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Provvedimento

Provvedimento del 04/02/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento consente alla banca di recuperare il credito d’imposta anche tramite cessione del credito e definisce le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai finanziamenti agevolati. L’allegato disciplina in dettaglio struttura dei file, record, campi, controlli, tipologie di comunicazione e regole di compilazione, con invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare.

Integrazione al provvedimento sul credito d'imposta e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei finanziamenti agevolati per i sisma 20 e 29 maggio 2012

Integrazione al provvedimento sul credito d’imposta e specifiche tecniche per i finanziamenti agevolati dei sisma 2012

Il documento integra il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 gennaio 2013 in materia di fruizione del credito d’imposta connesso ai finanziamenti agevolati concessi per gli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Inoltre approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti agevolati.

Oggetto e finalità dell’intervento

L’atto riguarda i finanziamenti agevolati previsti dall’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e produttiva nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012.

La finalità dichiarata è duplice:

  • consentire alla banca il recupero del credito d’imposta anche mediante cessione del credito;
  • definire le specifiche tecniche per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei finanziamenti.

Cessione del credito

Il provvedimento stabilisce che il credito d’imposta utilizzato dal beneficiario del finanziamento per pagare le rate di rimborso può essere recuperato dalla banca anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.

Il cessionario:

  • utilizza il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • deve indicare il credito ceduto nella propria dichiarazione dei redditi.

La disciplina chiarisce che il credito in questione è diverso sia dai crediti per rimborso di somme indebitamente versate, sia dai crediti d’imposta in senso stretto, poiché il diritto della banca deriva dal meccanismo di sostegno alla ricostruzione e non da un’agevolazione propria della banca stessa.

Trasmissione telematica dei dati

Il soggetto finanziatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica:

  • l’elenco dei soggetti beneficiari;
  • l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario;
  • il numero e l’importo delle singole rate.

La trasmissione deve avvenire secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Termine di invio

I dati devono essere inviati entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare.

Specifiche tecniche: struttura generale della fornitura

L’allegato disciplina il contenuto e le caratteristiche tecniche dei file da trasmettere.

Elementi essenziali:

  • ciascuna fornitura è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri;
  • i record sono identificati da un tipo-record che ne determina contenuto e ordinamento;
  • le comunicazioni non conformi alle specifiche tecniche vengono scartate;
  • i file devono essere preventivamente controllati con il software predisposto dall’Agenzia delle entrate;
  • per la trasmissione telematica valgono le modalità stabilite dal decreto del 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Tipologie di record previste

Sono previsti i seguenti record:

  • A: record di testa, con dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio;
  • B: dati identificativi del soggetto obbligato;
  • C: dati delle stipule dei finanziamenti;
  • D: dati delle variazioni dei finanziamenti;
  • E: dati di attivazione dei piani di restituzione dell’erogazione;
  • F: dati di variazione dei piani di restituzione dell’erogazione;
  • G: dati della cessione del credito;
  • Z: record di coda con dati riepilogativi.

Sequenza dei record nella fornitura

La sequenza deve rispettare regole rigide:

  • un solo record di tipo A, come primo record;
  • per ogni comunicazione, un unico record B e i record C, D, E, F e G necessari, ordinati per tipo record;
  • i record C riferiti al medesimo identificativo del finanziamento e con progressivo modulo crescente devono essere contigui e ordinati;
  • un solo record di tipo Z, come ultimo record.

Struttura dei record e controlli

I record di tipo A, B e Z contengono solo campi posizionali.

I record a struttura variabile sono articolati in tre parti:

  • una prima parte posizionale di 89 caratteri;
  • una seconda parte di 1.800 caratteri con tabella di 75 elementi, ciascuno composto da campo-codice di 8 caratteri e campo-valore di 16 caratteri;
  • una terza parte di 11 caratteri, con 8 caratteri di spazio non utilizzato e 3 caratteri di controllo.

Sono indicati come controlli bloccanti e cause di scarto:

  • l’univocità dell’identificativo del finanziamento e del piano di restituzione;
  • la correttezza formale di codici fiscali e partite IVA;
  • la registrazione in Anagrafe tributaria del codice fiscale del soggetto obbligato e dell’intermediario, quando presenti;
  • il rispetto delle regole di allineamento e formattazione dei campi;
  • l’uso corretto di maiuscole, spazi e formati numerici.

Regole di compilazione dei campi posizionali

I campi posizionali possono essere numerici o alfanumerici, indicati rispettivamente con le sigle NU e AN.

Regole principali:

  • i campi numerici devono essere allineati e completati secondo le specifiche; ad esempio un valore 45 in un campo numerico lungo 5 va riportato come 00045;
  • gli importi negativi devono riportare il segno - nella posizione immediatamente precedente la prima cifra;
  • per gli importi positivi non va mai indicato il segno +;
  • i dati alfanumerici devono essere in maiuscolo.

Regole per i campi non posizionali

Nella tabella della seconda parte dei record variabili devono essere riportati solo i dati diversi da zero e da spazi.

Se il contenuto supera i 16 caratteri disponibili nel campo-valore:

  • si inserisce un ulteriore elemento con lo stesso campo-codice;
  • il primo carattere del nuovo campo-valore deve essere +;
  • i successivi 15 caratteri servono per la continuazione del dato.

Tipologie di comunicazione

Nel record B devono essere indicate tre possibili tipologie di comunicazione, alternative tra loro:

  • invio ordinario: comunicazione del periodo di riferimento entro la scadenza stabilita; l’eventuale ritardo può essere segnalato nella ricevuta telematica;
  • invio sostitutivo: sostituzione integrale di una fornitura precedente correttamente acquisita, identificata da numero di protocollo e protocollo documento; la nuova fornitura deve contenere tutte le posizioni, comprese quelle già corrette, salvo le cancellazioni e le nuove posizioni;
  • annullamento: richiesta di annullamento di una fornitura ordinaria o sostitutiva già trasmessa; è composta dai soli record A, B e Z.

Contenuto del record A

Il record A è il record di testa e contiene, tra l’altro:

  • tipo record impostato ad A;
  • codice fornitura RSM00;
  • tipo fornitore, con valori ammessi 01 per soggetti che inviano la propria comunicazione e 10 per intermediari;
  • codice fiscale del fornitore;
  • progressivo dell’invio telematico, univoco e crescente;
  • numero totale degli invii telematici, maggiore di 1;
  • spazi riservati all’utente e al servizio telematico;
  • caratteri finali di controllo, con A e CR/LF.

Contenuto del record B

Il record B identifica il soggetto obbligato e contiene, tra gli altri:

  • codice fiscale del soggetto obbligato, formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria;
  • progressivo modulo;
  • identificativo del produttore del software;
  • tipologia di comunicazione ordinaria, sostitutiva o di annullamento;
  • protocollo della comunicazione da sostituire o annullare, ove previsto;
  • dati del soggetto obbligato: denominazione, comune e provincia della sede legale, codice ABI;
  • periodo di riferimento: anno e semestre;
  • dati dell’eventuale intermediario: codice fiscale, numero di iscrizione all’albo CAF, impegno a trasmettere, data dell’impegno.

Contenuto del record C: stipula del finanziamento

Il record C è riservato alla comunicazione della stipula del finanziamento.

Campi posizionali principali:

  • tipo record C;
  • codice fiscale del soggetto obbligato;
  • progressivo modulo, che deve essere 00000001 per il primo modulo di ogni finanziamento e poi incrementato di una unità per ogni modulo ulteriore;
  • identificativo del finanziamento, alfanumerico, unico e senza spazi interni, che deve essere usato anche in caso di variazione del finanziamento;
  • identificativo del produttore software.

Contenuti non posizionali:

  • RE: codice regione che ha accordato il finanziamento, da indicare solo nel primo modulo; valori ammessi 06 Emilia Romagna, 10 Lombardia, 21 Veneto;
  • SB: dati del soggetto beneficiario, da compilare sempre salvo eccezioni indicate (interventi su parti comuni di edificio non costituito in condominio e aggregati edilizi con procuratore speciale);
  • SR: dati del rappresentante, da compilare solo se presente un rappresentante; sono previste sei tipologie alternative, tra cui amministratore di condominio, rappresentante di comunione, società o ente, cooperativa, consorzio, procuratore speciale di aggregato edilizio;
  • BE: elenco dei beneficiari, fino a 40 codici fiscali; è richiesto in presenza di comunione o aggregato edilizio;
  • SF: dati di stipula del finanziamento, con data di sottoscrizione, ammontare totale del finanziamento e spese di gestione.

Contenuto del record D: variazione o revoca totale del finanziamento

Il record D riguarda la variazione o la revoca totale del finanziamento.

Campi posizionali principali:

  • tipo record D;
  • codice fiscale del soggetto obbligato;
  • progressivo modulo;
  • identificativo del finanziamento;
  • identificativo del produttore software, sempre 00000001.

Contenuti non posizionali:

  • RF: dati di variazione o revoca parziale del finanziamento, alternativa al quadro RT;
  • RT: dati di revoca totale del finanziamento, alternativo al quadro RF.

Nel quadro RF sono previsti:

  • data di variazione o revoca parziale;
  • ammontare totale del finanziamento a seguito della variazione o revoca parziale;
  • spese di gestione.

Nel quadro RT sono previsti:

  • data di revoca totale;
  • spese di gestione a seguito della revoca totale.

Contenuto del record E: piano di restituzione dell’erogazione

Il record E è riservato alla comunicazione dei piani di restituzione dell’erogazione.

Campi posizionali principali:

  • tipo record E;
  • codice fiscale del soggetto obbligato;
  • progressivo modulo;
  • identificativo del finanziamento;
  • identificativo del piano di restituzione dell’erogazione, alfanumerico, univoco e attribuito dal soggetto obbligato;
  • identificativo del produttore software.

Il piano di restituzione deve essere comunicato anche in caso di variazione.

Contenuti non posizionali:

  • SP: dati di stipula del piano di restituzione, con data inizio, data fine, ammontare dell’erogazione, importo della rata, numero delle rate e spese di gestione dell’erogazione.

Contenuto del record F: variazione o revoca del piano di restituzione

Il record F riguarda la variazione o revoca dei piani di restituzione dell’erogazione.

Campi posizionali principali:

  • tipo record F;
  • codice fiscale del soggetto obbligato;
  • progressivo modulo;
  • identificativo del finanziamento;
  • identificativo del piano di restituzione dell’erogazione;
  • identificativo del produttore software.

Contenuti non posizionali:

  • VP: variazione del piano di restituzione dell’erogazione, alternativa al quadro VT;
  • VT: revoca totale del piano di restituzione dell’erogazione, alternativa al quadro VP.

Nel quadro VP sono previsti:

  • data inizio e data fine del piano a seguito della variazione;
  • ammontare dell’erogazione;
  • importo della rata;
  • numero delle rate;
  • quota rimborsata dal contribuente per la quale non spetta il credito d’imposta;
  • quota rimborsata alla Cassa Depositi e Prestiti a seguito di revoca.

Nel quadro VT sono previsti:

  • data della revoca totale;
  • quota rimborsata dal contribuente per la quale non spetta il credito d’imposta;
  • quota rimborsata alla Cassa Depositi e Prestiti a seguito di revoca.

Contenuto del record G: cessione del credito

Il record G è riservato alla comunicazione della cessione del credito.

Campi posizionali principali:

  • tipo record G;
  • codice fiscale del soggetto obbligato;
  • progressivo modulo;
  • codice fiscale del cessionario;
  • identificativo del produttore software, sempre 00000001.

Contenuti non posizionali:

  • CC: comunicazione cessione del credito, con importo del credito ceduto;
  • sono previste due alternative: credito ceduto ai sensi dell’articolo 43-ter del DPR 602/1973 oppure ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.

Contenuto del record Z

Il record Z è il record di coda e riepiloga i conteggi della fornitura.

Contiene:

  • tipo record Z;
  • numero record di tipo B;
  • numero record di tipo C;
  • numero record di tipo D;
  • numero record di tipo E;
  • numero record di tipo F;
  • numero record di tipo G;
  • spazio non utilizzato;
  • caratteri finali di controllo A e CR/LF.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2, comma 1;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012;
  • decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
  • decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  • decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 361.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento stabilisce che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento è datato Roma, 4 febbraio 2013, ed è firmato dal Direttore Attilio Befera.

Testo integrale

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