Cassazione Penale, Sentenza n. 15059/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La imputata era stata citata per il reato di furto aggravato di energia elettrica (art. 625 n.7 c.p.). Il PM aveva successivamente (18/01/2024) contestato la circostanza aggravante «su cose destinate a pubblico servizio». Nel frattempo era entrata in vigore la riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) che ha modificato il regime di procedibilità del furto. La difesa eccepì, preliminarmente, il difetto di querela e la tardività della contestazione dell'aggravante, sostenendo che la causa di improcedibilità era maturata (termine di tre mesi per la persona offesa) e che quindi non doveva procedersi. Il Tribunale di Siracusa, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva operata dal PM dopo la maturazione della causa di improcedibilità, dichiarò non doversi procedere per difetto di querela. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe precluso al PM l'esercizio del potere-dovere di contestare l'aggravante (insindacabile e obbligatorio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata emessa il 14/06/2024 con motivazione depositata in udienza e comunicata al Procuratore generale il 20/06/2024; il termine per impugnare era di quindici giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p., decorrente dalla comunicazione ai sensi dell'art. 548 c.p.p. Il ricorso è stato depositato nella segreteria del Procuratore generale il 1°/07/2024 e solo il 18/07/2024 è pervenuto all'ufficio impugnazioni competente (cancelleria del Tribunale). Secondo la Corte, rileva la data in cui l'impugnazione perviene all'ufficio indicato dall'art. 582 c.p.p., per cui il deposito in altre sedi non interrompe il termine. Essendo il ricorso presentato oltre il termine di quindici giorni, è stato dichiarato inammissibile e non è entrata nel merito la questione relativa alla legittimità della tardiva contestazione dell'aggravante.
Norme richiamate
art. 625 comma 1 n.7 cod. pen.
Circostanza aggravante per il furto commesso su cose destinate a pubblico servizio; nel processo è stata la aggravante contestata dal PM.
Norma relativa al furto, oggetto di modifica dal d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia) che ha inciso sul regime di procedibilità del reato.
d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)
Ha mutato il regime di procedibilità del furto (entrata in vigore 30/12/2022) con effetti sulla necessità della querela e sui termini per l'esercizio dell'azione penale, con possibile maturazione di causa di improcedibilità se la persona offesa non interviene nei termini previsti.
Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre il ricorso in cassazione quando la sentenza è comunicata con motivazione depositata in udienza; il termine decorre dalla comunicazione ai sensi dell'art. 548 c.p.p.
Disciplina la comunicazione della sentenza; dalla comunicazione effettuata ai sensi di questa norma decorrono i termini per impugnare.
Indica dove l'impugnazione deve ritenersi proposta: rileva la pervenzione dell'atto all'ufficio competente; il mero deposito presso altre sedi non vale a interrompere il termine.
Norma richiamata in combinato disposto con l'art.585 per la determinazione del termine e delle modalità di impugnazione; qui utilizzata per il calcolo del termine.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020 (De Rinaldis, Rv. 278515)
Precedente che conferma che il tempestivo deposito dell'atto nella segreteria della procura generale o in altre sedi non sostituisce la pervenzione all'ufficio competente; rileva la data in cui l'atto perviene all'ufficio indicato dall'art. 582 c.p.p.
Massime di principio
- Termini d'impugnazione: il termine per proporre ricorso in Cassazione decorre dalla comunicazione della sentenza secondo le norme del codice di rito (art. 548 e 585 c.p.p.); va calcolato con attenzione e il deposito va effettuato presso l'ufficio competente previsto dall'art. 582 c.p.p.
- Sede di deposito rilevante: il deposito dell'impugnazione in sedi diverse dall'ufficio competente (es. segreteria della Procura generale) non sostituisce la pervenzione all'ufficio indicato dalla legge; l'impugnazione si considera proposta solo quando perviene all'ufficio competente.
- Effetti della riforma sulla procedibilità: quando una riforma modifica il regime di procedibilità (es. passaggio a procedibilità a querela), occorre porre tempestiva attenzione ai termini previsti per la persona offesa; la mancata iniziativa della persona offesa nei termini può determinare improcedibilità e impedire l'azione penale.
- Tempestività delle contestazioni aggravanti: il PM deve verificare tempestivamente, alla luce di modifiche legislative, la possibilità di contestare nuove circostanze aggravanti; se la contestazione è tardiva rispetto a termini di improcedibilità maturati, il tribunale può dichiarare non doversi procedere.
- Limiti dell'intervento della Cassazione: quando la Corte di legittimità dichiara un ricorso inammissibile per motivi formali (termine, luogo di deposito), non si entra nel merito delle questioni sostanziali sollevate: per evitare ciò, adempiere con cura ai requisiti formali dell'impugnazione.
- Prassi difensiva e pubblica accusa: in situazioni di riforma procedurale, la difesa può sollevare eccezioni di improcedibilità; il PM dovrà agire tempestivamente e curare la corretta formalizzazione delle contestazioni e la loro notificazione.
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