Sentenza del 11/04/2016 n. 2003 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Pubblicità e pubbliche affissioni - Comunicazioni di inizio e cessazione di attività - Effetti della mancanza di dichiarazioni. Onere a carico della parte. Legittimità dell'accertamento Comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento comunale è stato ritenuto legittimo. La mancata comunicazione dell'inizio o della cessazione dell'attività pubblicitaria impedisce al contribuente di opporre efficacemente una diversa durata dell'esposizione e non trasferisce sull'Ente l'onere di effettuare verifiche d'ufficio. Il ricorso della parte privata è quindi risultato infondato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell'imposta pubblicitaria, deducendo in sostanza che l'esposizione dei cartelli fosse iniziata o cessata in un determinato momento e che, conseguentemente, l'accertamento comunale non fosse corretto. La decisione pone a carico del contribuente l'onere di comunicare e dimostrare l'inizio e la cessazione dell'esposizione al pubblico. In mancanza di tali comunicazioni, il Comune non è tenuto a svolgere autonomamente indagini per ricostruire la durata dell'esposizione.
Norme richiamate
Art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993
La norma disciplina la dichiarazione relativa all'imposta comunale sulla pubblicità e fonda l'obbligo del soggetto interessato di comunicare gli elementi rilevanti dell'attività pubblicitaria, compresi l'inizio e la cessazione. La mancata dichiarazione rende legittimo l'accertamento basato sulla situazione rilevata dall'Ente, senza che il Comune debba effettuare ulteriori indagini sulla durata dell'esposizione.
Massime di principio
- In materia di imposta sulla pubblicità, il contribuente deve comunicare tempestivamente l'inizio, le variazioni e la cessazione dell'esposizione pubblicitaria.
- Chi sostiene che l'attività pubblicitaria sia iniziata più tardi o cessata prima deve fornire idonea prova documentale; la semplice contestazione non è sufficiente.
- In assenza delle comunicazioni prescritte, l'Amministrazione comunale può procedere all'accertamento sulla base degli elementi disponibili, senza essere obbligata a ricostruire autonomamente la durata dell'esposizione.
- Gli adempimenti dichiarativi hanno una funzione probatoria rilevante: la loro omissione può rendere più difficile contestare la pretesa tributaria e comportare l'estensione dell'accertamento al periodo non provato.
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