta massima pari al 30% del reddito da lavoro autonomo. Per i trattamenti anteriori al 1° gennaio 2001 continua ad applicarsi la disciplina previgente se più favorevole.

Pensioni di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia sono interamente cumulabili con redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dall’anzianità contributiva usata per il diritto e la misura. La stessa regola si applica anche alle pensioni di vecchiaia già in essere prima del 1° gennaio 2001. Restano però ferme le regole speciali della pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, per la quale continuano ad applicarsi le limitazioni della legge n. 335/1995 in base all’età del pensionato. Rimangono inoltre validi il regime speciale dei trattamenti anticipati di vecchiaia e l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per conseguire la pensione di vecchiaia.

Pensioni di anzianità, invalidità e assegni di invalidità con almeno 40 anni di contribuzione

Se l’anzianità contributiva è pari o superiore a 40 anni, tali trattamenti sono interamente cumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo dal 1° gennaio 2001. Ai fini del calcolo dei 40 anni deve essere considerata la contribuzione utile per il diritto, o, se più favorevole, quella utile per la misura, inclusa quella eventualmente utilizzata dopo il pensionamento per supplementi. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, le rate dal 1° gennaio 2001 sono cumulabili integralmente. Restano ferme le disposizioni speciali sul part-time e quelle relative all’assegno di invalidità previste dalla legge n. 335/1995, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per la pensione di anzianità.

Pensioni ai superstiti

Per le pensioni ai superstiti con un solo titolare continua ad applicarsi l’incumulabilità con la retribuzione da lavoro dipendente degli aumenti di perequazione in cifra fissa, salvo il caso delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, per le quali tali aumenti sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente dal 1° gennaio 2001. Restano applicabili i limiti di cumulabilità dei trattamenti ai superstiti previsti dalla legge n. 335/1995 e dalla relativa Tabella F, anche nei casi di pensioni liquidate con almeno 40 anni di contribuzione.

Pensioni di anzianità, invalidità e assegni di invalidità con meno di 40 anni di contribuzione

Dal 1° gennaio 2001 questi trattamenti, con qualunque decorrenza, sono cumulabili con redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% della quota di pensione eccedente il minimo. La trattenuta non può superare il 30% del reddito da lavoro autonomo, con conseguente incumulabilità del 30% della quota eccedente il trattamento minimo fino a concorrenza di tale limite. Per le pensioni anteriori al 1° gennaio 2001, le rate successive a tale data seguono la nuova disciplina se più favorevole. Non cambia invece la disciplina del cumulo con il lavoro dipendente. Inoltre, dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia ai fini del cumulo e diventano integralmente cumulabili anche se liquidate con meno di 40 anni di contribuzione.

Giudici tributari pensionati

La legge n. 342/2000 ha introdotto, per i compensi dei giudici tributari, una previsione espressa di cumulabilità con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. Di conseguenza, i pensionati che svolgono funzioni di giudice tributario non sono soggetti al divieto di cumulo per le indennità percepite in tale qualità.

Collaborazioni coordinate e continuative e cumulo

Sebbene la legge n. 342/2000 abbia modificato il trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, la circolare precisa che, ai fini del cumulo con le pensioni, tali redditi devono continuare a essere considerati redditi da lavoro autonomo. Resta quindi fermo il precedente orientamento: la qualificazione fiscale non incide sulla disciplina previdenziale del cumulo.

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