Sentenza n. 2443/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 222/2025, pubblicata in data 16.4.2025, emessa dal Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 222/2025 del Tribunale di Pavia, notificata al Ministero il 17 aprile 2025 e passata in giudicato, con la quale l'amministrazione era stata condannata a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di € 500,00 relativamente alle annualità 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00. È stato dedotto l'inadempimento del Ministero, che si è costituito con atto di mera forma senza allegare l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a titolo di penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dopo la notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la pretesa economica era documentata e che l'amministrazione non aveva dedotto né provato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e concluda l'incarico entro i successivi 60 giorni. Non è stata accolta la richiesta di astreinte, perché la nomina del commissario ad acta costituisce già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e perché, alla luce dell'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente, la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi del comma 4, lett. e)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre una penalità di mora, ma deve escluderla quando, valutate concretamente le circostanze, essa risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine di 120 giorni previsto dall’art. 14
Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- L'inottemperanza al giudicato può essere dichiarata quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, la pretesa sia adeguatamente documentata e l'amministrazione non alleghi né dimostri di aver adempiuto.
- In caso di accertata inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo alle circostanze concrete e alla nomina del commissario ad acta, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in considerazione della natura seriale del contenzioso e delle condizioni del debitore pubblico.
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