L.R. Calabria 36/2023
Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale, incluse le opere di connessione alle fonti rinnovabili. Prevede procedura unica, controlli, collaudo, sanzioni, catasto regionale e norme transitorie, abrogando la l.r. 17/2000 con salvezza di alcuni procedimenti e disposizioni fino al regolamento attuativo.
Autorizzazione e semplificazione per linee e impianti elettrici in Calabria
Autorizzazione e gestione di linee e impianti elettrici in Calabria
La legge regionale Calabria disciplina le funzioni amministrative relative alle infrastrutture della rete di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, con tensione non superiore a 150.000 volt. L’obiettivo è semplificare i procedimenti autorizzativi e garantire al contempo sicurezza pubblica e regolarità dell’esercizio.
Ambito di applicazione e soggetti competenti
La disciplina riguarda la costruzione, l’esercizio, il rinnovo, la ricostruzione e il potenziamento di reti e impianti elettrici, comprese le opere di connessione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le funzioni sono esercitate dalla Regione Calabria, tramite il Dipartimento Attività produttive, e dai comuni calabresi, secondo le rispettive competenze.
Quadro generale dei procedimenti autorizzativi
Dalla data di entrata in vigore della legge si applicano le linee guida nazionali del 20 ottobre 2022 per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture della rete di distribuzione, integrate dalle disposizioni regionali. Per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture si utilizza la procedura autorizzativa prevista dalla normativa nazionale richiamata e dalle ulteriori regole regionali.
Istanza unica ed espropriazioni
L’istanza di autorizzazione unica, completa degli allegati, è presentata tramite sportello telematico al dipartimento regionale competente. Quando sono richiesti la dichiarazione di pubblica utilità, l’indifferibilità e urgenza e il vincolo preordinato all’esproprio, la Regione cura le forme di pubblicità previste dalla legge, in coerenza con il testo unico espropri. L’autorità espropriante è individuata secondo la disciplina nazionale richiamata.
Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione
Se il titolare non rispetta prescrizioni e obblighi dell’autorizzazione unica, la Regione notifica una diffida che può comportare la sospensione cautelativa dei lavori o dell’esercizio e assegna un termine per adempiere non superiore a 120 giorni. L’inosservanza della diffida determina la decadenza dell’autorizzazione e la demolizione delle opere realizzate. L’autorizzazione può essere revocata anche per sopravvenuti pericoli per l’incolumità o la salute pubblica, o per altri motivi di interesse pubblico.
Collaudo delle opere
Le infrastrutture autorizzate sono sottoposte a collaudo dopo tre anni dalla messa in esercizio. Il collaudatore è nominato dall’ufficio regionale competente su richiesta del titolare, con domanda da presentare 60 giorni prima della scadenza del termine triennale. Il collaudo verifica ultimazione dei lavori, funzionalità, conformità al progetto e alle prescrizioni, rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici e adempimento di ogni ulteriore obbligo normativo. L’esito negativo comporta l’applicazione della disciplina sulla diffida.
Spostamenti e modifiche per pubblico interesse
Per ragioni di pubblico interesse o di tutela della salute pubblica, l’autorità competente può ordinare lo spostamento o la modifica di reti e impianti autorizzati. Se necessario, il provvedimento vale anche come variante urbanistica ai sensi della disciplina espropriativa richiamata.
Catasto regionale e flussi informativi
Gli elenchi degli elettrodotti e degli impianti realizzati devono essere trasmessi annualmente alla Regione per l’aggiornamento del catasto regionale. I gestori delle reti di distribuzione devono inoltre fornire alla Regione la mappa completa dello sviluppo delle reti.
Misure di semplificazione ulteriori
La denuncia di inizio lavori si applica alla sostituzione dei sostegni esistenti, anche con variazione in altezza, se giustificata da ragioni tecniche, nel rispetto delle norme vigenti e delle verifiche sulla sicurezza del volo; l’aumento di altezza non può superare il 30% di quello dei sostegni esistenti. La DIL richiede comunque il consenso dei proprietari delle aree interessate, da dimostrare con accordo bonario scritto. Per le linee interrate la realizzazione avviene preferibilmente sul sedime delle infrastrutture stradali. Per reti, cabine e impianti di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali, salvo i casi previsti dalla legge.
Regolamento attuativo e ulteriori semplificazioni
La Giunta regionale può introdurre ulteriori modalità più favorevoli di semplificazione, coerenti con le linee guida nazionali. Un regolamento disciplina, tra l’altro, accesso ai fondi, istanze e comunicazioni, modulistica, spese istruttorie, requisiti progettuali, modalità di rilascio dell’autorizzazione, semplificazioni per interventi non soggetti a dichiarazione di pubblica utilità, coordinamento con altri procedimenti unici regionali, interferenze con beni demaniali e aree vincolate, opere accessorie, attestazioni di conformità urbanistica, revoca e sospensione, amovibilità/inamovibilità, collaudo, sanzioni, catasto, costi istruttori e linee di indirizzo per i comuni.
Sanzioni e ripristino
L’esecuzione di opere senza preventiva autorizzazione o in difformità da essa comporta una sanzione amministrativa da 1.032 euro a 5.016 euro, a carico del gestore, dell’esecutore e del direttore dei lavori. In caso di abuso o decadenza dell’autorizzazione, i responsabili devono ripristinare lo stato dei luoghi; in caso di inerzia, la Regione procede d’ufficio con recupero delle spese secondo la disciplina sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Regime transitorio e abrogazioni
Per i procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di inizio lavori già in corso alla data di entrata in vigore, il proponente può presentare entro 30 giorni una nuova istanza di autorizzazione unica o una nuova DIL secondo la nuova disciplina. È abrogata la l.r. 24 novembre 2000, n. 17, ma restano salvi i procedimenti già avviati o ancora in corso e alcuni procedimenti relativi a specifici elettrodotti. Fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo continuano ad applicarsi alcune disposizioni della l.r. 17/2000 espressamente indicate.
Clausola finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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