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Provvedimento

Provvedimento del 31/01/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello dichiarativo CNM 2013 per consolidato nazionale e mondiale, ne disciplina trasmissione telematica, compilazione, reperibilità e stampa, e contiene le istruzioni operative per la determinazione del reddito, dei crediti d’imposta esteri, del calcolo dell’IRES e dell’utilizzo dei crediti nel gruppo.

Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2013" e istruzioni per la sua compilazione e presentazione

Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2013"

Il provvedimento approva il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2013", con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2013 per la dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Contenuto del modello e soggetti interessati

Il modello approvato comprende il frontespizio e i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS. È destinato:

  • ai soggetti ammessi al consolidato nazionale, che compilano frontespizio e quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;
  • ai soggetti ammessi al consolidato mondiale, che compilano frontespizio e quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.

Modalità di presentazione e compilazione

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite soggetto incaricato, secondo specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento. Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una dichiarazione conforme per struttura e sequenza al modello approvato. Gli importi vanno indicati in unità di euro, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, e per difetto se inferiore.

Reperibilità e stampa del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È consentito prelevarlo anche da altri siti, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche di stampa e siano indicati l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento. L’Allegato 1 disciplina formato, struttura, carta, caratteristiche grafiche e colori per la stampa.

Termini di presentazione, versamenti e acconti

Le istruzioni stabiliscono che il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, esclusivamente per via telematica. I versamenti IRES seguono le regole ordinarie per i soggetti di cui all’art. 73 del TUIR:

  • saldo e primo acconto entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • se il bilancio è approvato oltre quattro mesi, saldo entro il giorno 16 del mese successivo all’approvazione;
  • se il bilancio non è approvato entro il sesto mese, pagamento comunque entro il giorno 16 del mese successivo a tale termine;
  • possibilità di versamento entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’acconto è determinato nella misura del 100 per cento, con versamento del 40 per cento alla prima rata e del residuo alla seconda rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Frontespizio: informazioni e adempimenti

Il frontespizio contiene i dati relativi a tipo di dichiarazione, società o ente consolidante, rappresentante firmatario, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità. Può essere barrata la casella per:

  • consolidato nazionale;
  • consolidato mondiale;
  • entrambi, nei casi di concorso tra i due regimi. Sono richiamate anche le ipotesi di dichiarazione correttiva nei termini e dichiarazioni integrative.

Quadro NF - Determinazione del reddito complessivo globale

Il quadro NF è riservato al consolidato nazionale e serve a determinare il reddito complessivo globale di gruppo sulla base dei redditi e delle perdite delle società partecipanti, con le rettifiche previste dal TUIR. Le sezioni sono:

  • somma algebrica dei redditi complessivi netti;
  • rettifiche di consolidamento;
  • trasferimenti infragruppo in regime di neutralità;
  • interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis, TUIR;
  • interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e 8, TUIR.

Quadro NF: somma dei redditi e reddito minimo

Nella sezione I vanno indicati i redditi o le perdite di ciascuna società del gruppo. Per la consolidante, nel rigo NF1 si indicano reddito/perdita e l’eventuale quota di reddito minimo o derivante da società non operative. Per le consolidate, nei righi NF2-NF7 si riportano codice fiscale, reddito o perdita, eventuale quota di reddito minimo e l’eventuale barratura per perdite dei primi tre periodi d’imposta. Sono previste anche codifiche per operazioni straordinarie non interruttive della tassazione di gruppo, come fusione, scissione, conferimento, liquidazione e altre operazioni analoghe. Nel rigo NF8 si riepilogano gli importi complessivi, distinguendo redditi complessivi, redditi minimi e perdite non compensabili con il reddito minimo.

Quadro NF: rettifiche di consolidamento

La sezione II accoglie le variazioni in diminuzione per interessi passivi deducibili e le variazioni in aumento collegate all’interruzione o al mancato rinnovo dell’opzione. Nel rigo NF9 confluiscono gli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 96, commi 5-bis, 7 e 8. Nel rigo NF10 si indicano le variazioni in aumento ex artt. 124 e 125 TUIR. Nel rigo NF12 si determina il reddito complessivo globale. Le istruzioni precisano le regole da seguire nel caso di presenza di reddito minimo e perdite nello stesso gruppo.

Quadro NF: trasferimenti infragruppo in regime di neutralità

La sezione III riguarda i dati dei beni trasferiti in regime di neutralità fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, in relazione all’abrogato art. 123 del TUIR. Vanno indicati codice fiscale, valore di libro e valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.

Quadro NF: interessi passivi ex art. 96, comma 5-bis

La sezione IV disciplina gli interessi passivi maturati in capo a soggetti finanziari del consolidato e deducibili fino a concorrenza degli interessi passivi verso estranei al consolidato. Sono richiamati anche gli oneri assimilati e l’ipotesi di doppio perimetro di consolidamento, uno "industriale" e uno "finanziario". Nel rigo NF24 si determina la quota deducibile pari al 4 per cento del minor importo tra interessi verso partecipanti e interessi verso esterni.

Quadro NF: interessi passivi ex art. 96, commi 7 e 8

La sezione V riguarda le eccedenze di interessi passivi e di ROL delle società del consolidato nazionale e delle società estere virtualmente incluse. Per le società estere la sezione può essere compilata solo se il 30 per cento del ROL è superiore agli interessi passivi netti. Gli importi deducibili confluiscono nel rigo NF9.

Quadro NX - Trasferimenti al gruppo

Il quadro NX raccoglie i dati trasferiti al consolidato da tutte le società partecipanti, compresa la consolidante, ed è articolato in dodici sezioni:

  • oneri detraibili;
  • crediti d’imposta sui fondi comuni;
  • crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
  • crediti per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e altri crediti;
  • ritenute;
  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze IRES da precedenti dichiarazioni;
  • trasferimenti di eccedenze infragruppo;
  • acconti versati;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES;
  • eccedenze art. 165, comma 6, TUIR;
  • aiuto alla crescita economica.

Quadro NX: contenuto delle singole sezioni

Nella sezione I si riportano gli oneri detraibili e le spese per risparmio energetico, con codifica della tipologia di intervento e indicazione di importi e anni di sostenimento. Le sezioni II e III riguardano rispettivamente i crediti su fondi comuni e i crediti per redditi prodotti all’estero maturati prima dell’inizio del consolidato. La sezione IV riguarda i crediti per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e altri crediti d’imposta; i crediti per sisma Abruzzo devono essere riportati anche nel quadro CS. La sezione V riporta le ritenute subite. La sezione VI accoglie i crediti d’imposta agevolativi trasferiti dalle società del gruppo. La sezione VII riporta le eccedenze IRES derivanti da precedenti dichiarazioni. La sezione VIII disciplina i trasferimenti di eccedenze infragruppo e la loro utilizzazione in diminuzione dei versamenti IRES. La sezione IX riguarda gli acconti versati, con attenzione ai casi di operazioni straordinarie e di società uscite dal regime di trasparenza. La sezione X riguarda le eccedenze diverse dall’IRES trasferite al gruppo. La sezione XI riguarda le eccedenze di imposta nazionale e/o estera ex art. 165, comma 6, TUIR, da riportare anche nel quadro NE. La sezione XII riguarda la deduzione ACE ex art. 1 del d.l. n. 201/2011, da riportare nel quadro CN.

Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo

Il quadro NI si compila in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione. Si articola in tre sezioni:

  • dati relativi ai versamenti;
  • cessione di eccedenza IRES ex art. 43-ter del d.P.R. n. 602/1973;
  • attribuzione delle perdite. Entro trenta giorni dall’interruzione la consolidante deve integrare gli acconti se insufficienti, oppure attribuire l’eventuale eccedenza alle società fuoriuscite.

Quadro NI: versamenti, cessione IRES e perdite

Nella sezione I vanno indicati primo e secondo acconto, codici fiscali delle società fuoriuscite, data dell’evento e quote di acconto attribuite. La sezione II riguarda la cessione dell’eccedenza IRES risultante dal precedente modello, con indicazione dei cessionari e degli importi ceduti. La sezione III riguarda l’attribuzione delle perdite alle società interessate, in caso di opzione per criteri diversi da quello ordinario. Sono richiamate le perdite utilizzabili in misura limitata o piena e le regole di ripartizione anche per le rettifiche di consolidamento.

Quadro NR - Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, comma 1 art. 165 TUIR

Il quadro NR è dedicato al consolidato nazionale e disciplina il credito per imposte estere definitive relative ai redditi prodotti all’estero da ciascun soggetto consolidato. La sezione I determina il credito teorico per singolo soggetto, Stato estero e periodo di produzione del reddito. La sezione II determina il credito effettivo nei limiti dell’imposta netta. Le imposte considerate devono essere definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o, in caso di opzione ex comma 5, entro il termine della dichiarazione del primo periodo successivo.

Quadro NR: criteri di calcolo

Per ciascun rigo da NR1 a NR8 vanno indicati:

  • codice fiscale del soggetto che ha prodotto il reddito estero;
  • Stato estero;
  • periodo d’imposta di produzione;
  • reddito estero rideterminato in Italia;
  • imposta estera definitiva non già fruita. Sono previste colonne per imposta netta, credito già utilizzato, quota d’imposta lorda, importo di imposta estera riconducibile al limite e quota riferibile alle imposte che si renderanno definitive in futuro per soggetti con stabile organizzazione. La sezione II raggruppa i dati per anno di produzione del reddito e consente di determinare il credito utilizzabile nella presente dichiarazione.

Quadro NE - Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, comma 6 art. 165 TUIR

Il quadro NE riguarda le eccedenze d’imposta nazionale ed estera e l’eventuale credito da eccedenze derivanti dal meccanismo del comma 6 dell’art. 165 TUIR. È articolato in tre sotto-sezioni:

  • sezione I-A: determinazione del credito;
  • sezione I-B: determinazione del credito con riferimento alle eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
  • sezione I-C: determinazione del credito con riferimento alle eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni. Il quadro è compilato per ciascun soggetto consolidato.

Quadro NE: regole generali e limiti

Le eccedenze possono essere determinate solo per redditi d’impresa prodotti a partire dal primo periodo d’imposta iniziato dal 1° gennaio 2004. Il credito complessivo e le eccedenze di imposta nazionale non possono eccedere l’imposta netta del periodo di produzione del reddito estero, al netto del credito di cui al comma 1. Sono ammesse anche fattispecie con reddito estero negativo, reddito positivo senza imposta estera o reddito negativo senza imposta estera.

Quadro NE: compilazione della sezione I-A

Nei righi da NE2 a NE6 si indicano Stato estero, anno, reddito estero, imposta estera definitiva, reddito complessivo globale, credito non fruibile perché eccedente il limite dell’imposta netta, imposta lorda, eccedenza di imposta nazionale ed eccedenza di imposta estera. Le colonne 10-17 servono a gestire il riporto e la rideterminazione di eccedenze già emerse in dichiarazioni precedenti, tenendo conto dell’eventuale credito già utilizzato e delle eventuali eccedenze nazionali negative. Le istruzioni descrivono in dettaglio le formule di calcolo, l’ordine dei riporti da una colonna all’altra e i casi in cui una colonna non deve essere compilata.

Quadro NE: sezioni I-B e I-C

La sezione I-B aggrega le eccedenze della presente dichiarazione per Stato estero, distinguendo eccedenze nazionali ed estere e determinando il credito derivante dalla loro compensazione. La sezione I-C riprende le eccedenze dalle precedenti dichiarazioni e quelle non utilizzate della presente dichiarazione, consentendo il calcolo di ulteriori crediti e dei residui da riportare. Le istruzioni prevedono anche il caso di "casi particolari", quando concorrono eccedenze trasferite da altri soggetti con lo stesso anno di formazione.

Quadro NC - Riepilogo crediti art. 165 TUIR

Il quadro NC riepiloga i crediti maturati ai sensi dei commi 1 e 6 dell’art. 165 TUIR, determinati nei quadri NR e NE. Il rigo NC1 accoglie il credito del comma 1, il rigo NC2 il credito del comma 6, il rigo NC3 gli importi già utilizzati, e il rigo NC4 il risultato finale da riportare nel quadro CN.

Quadro MF - Determinazione del reddito imponibile complessivo

Per il consolidato mondiale, il quadro MF serve a determinare il reddito imponibile complessivo sulla base dei redditi e delle perdite imputati dalle società non residenti, con le rettifiche di consolidamento previste dagli artt. 130-142 del TUIR. La sezione I somma redditi e perdite della controllante e delle controllate estere, con evidenziazione di redditi minimi e operazioni straordinarie. La sezione II introduce le rettifiche di consolidamento, incluse le riprese a tassazione previste dall’art. 139-bis TUIR in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato mondiale.

Quadro MX - Trasferimenti al gruppo nel consolidato mondiale

Il quadro MX è l’equivalente del quadro NX per il consolidato mondiale e si compila per indicare trasferimenti di versamenti, eccedenze, crediti, ritenute, oneri detraibili e deduzione ACE da parte della società controllante. Le sezioni sono cinque:

  • dati;
  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze di imposta diverse dall’IRES;
  • eccedenze art. 165, comma 6;
  • aiuto alla crescita economica.

Quadro MR - Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, comma 1 art. 165 TUIR

Il quadro MR riguarda il consolidato mondiale e disciplina il credito per imposte estere definitive relative ai redditi prodotti all’estero dalla controllante e dalle controllate estere. La sezione I-A è dedicata alla società controllante, mentre la I-B alle società controllate estere. La sezione II determina il credito effettivo per anno di produzione del reddito estero, nei limiti dell’imposta netta. Sono richiamate le regole sulle imposte definitive, sulle imposte figurative previste da convenzioni contro le doppie imposizioni, sulla documentazione da conservare e sul caso delle SIIQ/SIINQ.

Quadro ME - Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, comma 6 art. 165 TUIR

Il quadro ME disciplina, per il consolidato mondiale, le eccedenze d’imposta nazionale ed estera ai fini dell’art. 165, comma 6. È articolato in sezioni dedicate ai dati della società controllante e delle società controllate, con sotto-sezioni I-A, I-B, I-C per la controllante e II-A, II-B, II-C per le controllate. Le regole di compilazione sono analoghe a quelle del quadro NE ma riferite alla controllante e alle controllate estere, con gestione delle rideterminazioni, dei crediti già fruiti e dei residui da riportare.

Quadro MC - Riepilogo crediti art. 165 TUIR

Il quadro MC riepiloga i crediti del consolidato mondiale maturati ai sensi dei commi 1 e 6 dell’art. 165 TUIR. Il rigo MC1 riporta il credito da comma 1, il rigo MC2 quello da comma 6, il rigo MC3 gli importi già utilizzati e il rigo MC4 il credito finale da riportare nel quadro CN.

Concorso tra consolidato nazionale e mondiale

Quando coesistono consolidato nazionale e mondiale, ai fini dell’art. 165 TUIR si applicano istruzioni specifiche. Per il credito da redditi esteri vanno compilati:

  • il quadro NR per la società consolidante e le consolidate residenti;
  • il quadro MR per le controllate estere;
  • il quadro NE per la consolidante e le consolidate residenti;
  • il quadro ME per le controllate estere;
  • il quadro NC come riepilogo finale. È precisato che il credito complessivo e le eccedenze di imposta nazionale non possono comunque superare l’imposta netta relativa al periodo di produzione del reddito estero.

Quadro CC - Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo

Il quadro CC disciplina l’utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo e si divide in due sezioni:

  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES. La consolidante deve indicare, per ciascun credito o eccedenza, codice, eventuale residuo dalla dichiarazione precedente, importo attribuito, utilizzo in CN o in compensazione F24 e differenza residua da riportare per gli acconti successivi.

Quadro CN - Determinazione dell’imposta

Il quadro CN determina l’IRES dovuta sulla base del reddito complessivo globale. Per il consolidato nazionale, il reddito minimo, le perdite pregresse, la deduzione ACE, le detrazioni, i crediti e le ritenute concorrono alla determinazione dell’imposta netta, dell’IRES dovuta o a credito, e delle eventuali eccedenze. Per il consolidato mondiale si applicano regole analoghe, con adattamenti ai quadri MF, MX e MC. Il quadro contiene anche le sezioni relative a crediti cedibili, eccedenze utilizzate negli acconti e all’eccedenza di versamento a saldo.

Quadro CK - Cessione delle eccedenze dell’IRES nell’ambito del gruppo

Il quadro CK è utilizzato in caso di cessione dell’eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione. La consolidante può cedere l’eccedenza a soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento o ad altri soggetti del gruppo che rientrano nell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602/1973. Le due sezioni distinguono cessionari aderenti al consolidato e altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo. È ricordato che l’omessa indicazione di estremi e importo ceduto non rende inefficace la cessione, ma comporta sanzione.

Quadro CS - Prospetti vari

Il quadro CS raccoglie vari prospetti: perdite non compensate, perdite delle società del gruppo, perdite da istanza di rimborso IRAP, perdite da istanza ex art. 40-bis, dati per l’art. 128 TUIR, oneri per risparmio energetico, crediti per sisma Abruzzo e rideterminazione dell’acconto. È indicato che le perdite maturate in costanza di consolidato sono riportabili a nuovo solo dal consolidante. Sono inoltre richiamate le regole sul riallineamento dei valori dell’attivo e del passivo delle società consolidate.

Quadro CS: perdite non compensate e perdite delle società del gruppo

La sezione perdite non compensate riepiloga le perdite del periodo e quelle riportate da modelli precedenti, distinguendo perdite in misura limitata e in misura piena. La sezione perdite delle società del gruppo è compilata se, in sede di adesione, è stato scelto un criterio diverso da quello ordinario di imputazione delle perdite residue. I righi CS2-CS5 raccolgono le perdite attribuite per codice fiscale e per tipologia.

Quadro CS: perdite da istanza IRAP e istanza ex art. 40-bis

Il prospetto perdite istanza rimborso da IRAP riguarda maggiori perdite d’impresa emerse nell’istanza di rimborso, riportabili ai sensi dell’art. 84 TUIR. Il prospetto perdite istanza ex art. 40-bis riguarda le perdite chieste in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti da accertamento nei confronti dei soggetti del consolidato nazionale. In entrambi i casi le perdite indicate non devono essere riproposte nel prospetto del periodo successivo.

Quadro CS: art. 128 TUIR, oneri energetici, sisma Abruzzo e acconto

Il prospetto dati comunicati alle società controllate per l’art. 128 TUIR riassume le informazioni necessarie al riallineamento delle svalutazioni delle partecipazioni e delle perdite di esercizio. Il prospetto oneri detraibili - spese per risparmio energetico riepiloga le spese detraibili e le relative quote annuali. Il prospetto crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo riporta codice fiscale, soggetto richiedente, eventuale esercizio di impresa/professione, rateazione, numero rata, totale credito e quota annuale, con limite complessivo di euro 80.000. Il prospetto rideterminazione dell’acconto calcola l’acconto 2012 con metodo storico sulla base del reddito e dell’imposta rideterminati.

Riferimenti normativi

Il provvedimento richiama le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e una ampia serie di fonti normative, tra cui:

  • d.lgs. n. 300/1999;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • DPR n. 600/1973;
  • TUIR DPR n. 917/1986;
  • d.lgs. n. 241/1997;
  • DPR n. 322/1998;
  • d.lgs. n. 196/2003;
  • d.m. 9 giugno 2004;
  • d.l. n. 223/2006, d.l. n. 39/2009, d.l. n. 138/2011, d.l. n. 201/2011, d.l. n. 16/2012. La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

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