L.R. Calabria 38/2023
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Calabria n. 48/2019 su definizioni, requisiti delle imprese funebri, centri servizi, case funerarie, elenchi comunali e divieti di commistione con attività sanitarie/di soccorso. Prevede adeguamenti entro il 30 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024 per soggetti già operanti. La Corte costituzionale ha poi inciso sul divieto di svolgere servizi di ambulanza/NCC per trasporto non urgente programmabile.
Modifiche alla disciplina regionale calabrese su attività funeraria e polizia mortuaria
Modifiche alla disciplina funeraria e di polizia mortuaria in Calabria
La legge regionale Calabria 7 agosto 2023, n. 38 interviene in modo organico sulla l.r. 29 novembre 2019, n. 48, ridefinendo concetti base, requisiti di impresa, regole per centri servizi e case funerarie, divieti di intersezione con attività sanitarie e controlli comunali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale calabrese.
Definizioni e perimetro applicativo
La legge introduce un nuovo articolo di definizioni che chiarisce i principali concetti del settore funerario e di polizia mortuaria. In particolare distingue tra salma, cadavere e resto mortale; definisce le attività di polizia mortuaria, i servizi funebri, le attività necroscopiche, le attività cerimoniali funebri, la casa funeraria, la sala del commiato e il trasporto funebre.
Viene precisato, tra l’altro, che:
- la salma è il corpo umano privo di funzioni vitali fino a 24 ore dalla constatazione del decesso, indipendentemente dall’accertamento di morte;
- il cadavere è la salma decorse 24 ore dalla constatazione del decesso o dall’accertamento della morte;
- il disinteresse dei familiari ricorre se trasporto e sepoltura non avvengono entro sei giorni dal decesso, salvo particolari circostanze;
- le attività necroscopiche comprendono anche interventi comunali in caso di indigenza, disinteresse o disposizione dell’autorità giudiziaria.
Funzioni dei comuni e organizzazione amministrativa
La legge amplia i compiti comunali in materia funeraria. Il comune, oltre alle funzioni già previste, deve elaborare il Piano regionale di coordinamento previsto dalla normativa richiamata.
Quanto alla gestione amministrativa locale, il comune tiene gli elenchi delle attività funebri autorizzate e degli addetti in possesso dei requisiti formativi, li trasmette alla Regione e definisce criteri e modalità di consultazione.
Requisiti e organizzazione dell’impresa funebre
L’esercizio dell’attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune competente e alla permanenza di specifici requisiti strutturali, organizzativi e professionali. La sede deve essere idonea alla trattazione degli affari, con ufficio e sala esposizione, e deve esporre il prezziario delle forniture e prestazioni.
L’impresa deve inoltre disporre di:
- un’autofunebre con idoneità sanitaria e un’autorimessa autorizzata, con dotazioni per la sanificazione;
- un responsabile o direttore tecnico abilitato alla trattazione delle pratiche e degli affari;
- almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare rapporto di lavoro e requisiti formativi.
È previsto che il titolare, il socio o il responsabile possano svolgere anche mansioni di necroforo. Sono inoltre tipizzate le figure professionali del personale: direttore tecnico/addetto alla trattazione degli affari e necroforo/addetto al trasporto.
Per le sedi secondarie è necessaria una SCIA specifica, con indicazione di un addetto alla trattazione degli affari distinto da quello della sede principale. Le sedi devono esporre orario di apertura e tariffario.
Le imprese con sede in altre regioni o all’estero che intendono operare stabilmente in Calabria devono possedere i requisiti della legge e presentare specifica SCIA nel comune ove hanno la sede amministrativa. Le imprese di altre regioni che effettuano trasporto cadavere verso comuni calabresi possono operare con proprio personale o affidare il servizio, con consenso della famiglia, a impresa locale autorizzata.
Centri servizi, consorzi e società consortili
La legge disciplina espressamente il centro servizi, qualificandolo come impresa che svolge attività funebre. Anche centri servizi, consorzi e società consortili devono essere titolari di autorizzazione all’attività funebre e possedere direttamente, in via continuativa e autonoma, i requisiti tecnico-organizzativi minimi da dichiarare in SCIA.
Per i primi 15 contratti o soci/consorziati sono richiesti, tra gli altri:
- una sede idonea;
- un amministratore/direttore tecnico con funzioni gestionali;
- due autofunebri e due furgoni per il trasporto funebre;
- certificazione UNI EN 15017;
- autorimessa autorizzata e non utilizzabile come semplice sosta su strada;
- otto operatori funebri o necrofori con rapporto continuativo.
Oltre tale soglia, la dotazione si incrementa progressivamente: una unità di personale ogni due contratti/soci aggiuntivi e, per ogni quattro contratti ulteriori oltre il quindicesimo, un’autofunebre e un furgone aggiuntivi.
Sono previsti obblighi di comunicazione dei nominativi del personale e delle variazioni al comune e alle imprese servite. I soggetti già esistenti dovevano adeguarsi entro il 30 novembre 2023, ripresentando la SCIA; il comune rilascia la certificazione annuale entro 60 giorni dalla verifica dei requisiti.
Formazione e requisiti professionali
La normativa sostituisce il riferimento ai “corsi abilitanti la professione” con quello ai “requisiti professionali”. Inoltre estende l’ambito dei soggetti interessati ai direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari e al personale necroforo di cui alla nuova disciplina dei centri servizi.
Divieti di commistione tra attività funebre e attività sanitarie o di soccorso
La legge rafforza il principio di separazione tra attività funebre e attività sanitarie, di soccorso e assimilate. Alle imprese funebri è vietato esercitare, anche tramite proprio personale, il servizio di ambulanza, il trasporto sanitario semplice, il trasporto sanitario, il soccorso sanitario extraospedaliero e ogni trasporto assimilabile, oltre ad altri servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili.
È inoltre vietato che soggetti che gestiscono servizio di ambulanza o trasporti assimilabili, o altri servizi parasanitari/socioassistenziali, esercitino attività funebre. È vietata anche la riproduzione di nominativi e numeri di telefono riconducibili ad attività funebri su mezzi sanitari o presso associazioni di volontariato. Le attività già in essere dovevano adeguarsi entro il 31 dicembre 2023.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 2025, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto nella parte in cui impediva alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile, nonché, in via consequenziale, nella parte in cui vietava l’attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo tale servizio.
Case funerarie: disciplina e vincoli localizzativi
La legge riscrive la disciplina delle case funerarie, prevedendo una serie di requisiti e limiti. Fatte salve quelle già esistenti e autorizzate al 31 luglio 2023, le case funerarie devono disporre di locali adeguati per ospitare salme, feretri sigillati e locali di supporto, con requisiti strutturali specifici.
Sono previsti, tra gli altri:
- distanza minima di 500 metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, hospice, crematori e dalla fascia di rispetto dei cimiteri, salvo distanze maggiori stabilite dal comune;
- accesso indipendente e dedicato se collocate in edifici con altre funzioni;
- custodia dei feretri sigillati solo per il tempo strettamente necessario al trasporto, tumulazione, inumazione o cremazione;
- limite numerico dei feretri in custodia non superiore al numero delle sale di osservazione/commiato.
Le sale del commiato e i locali per l’osservazione possono essere messi a disposizione di altre imprese funebri tramite contratti registrati presso la camera di commercio. L’accesso per personale e feretri deve essere distinto da quello dei dolenti. L’impresa definisce orari di apertura, modalità di fruizione e tariffe.
Requisiti strutturali delle case funerarie
La nuova disciplina tecnica impone requisiti minimi puntuali per le case funerarie, tra cui:
- sale per i riti di commiato con aerazione/illuminazione, arredi e superfici adeguate, superficie minima di 30 mq e lato minimo di 5 metri;
- locale o spazio di attesa per i dolenti;
- isolamento acustico tra sale rituali e altri locali con indice Rw almeno pari a 55 dB(A);
- percorsi separati per feretri e dolenti;
- locali ufficio e area di attesa; servizi igienici accessibili, con ulteriori servizi se vi sono più di tre sale di osservazione;
- servizi e spogliatoi dedicati al personale;
- temperatura della cella frigorifera tra 1 e 5 °C e continuità dell’alimentazione elettrica garantita;
- capacità delle celle coerente con il numero di feretri custodibili;
- locale per la preparazione delle salme con tavolo e lavandino idonei, pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili;
- spazio per rifiuti e materiale sporco;
- adeguati rapporti aeroilluminanti o condizioni microclimatiche, illuminazione d’emergenza e visitabilità per persone con ridotta capacità motoria.
Controlli, tariffe e pubblicità verso l’utenza
La legge rafforza gli obblighi di trasparenza verso il pubblico. Il direttore tecnico dell’attività funebre deve trasmettere ogni anno al comune, entro il 28 febbraio, un’autocertificazione sulla situazione strutturale e gestionale; il comune rilascia la nuova certificazione annuale entro 60 giorni.
Le imprese devono esporre in modo ben visibile all’utenza il tariffario e, per le sedi secondarie, gli orari di apertura e le condizioni di fruizione dei servizi.
Disposizioni abrogate e clausola finanziaria
Sono abrogati alcuni commi dell’articolo 10 della l.r. 48/2019. La legge contiene inoltre una clausola di invarianza finanziaria, precisando che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore e regimi transitori
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Per i soggetti già operanti sono previsti specifici termini di adeguamento:
- centri servizi, consorzi e società consortili: entro il 30 novembre 2023;
- imprese funebri già esistenti: entro il 28 febbraio 2024;
- attività in essere interessate dal divieto di commistione con servizi sanitari o assimilati: entro il 31 dicembre 2023.
Obsolescenza
La legge non è complessivamente obsoleta, perché modifica una disciplina tuttora rilevante in materia funeraria e di polizia mortuaria. Restano però non più attuali alcuni regimi transitori ormai scaduti; inoltre la pronuncia della Corte costituzionale del 2025 ha inciso in parte sull’articolo 7, comma 4, come sostituito da questa legge.
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