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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6866 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento relativi al 1998, emessi nei confronti della società ai fini IRAP e dei soci ai fini IRPEF sul reddito di partecipazione. La CTR aveva ritenuto illegittimo il richiamo, negli avvisi, a un processo verbale di constatazione e a un accertamento con adesione relativi all'IVA, in assenza di autonoma istruttoria; aveva inoltre ravvisato la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata allegazione dei documenti richiamati e la tardività degli atti, escludendo l'applicabilità della proroga biennale prevista dalla legge sul condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quinto. Ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria può fondare un accertamento su elementi acquisiti nell'ambito di controlli relativi ad altri tributi, anche senza svolgere una nuova autonoma istruttoria, purché l'avviso sia adeguatamente motivato e consenta al contribuente di difendersi. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva esaminato concretamente la censura relativa all'allegazione o alla riproduzione del contenuto essenziale dei documenti richiamati. Infine, ha ritenuto applicabile la proroga biennale dei termini prevista dalla legge n. 289 del 2002 anche ai contribuenti che non potevano avvalersi del condono. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana per un nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La rettifica può essere fondata su qualsiasi atto o documento in possesso dell'ufficio.

    L'Amministrazione può utilizzare, per l'accertamento delle imposte dirette, elementi acquisiti anche in procedimenti relativi a tributi diversi, purché l'avviso sia motivato in modo sufficiente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    La rettifica può essere eseguita sulla base di qualsiasi atto o documento in possesso dell'ufficio.

    Gli elementi raccolti in materia IVA possono essere valorizzati anche per altri tributi, senza necessità di una nuova autonoma attività istruttoria.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso deve contenere gli elementi e le motivazioni necessari a consentire al contribuente di conoscere la pretesa.

    Il richiamo a documenti esterni è ammissibile se il contribuente ne ha conoscenza oppure se il contenuto essenziale non già conosciuto viene riprodotto nell'avviso, così da garantire il diritto di difesa.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati e indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li determinano.

    La mancata allegazione di un documento richiamato non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso se il contribuente ne aveva già piena conoscenza o se l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 10

    Proroga biennale dei termini per l'accertamento nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni di condono.

    La proroga si applica sia a chi sceglie di non aderire al condono sia a chi non può accedervi, non essendo consentito distinguere tra le due situazioni in assenza di una specifica limitazione normativa.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La CTR ha violato tale disposizione omettendo di esaminare concretamente una specifica censura dell'Ufficio relativa alla documentazione richiamata negli avvisi.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può legittimamente utilizzare risultanze acquisite in procedimenti riguardanti tributi diversi o raccolte da altri organi, senza che l'Amministrazione debba necessariamente ripetere l'attività istruttoria.
  • L'utilizzo di documenti provenienti da altri procedimenti è valido solo se l'avviso indica adeguatamente gli elementi rilevanti e consente al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
  • La mancata allegazione materiale di un documento richiamato non comporta automaticamente l'illegittimità dell'avviso quando il contribuente già conosceva il documento o quando il suo contenuto essenziale è riportato nell'atto.
  • La motivazione dell'avviso deve essere verificata in concreto: il giudice deve accertare quali documenti siano stati richiamati, se fossero conosciuti dal contribuente e se il loro contenuto sia stato sufficientemente riprodotto.
  • Quando una norma concede una proroga ai contribuenti che non si avvalgono di un condono, la proroga può comprendere anche chi non poteva legalmente accedere al condono, se la legge non prevede una distinzione espressa.
  • La cassazione con rinvio non definisce definitivamente la fondatezza della pretesa fiscale: la causa deve essere riesaminata dal giudice di rinvio alla luce dei principi stabiliti dalla Corte.

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