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Sentenza

Sentenza n. 1284/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per carenza del requisito di fatturato specifico e per omessa dichiarazione di un grave illecito professionale, nonché aggiudicazione del servizio a un'altra impresa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura per l'affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Angri e la conseguente aggiudicazione a un'altra impresa, chiedendo anche la reintegrazione in forma specifica, il subentro nel contratto e la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato. Ha dedotto, in primo luogo, di possedere il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato specifico medio annuo di almeno 500.000 euro nel settore dei servizi di refezione scolastica, sostenendo che tale possesso risultasse dalle dichiarazioni rese, dagli attestati dei servizi analoghi e dal FVOE. In secondo luogo, ha contestato la rilevanza della risoluzione consensuale di un precedente contratto di refezione scolastica stipulato con il medesimo Comune, qualificandola come esito di divergenze tra le parti e non come conseguenza di un grave inadempimento. In via subordinata, ha dedotto la violazione degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che, non essendo il Comune stazione appaltante qualificata, la Centrale Unica di Committenza avrebbe dovuto gestire integralmente la procedura, mentre il Comune aveva nominato il RUP e la commissione e adottato gli atti di esclusione e aggiudicazione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza e la determina di nomina della commissione, prospettando nuovamente l'illegittimo riparto di funzioni tra Comune e CUC.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito i primi due motivi. Quanto al requisito economico-finanziario, ha rilevato che la lex specialis richiedeva un fatturato specifico medio annuo, riferito agli esercizi 2022, 2023 e 2024, non inferiore a 500.000 euro nel particolare settore della refezione scolastica. La ricorrente aveva dichiarato il fatturato globale e aveva indicato, nella dichiarazione integrativa, anche servizi relativi ad anni diversi dal triennio rilevante e servizi di ristorazione collettiva non scolastica. Escludendo tali importi, gli attestati prodotti dimostravano un fatturato specifico complessivo di 1.132.835,44 euro e una media annua di 377.611,81 euro, quindi inferiore alla soglia richiesta. Il Collegio ha escluso che potessero rilevare i servizi di ristorazione prestati presso istituti penitenziari, poiché non riconducibili al settore specifico della refezione scolastica. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva prodotto la documentazione necessaria neppure durante la verifica dei requisiti, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza o in giudizio. Quanto al grave illecito professionale, il TAR ha ritenuto che anche una risoluzione consensuale possa integrare tale fattispecie quando sia originata da significativi o ripetuti inadempimenti contrattuali. Nel caso concreto, la risoluzione del precedente contratto era collegata a molteplici disservizi, anche di natura igienico-sanitaria, contestati dall'amministrazione e attestati dall'ASL, relativi allo stesso servizio e al medesimo Comune; la vicenda era recente, non risultava accompagnata da misure di self-cleaning e aveva inciso su un servizio particolarmente delicato destinato ad alunni della scuola dell'infanzia e primaria. La mancata dichiarazione della vicenda giustificava quindi l'esclusione. Poiché l'esclusione è stata ritenuta legittima e idonea a fondare autonomamente il provvedimento, il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il motivo relativo alla competenza della Centrale Unica di Committenza e i motivi aggiunti diretti contro la convenzione e la nomina della commissione. Il ricorso introduttivo è stato pertanto in parte respinto e, quanto alle ulteriori censure, dichiarato improcedibile; i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in 2.000 euro per ciascuno, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sostenendo che la procedura avrebbe dovuto essere gestita integralmente dalla Centrale Unica di Committenza quale stazione appaltante qualificata; la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 63 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al riparto di funzioni tra Comune e Centrale Unica di Committenza; la censura è stata dichiarata improcedibile dopo la conferma della legittimità dell'esclusione.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    comma 3, lettera c; comma 6, lettera c

    La condotta consistente in significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, sfociate in una risoluzione per inadempimento o in conseguenze comparabili, può integrare un grave illecito professionale. Anche una risoluzione consensuale rileva quando sia riconducibile a gravi e ripetuti inadempimenti e deve essere dichiarata dal concorrente.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del contenzioso in materia di appalti; la ricorrente ne ha invocato anche l'art. 122 per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, domande non accolte in ragione della legittimità dell'esclusione.

  • art. 122 c.p.a.

    Invocato per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e il subentro della ricorrente; tali conseguenze non sono state disposte.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato nell'atto di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione/decadenza, senza che il TAR ravvisasse vizi rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato nell'atto di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione/decadenza, senza che il TAR ravvisasse vizi rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 30 d.lgs. 267/2000

    Richiamato nella convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, impugnata con motivi aggiunti; l'esame della relativa censura è stato dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede un fatturato specifico riferito a un determinato settore e a un preciso triennio, possono essere computati soltanto i ricavi documentati derivanti da servizi effettivamente riconducibili a quel settore e realizzati negli esercizi indicati; il fatturato globale o quello relativo a servizi solo genericamente affini non è sufficiente.
  • Il concorrente deve comprovare concretamente il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria mediante la documentazione riferita ai servizi, agli importi e al periodo richiesti dalla lex specialis; la mera dichiarazione generica del possesso del requisito non supplisce alla mancata comprova.
  • Ai fini della valutazione del grave illecito professionale, una risoluzione consensuale del precedente contratto può essere equiparata a una risoluzione per inadempimento quando sia originata da gravi e ripetute carenze nell'esecuzione, anche se formalmente qualificata come consensuale e conclusa per evitare un contenzioso.
  • Le vicende contrattuali riconducibili a gravi inadempimenti devono essere dichiarate dal concorrente quando possano incidere sull'integrità e affidabilità professionale; la loro omessa dichiarazione consente alla stazione appaltante di procedere all'esclusione, previa valutazione della rilevanza concreta della vicenda.
  • La legittimità dell'esclusione priva il concorrente escluso dell'interesse, anche strumentale, a contestare ulteriori profili della procedura diretti alla riedizione integrale della gara, sicché le relative censure diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaGrave illecito professionale
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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