Sentenza n. 4230/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale rigetta la domanda prat. n. 038/2025/CRI (prot. n. 102091 del 14.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli prot. 50521 del 10.04.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo prat. n. n. 038/2025/CRI (prot. n. 102091 del 14.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dai ricorrenti ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) in subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui: d 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; d 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale di ammissione a un contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica di un edificio residenziale inagibile, nonché, in via subordinata, il decreto interministeriale attuativo nella parte relativa ai presupposti di regolarità edilizia e alle parti comuni condominiali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto della domanda di contributo presentata ai sensi dell'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024, in relazione ai danni causati dagli eventi sismici del 2024 e del 2025. Il diniego comunale era motivato dalla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto di avere prodotto la documentazione richiesta, censurando l'incompletezza dell'istruttoria e l'insufficienza della motivazione. In via subordinata, hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato. Hanno inoltre contestato, in via subordinata, la legittimità del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024, nella parte in cui non consentirebbe l'erogazione autonoma del contributo per immobili con difformità sanabili e per la riparazione delle parti comuni condominiali. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno resistito, con eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure relative all'istruttoria, alla motivazione del diniego e alla legittimità del decreto interministeriale. Il giudice ha ritenuto che la posizione dei richiedenti sia di diritto soggettivo, poiché la disciplina del contributo configura una fattispecie legale tipica e vincolata: l'amministrazione deve verificare la sussistenza di requisiti e documenti predeterminati, senza compiere valutazioni discrezionali sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione. Anche la formazione della graduatoria non introduce discrezionalità, poiché avviene secondo criteri oggettivi predeterminati e costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei in presenza di risorse limitate. La disponibilità finanziaria opera come elemento della fattispecie costitutiva del diritto, non come limite esterno a un potere discrezionale. La controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, perché l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sismica e non l'uso o l'assetto del territorio; la verifica dello stato legittimo dell'immobile costituisce soltanto un presupposto del contributo. Neppure l'impugnazione subordinata del decreto interministeriale sposta la giurisdizione, essendo strumentale all'ottenimento della medesima provvidenza economica. La controversia spetta pertanto al giudice ordinario e può essere riassunta ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024
La disposizione costituisce la base legislativa del contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili; la disciplina è stata interpretata come configurante una fattispecie legale tipica e vincolata.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Lo stato legittimo dell'immobile è uno dei presupposti per l'ammissione al contributo, ma la sua verifica non trasforma la controversia sul contributo in una controversia urbanistico-edilizia.
art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Subordina il contributo alla presenza del prescritto titolo abilitativo o di un titolo in sanatoria; il relativo accertamento è vincolato.
art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell’abitazione del maggior numero di nuclei familiari
La graduatoria e lo scorrimento seguono criteri predeterminati e non implicano valutazioni discrezionali; la limitatezza delle risorse non degrada la posizione a interesse legittimo.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia non si applica alla controversia sul contributo post-sismico, estranea all'uso e all'assetto del territorio.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando una provvidenza economica è disciplinata da una fattispecie legale tipica e vincolata, che impone all'amministrazione il mero accertamento di requisiti e documenti predeterminati senza valutazioni discrezionali, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La previsione di una graduatoria e la limitatezza delle risorse finanziarie non attribuiscono, di per sé, natura discrezionale al potere amministrativo: se la graduazione avviene mediante criteri oggettivi predeterminati, essa costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei.
- Nelle controversie relative a contributi post-sismici, la verifica dello stato legittimo dell'immobile è un presupposto del diritto alla provvidenza e non rende la controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, quando l'oggetto immediato resta il riconoscimento di una prestazione economica.
- L'impugnazione subordinata di un atto generale o regolamentare non modifica il riparto di giurisdizione quando essa è strumentale all'ottenimento della stessa provvidenza economica e il petitum sostanziale resta una pretesa patrimoniale fondata sulla legge.
- La disponibilità della provvista finanziaria, quando il beneficio è subordinato dalla disciplina alla collocazione utile entro il plafond disponibile, costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non limite esterno all'esercizio di un potere amministrativo discrezionale.
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