L.R. Calabria 37/2023
Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria taxi e NCC, demandando ai Comuni regolamenti, controlli, commissioni consultive e sanzioni. Prevede anche un’autorizzazione regionale NCC fino a 200 autovetture, con sede operativa e rimessa in Calabria, secondo procedure e linee guida regionali. Sono fissati requisiti, esame, ruolo dei conducenti e norme transitorie per l’adeguamento di licenze e autorizzazioni.
Trasporto pubblico non di linea e ruolo dei conducenti in Calabria
Trasporto pubblico non di linea in Calabria
La legge regionale disciplina, nel territorio della Calabria, il servizio di taxi e il noleggio con conducente (NCC) in attuazione della legge quadro statale n. 21/1992. L’obiettivo è regolare l’organizzazione del settore, i requisiti dei conducenti, le competenze comunali, i controlli e il sistema sanzionatorio.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i trasporti di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, con riferimento a:
- taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- NCC con autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale. Sono esclusi i servizi a chiamata previsti dalla normativa regionale sui servizi di trasporto pubblico locale.
Competenze dei Comuni e regolamenti comunali
Le funzioni amministrative attuative sono esercitate dai Comuni. L’esercizio degli autoservizi è disciplinato da regolamenti comunali, che devono essere approvati sentita, ove istituita, la commissione consultiva comunale. I Comuni istituiscono una commissione consultiva con la partecipazione di rappresentanti delle categorie, dei sindacati del comparto trasporti e delle associazioni degli utenti. I regolamenti comunali disciplinano in particolare:
- numero e tipologia dei veicoli e dei natanti, tenendo conto di domanda, popolazione, estensione territoriale, collegamenti, servizi presenti e flussi di traffico;
- requisiti e condizioni per l’esercizio della professione e modalità di assegnazione di licenze o autorizzazioni con procedura ad evidenza pubblica;
- controlli periodici sui requisiti dei titolari;
- trasferimento di licenze e autorizzazioni;
- modalità di svolgimento del servizio, ambiti territoriali, tariffe taxi, adeguamenti tariffari, orari e turni di riposo;
- condizioni e incentivi per il servizio agli utenti con disabilità;
- caratteristiche dei veicoli, targhe e contrassegni;
- regole comportamentali dell’esercente;
- uso dei veicoli taxi e NCC per servizi sussidiari o integrati;
- tariffe, condizioni di trasporto e numero massimo di licenze rilasciabili da ciascun Comune. I Comuni verificano annualmente l’idoneità dei mezzi adibiti al servizio.
Autorizzazione regionale per NCC
Per fronteggiare l’aumento della domanda legata ai flussi turistici, la Regione Calabria può rilasciare titoli autorizzatori per l’esercizio NCC nel proprio territorio. I titoli sono rilasciati dal dipartimento regionale competente, nel limite massimo di 200 autovetture, mediante procedura ad evidenza pubblica. Il vettore deve disporre di una sede operativa e di almeno una rimessa in Calabria. Il dipartimento adotta linee guida per disciplinare tali titoli nel rispetto della normativa statale e dei criteri previsti per i regolamenti comunali.
Commissione consultiva regionale
È istituita presso l’Assessorato regionale competente in materia di trasporti la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, con funzione di integrazione del servizio con gli altri modi di trasporto. La Commissione è composta da rappresentanti della Regione, dell’Autorità regionale dei trasporti, della motorizzazione civile, delle camere di commercio, di ANCI, UPI, delle categorie taxi e NCC, delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. È nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni, ha un segretario interno e opera senza compensi né rimborsi.
Ruolo dei conducenti e requisiti di iscrizione
Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è tenuto dalla CCIAA territorialmente competente. L’iscrizione è requisito indispensabile per ottenere licenza taxi o autorizzazione NCC ed è necessaria anche per svolgere attività di sostituzione o per lavorare come dipendente in un’impresa NCC. Per l’iscrizione sono richiesti, tra gli altri:
- residenza o domicilio in un Comune dell’ambito provinciale della Regione;
- assolvimento dell’obbligo scolastico;
- assenza di misure interdittive antimafia;
- età minima per la guida di autovetture o conduzione di natanti;
- certificato di abilitazione professionale;
- superamento dell’esame professionale. È inoltre previsto, in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, che in alternativa al requisito dell’esame sia sufficiente aver svolto per almeno due anni l’attività di conducente di veicoli deputati al trasporto pubblico.
Domanda di iscrizione ed esame di idoneità
La domanda di iscrizione si presenta alla CCIAA competente e deve contenere la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti e l’istanza di partecipazione all’esame; va allegata la ricevuta dei diritti di segreteria. L’esame è organizzato da una commissione regionale che valuta conoscenze di geografia e toponomastica, rete dei trasporti, norme sulla circolazione e sicurezza, nozioni di soccorso e lingua inglese di base. Gli ulteriori requisiti sono verificati dalla CCIAA al momento dell’iscrizione e periodicamente. La commissione d’esame è composta da tre membri nominati dal dirigente generale del dipartimento regionale competente, con supplenti, e svolge le proprie funzioni senza compensi.
Svolgimento delle sessioni d’esame
La commissione fissa entro marzo di ogni anno il calendario degli esami e le relative sedi e modalità. Sono previste almeno quattro sessioni annue, di norma nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il calendario è pubblicato sul BUR Calabria e sul sito della CCIAA competente. Le sessioni hanno carattere regionale. La CCIAA cura l’organizzazione e comunica data e luogo agli interessati con almeno 20 giorni di anticipo tramite PEC.
Bacini di traffico e servizio in stazioni, porti e aeroporti
Nelle stazioni ferroviarie con servizi nazionali, nei nodi del trasporto pubblico locale, nei porti e negli aeroporti aperti al traffico civile in Calabria, il servizio di piazza può essere svolto dai titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC rilasciate dal Comune nel cui territorio ricade l’infrastruttura. Tali infrastrutture costituiscono bacino di traffico comprensoriale per tutti i titolari di licenza taxi e autorizzazione NCC con autovettura rilasciate dai Comuni calabresi. Gli enti gestori individuano le aree dedicate e determinano il canone di utilizzo, previo accordo con i Comuni interessati. I veicoli impiegati devono essere resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per diverse violazioni:
- rifiuto del servizio taxi nell’area di riferimento: da 500 a 2.000 euro, con responsabilità solidale del titolare se l’illecito è commesso da sostituto o collaboratore familiare;
- esercizio abusivo del trasporto di terze persone senza iscrizione al ruolo: da 500 a 3.000 euro;
- esercizio del servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione dei regolamenti comunali: da 50 a 500 euro;
- esercizio del servizio di piazza in ambito aeroportuale senza licenza: da 500 a 2.000 euro;
- altre violazioni dei regolamenti comunali: sanzione ex articolo 7-bis del TUEL;
- violazioni degli obblighi previsti dalla legge quadro statale, dall’alterazione del tassametro all’inosservanza delle regole di esercizio, comportano una progressione sanzionatoria fino alla sospensione e, alla quinta inosservanza, la cancellazione dal ruolo. L’accertamento e la contestazione delle violazioni sono demandati alla polizia municipale nei limiti territoriali di competenza; la sanzione è irrogata dal Comune dove è stata commessa l’infrazione e i relativi proventi spettano al Comune.
Norme transitorie, coordinamento e finanza
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, i Comuni devono adottare o adeguare i regolamenti comunali. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei regolamenti, licenze e autorizzazioni già rilasciate devono essere adeguate ai nuovi requisiti, pena la decadenza. Per quanto non disciplinato, si applicano le norme statali vigenti. L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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