Ordinanza ingiunzione o revoca n. 622 del 17/10/2024
Provvedimento del 17 ottobre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Immobiliare Pianezza S.r.l.s. aveva effettuato una telefonata promozionale a una persona senza un valido consenso e senza aver verificato la liceità dei dati acquisiti da un list provider. La Società conservava inoltre i recapiti su supporti cartacei incustoditi e non aveva adottato adeguate misure organizzative e di sicurezza. È stata ritenuta anche la tardiva e incompleta risposta alla richiesta di accesso e cancellazione, con violazione degli artt. 12 e 15 GDPR. Il Garante ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati acquisiti in assenza di consenso, ordinato la cancellazione dei dati, imposto la comunicazione delle misure adottate e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Immobiliare Pianezza S.r.l.s. per marketing telefonico illecito e mancato riscontro ai diritti dell’interessata, con divieto di ulteriore trattamento, cancellazione dei dati e sanzione di 5.000 euro.
Immobiliare Pianezza S.r.l.s. - marketing telefonico illecito e mancato riscontro ai diritti dell’interessata
Il provvedimento riguarda una società di intermediazione immobiliare affiliata in franchising, destinataria di una sanzione e di misure correttive per l’uso di dati personali in attività di marketing telefonico in assenza di un valido consenso, nonché per la gestione inadeguata di una richiesta di accesso e cancellazione dei dati. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell’interessata e di istruttoria ex art. 157 Codice privacy.
Origine del reclamo e attività istruttoria
La reclamante ha riferito di aver ricevuto il 19 febbraio 2024 una telefonata promozionale indesiderata e di non aver ottenuto, nonostante più solleciti, un riscontro completo sulla provenienza dei suoi dati e sulla loro cancellazione. In un primo momento la vicenda era stata ricondotta da XX S.p.A. a un’iniziativa promozionale di Studio Immobiliare Pianezza S.r.l.s., qualificata come autonomo titolare del trattamento.
L’Ufficio ha quindi richiesto informazioni alle società coinvolte ai sensi dell’art. 157 del Codice. XX S.p.A. ha confermato la propria estraneità; Immobiliare Pianezza ha sostenuto che l’utenza fosse stata acquisita anni prima da un list provider e poi impropriamente usata da un collaboratore, in violazione delle direttive aziendali. Ha inoltre affermato di aver comunicato telefonicamente la cancellazione dei dati, senza però inviare un riscontro scritto prima dell’intervento dell’Autorità.
Qualificazione del titolare e responsabilità
Il Garante ha chiarito che, nel rapporto di franchising, le agenzie affiliate restano giuridicamente ed economicamente indipendenti rispetto al franchisor. Perciò la responsabilità per le condotte contestate è stata imputata solo a Immobiliare Pianezza, in quanto titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’art. 4 GDPR.
Illiceità del trattamento e carenze organizzative
La Società non ha prodotto elementi idonei a dimostrare che le anagrafiche acquisite dal list provider fossero state raccolte in modo lecito, con informativa adeguata e consenso valido degli interessati. Non è stato neppure chiarito se vi fosse un accordo formalizzato con il fornitore che definisse i ruoli privacy.
I dati risultavano conservati senza cautela, per un tempo indeterminato, su supporti cartacei incustoditi e accessibili ai dipendenti. Il Garante ha ritenuto che ciò evidenziasse la mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR, oltre all’assenza di una formale attribuzione di funzioni ai soggetti designati ex art. 2-quaterdecies del Codice.
È stata quindi confermata la violazione dei principi di cui all’art. 5, parr. 1, lett. f), e 2 GDPR, nonché dell’art. 24 GDPR, per mancata dimostrazione dell’accountability e insufficiente controllo sulle operazioni di trattamento.
Diritti dell’interessato e base giuridica del marketing
Il Garante ha ritenuto insoddisfacente il riscontro alla richiesta di accesso ex art. 15 GDPR, sia perché tardivo rispetto al termine di cui all’art. 12, par. 3, GDPR, sia perché parziale: la Società si è limitata a confermare la cancellazione dei dati senza fornire spiegazioni sulla loro origine, sui presupposti di liceità e sulle modalità del trattamento.
Parimenti, il trattamento a fini promozionali è risultato privo di base giuridica, non essendo stato acquisito alcun consenso valido ai sensi degli artt. 6 e 7 GDPR e dell’art. 130 del Codice privacy.
Provvedimenti correttivi
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, è stato vietato il trattamento dei dati personali acquisiti dal list provider in assenza di idoneo consenso per finalità di marketing. Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, è stata ingiunta la cancellazione dei dati, con le sole eccezioni relative a obblighi di legge, difesa in giudizio o altre finalità lecite non soggette a consenso.
Inoltre, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, la Società deve comunicare al Garante, entro trenta giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare esecuzione alla cancellazione.
Sanzione amministrativa e criteri ex art. 83 GDPR
Nel quantificare la sanzione, il Garante ha richiamato l’art. 83, par. 3, GDPR, trattandosi di violazioni collegate nello stesso contesto di trattamento, e ha considerato il massimo edittale di 20 milioni di euro previsto dall’art. 83, par. 5, GDPR. Sono state valorizzate come aggravanti la natura negligente della condotta, la durata e la potenziale ampiezza del pregiudizio, la mancata adozione di misure correttive e il limitato livello di cooperazione con l’Autorità.
Come elementi attenuanti sono stati considerati il numero concreto di interessati coinvolti, l’assenza di precedenti pertinenti e le ridotte dimensioni economiche della Società, qualificata come micro-impresa. La sanzione è stata determinata in euro 5.000, pari allo 0,025% del massimo edittale.
Ulteriori conseguenze
Il Garante ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul proprio sito, nonché l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È stata richiamata anche la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo del 2 aprile 2024 relativo a una telefonata promozionale indesiderata ricevuta il 19 febbraio 2024 e al mancato tempestivo riscontro alle richieste di conoscere l’origine dei dati e di ottenerne la cancellazione. Le verifiche hanno ricondotto la condotta a Immobiliare Pianezza S.r.l.s., mentre è stata esclusa la responsabilità del franchisor.
Violazioni contestate e accertate
Il Garante ha contestato e poi confermato la violazione dei principi di liceità, integrità, riservatezza e accountability di cui all’art. 5, parr. 1, lett. f), e 2, e all’art. 24 GDPR, nonché dell’art. 32 GDPR per l’assenza di misure di sicurezza adeguate. È stata inoltre accertata la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR per il riscontro tardivo e parziale alla richiesta dell’interessata, oltre agli artt. 6 e 7 GDPR e all’art. 130 Codice privacy per l’assenza di un consenso valido al marketing telefonico.
Valutazioni sul trattamento
La Società non ha dimostrato di aver verificato la liceità delle anagrafiche ricevute dal list provider, né di aver chiarito i rapporti con quest’ultimo sotto il profilo privacy. I dati risultavano conservati per anni su supporti cartacei liberamente accessibili ai dipendenti, senza formale attribuzione di funzioni ai soggetti designati e senza misure idonee a garantirne integrità e riservatezza.
Misure adottate dal Garante
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) e d), GDPR, il Garante ha vietato il trattamento dei dati acquisiti dal list provider in assenza di idoneo consenso e ha ingiunto la cancellazione dei dati, salvo quelli necessari per obblighi di legge, difesa in giudizio o altre finalità lecite. È stata anche richiesta, ex art. 157 Codice privacy, la comunicazione entro 30 giorni delle iniziative adottate per eseguire la cancellazione.
Sanzione e criteri di quantificazione
Applicando l’art. 83 GDPR, il Garante ha rilevato la gravità della condotta, la sua natura negligente, la carenza di cooperazione, la mancata adozione di misure correttive e l’assenza di precedenti, valorizzando anche la dimensione di micro-impresa. La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in 5.000 euro; è stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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