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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5366/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30965/2018, per errore di fatto relativo alla notificazione del ricorso per cassazione effettuata dall'Agenzia: invio ad indirizzo errato (via Vittorio Emanuele III anziché Corso Vittorio Emanuele), consegna ad una presunta sorella non convivente, mancanza della velina e della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa e mancata notifica al difensore presso cui era stato eletto domicilio in primo grado

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi: 1) tardività della revocazione rispetto al termine semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c.; 2) i vizi denunciati attengono alla nullità e alla ritualità della notificazione e non all'inesistenza della stessa, sicché non operano le presunzioni favorevoli richieste per escludere la decadenza senza adeguata prova della mancata conoscenza del processo; 3) l'errore dedotto non è qualificabile come errore di fatto immediatamente emergente dagli atti idoneo a fondare la revocazione, né è stato dimostrato che il vizio sarebbe stato essenziale e decisivo, ossia che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa; 4) non è ravvisata violazione dell'obbligo di notificare al domicilio eletto in primo grado in quanto la normativa applicabile consente la notifica presso la residenza o il domicilio indicati in primo grado quando la parte è contumace in appello; 5) nulla sulle spese, ma è disposto il richiamo al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma sulla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione e termine di sei mesi

    applicata per rilevare la tardività del ricorso di revocazione, termine decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    motivo di revocazione per errore di fatto

    invocato per contestare un errore di fatto risultante dagli atti; la Corte ha precisato che vizi di ritualità della notificazione non rientrano, di per sé, tra gli errori di fatto revocatori

  • art. 327 c.p.c.

    secondo comma sulla decadenza dall'impugnazione e sulla eccezione per nullità della notificazione

    la decadenza dal termine può essere esclusa se il contumace dimostra la nullità della notificazione e la conseguente mancata conoscenza del processo; l'onere di provare la mancata conoscenza grava sul contumace

  • D.lgs. n.546/1992, art.22 e art.53 comma 2

    richiedono il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata per la costituzione in giudizio

    la mancata allegazione della ricevuta può rendere inammissibile l'impugnazione; la Corte ha richiamato questa regola nell'esaminare l'ammissibilità dell'appello erariale

  • D.lgs. n.546/1992, art.17 comma 2

    ultrattività dell'indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado

    la notifica eseguita presso la residenza o il domicilio indicati in primo grado è valida anche nei successivi gradi se la parte è contumace in appello; quindi la mancata notifica al difensore costituito in primo grado non determina automaticamente inesistenza della notifica

  • art. 330 c.p.c.

    disciplina del luogo della notificazione

    applicabile al ricorso per cassazione in materia tributaria per individuare i luoghi validi di notifica (residenza, domicilio eletto, ecc.)

  • legge n.890/1982, art.7 comma 3

    riferimento alla raccomandata informativa e alla velina e ricevuta di ritorno

    la mancanza della raccomandata informativa può determinare la nullità della notificazione a mezzo posta

  • D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater (come modificato dalla L. n.228/2012)

    riguarda il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità

    l'ordinanza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro provvedimenti della Cassazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione dell'atto; la tardività è valutata rigidamente salvo prova della nullità della notificazione che abbia impedito la conoscenza del provvedimento.
  • Le vizi della notificazione consistono, di norma, in nullità e non in inesistenza: l'inesistenza è configurabile solo in casi di totale mancanza dell'atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali; la nullità richiede comunque prova che abbia impedito la conoscenza del processo.
  • Il contumace che invoca l'esclusione della decadenza per nullità della notificazione deve allegare e provare non solo la nullità ma anche che tale nullità gli ha impedito materialmente di conoscere il processo nei termini utile per impugnare; non è sufficiente dedurre la nullità.
  • I vizi attinenti alla ritualità della notificazione (indirizzo errato, consegna a persona diversa, mancanza di raccomandata informativa) difficilmente costituiscono, da soli, un errore di fatto idoneo alla revocazione della sentenza della Cassazione salvo prova grave, precisa e concordante della loro incidenza decisiva sull'esito del giudizio.
  • Per la notifica del ricorso per cassazione in materia tributaria si applicano le regole generali dell'art. 330 c.p.c. e l'efficacia delle indicazioni di residenza o domicilio rese in primo grado (art.17 d.lgs. 546/1992): pertanto notificare al domicilio o residenza indicati in primo grado può essere valido anche se non effettuato al difensore costituito successivamente.
  • Nel valutare una richiesta di revocazione è necessario verificare che l'errore denunciato fosse essenziale e decisivo: in sua assenza la decisione avrebbe avuto esito diverso.

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