Ordinanza n. 522/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi con sentenza n. 5474/2022, pubblicata il 30/11/2022, nella causa iscritta al r.g. n. 1843/2021 del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, munita di formula esecutiva il 11/01/2023, notificata il 03/02/2023 al MIUR, passata in cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 6598/2023, relativa al pagamento di differenze retributive pari a € 2.272,86
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva liquidato in suo favore somme a titolo di differenze retributive. Con la precedente sentenza del TAR n. 6598/2023 era stato ordinato al Ministero di pagare tali somme, oltre accessori, entro sessanta giorni, ed era stato nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. La ricorrente, con reclamo depositato il 4 agosto 2025, ha dedotto la mancata esecuzione anche da parte del commissario ad acta, chiedendo la corresponsione della penalità di mora e l'eventuale sostituzione del commissario.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sul reclamo, sulla richiesta di astreinte o sulla sostituzione del commissario ad acta. Ha ritenuto opportuno acquisire una relazione esaustiva dal commissario ad acta, Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sullo stato della procedura di pagamento e sulle ragioni del ritardo nell'esecuzione della sentenza n. 6598/2023. La relazione deve essere depositata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, comunicata anche al Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 17 giugno 2026, ai fini della successiva valutazione delle misure richieste, compresa l'eventuale sostituzione del commissario e l'adozione di ulteriori provvedimenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa l'acquisizione di informazioni e la gestione dell'attività del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice deve verificare le ragioni della mancata esecuzione del giudicato e valutare eventuali misure ulteriori, può ordinare al commissario ad acta una relazione sullo stato della procedura e sulle cause del ritardo, rinviando la decisione a una successiva camera di consiglio.
- La mancata esecuzione di una precedente sentenza di ottemperanza da parte dell'amministrazione o del commissario ad acta legittima il giudice dell'ottemperanza a svolgere ulteriori accertamenti e a valutare, sulla base delle risultanze acquisite, la sostituzione del commissario e l'adozione di ulteriori misure esecutive, compresa l'eventuale penalità di mora.
Come è indicizzato
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