Cassazione Civile, Sentenza n. 5366/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30965/2018, per errore di fatto relativo alla notificazione del ricorso per cassazione effettuata dall'Agenzia: invio ad indirizzo errato (via Vittorio Emanuele III anziché Corso Vittorio Emanuele), consegna ad una presunta sorella non convivente, mancanza della velina e della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa e mancata notifica al difensore presso cui era stato eletto domicilio in primo grado
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi: 1) tardività della revocazione rispetto al termine semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c.; 2) i vizi denunciati attengono alla nullità e alla ritualità della notificazione e non all'inesistenza della stessa, sicché non operano le presunzioni favorevoli richieste per escludere la decadenza senza adeguata prova della mancata conoscenza del processo; 3) l'errore dedotto non è qualificabile come errore di fatto immediatamente emergente dagli atti idoneo a fondare la revocazione, né è stato dimostrato che il vizio sarebbe stato essenziale e decisivo, ossia che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa; 4) non è ravvisata violazione dell'obbligo di notificare al domicilio eletto in primo grado in quanto la normativa applicabile consente la notifica presso la residenza o il domicilio indicati in primo grado quando la parte è contumace in appello; 5) nulla sulle spese, ma è disposto il richiamo al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
norma sulla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione e termine di sei mesi
applicata per rilevare la tardività del ricorso di revocazione, termine decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata
art. 395 n.4 c.p.c.
motivo di revocazione per errore di fatto
invocato per contestare un errore di fatto risultante dagli atti; la Corte ha precisato che vizi di ritualità della notificazione non rientrano, di per sé, tra gli errori di fatto revocatori
art. 327 c.p.c.
secondo comma sulla decadenza dall'impugnazione e sulla eccezione per nullità della notificazione
la decadenza dal termine può essere esclusa se il contumace dimostra la nullità della notificazione e la conseguente mancata conoscenza del processo; l'onere di provare la mancata conoscenza grava sul contumace
D.lgs. n.546/1992, art.22 e art.53 comma 2
richiedono il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata per la costituzione in giudizio
la mancata allegazione della ricevuta può rendere inammissibile l'impugnazione; la Corte ha richiamato questa regola nell'esaminare l'ammissibilità dell'appello erariale
D.lgs. n.546/1992, art.17 comma 2
ultrattività dell'indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado
la notifica eseguita presso la residenza o il domicilio indicati in primo grado è valida anche nei successivi gradi se la parte è contumace in appello; quindi la mancata notifica al difensore costituito in primo grado non determina automaticamente inesistenza della notifica
art. 330 c.p.c.
disciplina del luogo della notificazione
applicabile al ricorso per cassazione in materia tributaria per individuare i luoghi validi di notifica (residenza, domicilio eletto, ecc.)
legge n.890/1982, art.7 comma 3
riferimento alla raccomandata informativa e alla velina e ricevuta di ritorno
la mancanza della raccomandata informativa può determinare la nullità della notificazione a mezzo posta
D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater (come modificato dalla L. n.228/2012)
riguarda il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità
l'ordinanza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione contro provvedimenti della Cassazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione dell'atto; la tardività è valutata rigidamente salvo prova della nullità della notificazione che abbia impedito la conoscenza del provvedimento.
- Le vizi della notificazione consistono, di norma, in nullità e non in inesistenza: l'inesistenza è configurabile solo in casi di totale mancanza dell'atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali; la nullità richiede comunque prova che abbia impedito la conoscenza del processo.
- Il contumace che invoca l'esclusione della decadenza per nullità della notificazione deve allegare e provare non solo la nullità ma anche che tale nullità gli ha impedito materialmente di conoscere il processo nei termini utile per impugnare; non è sufficiente dedurre la nullità.
- I vizi attinenti alla ritualità della notificazione (indirizzo errato, consegna a persona diversa, mancanza di raccomandata informativa) difficilmente costituiscono, da soli, un errore di fatto idoneo alla revocazione della sentenza della Cassazione salvo prova grave, precisa e concordante della loro incidenza decisiva sull'esito del giudizio.
- Per la notifica del ricorso per cassazione in materia tributaria si applicano le regole generali dell'art. 330 c.p.c. e l'efficacia delle indicazioni di residenza o domicilio rese in primo grado (art.17 d.lgs. 546/1992): pertanto notificare al domicilio o residenza indicati in primo grado può essere valido anche se non effettuato al difensore costituito successivamente.
- Nel valutare una richiesta di revocazione è necessario verificare che l'errore denunciato fosse essenziale e decisivo: in sua assenza la decisione avrebbe avuto esito diverso.
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