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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17921/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni nei confronti di Ferid Seferovic e la confisca di beni (compendio aziendale Metalmondo, 90% delle quote di Astigiana Metalli e autovettura Mercedes) formalmente intestati a Dzana Halilovic. I motivi dedotti: 1) contestazione della attualità della pericolosità sociale (i fatti più gravi risalgono al periodo 1990-2008); 2) illegittima valorizzazione di fatti del 2017 definiti con archiviazione; 3) censura per uso della sentenza del Tribunale di Asti senza adeguata valutazione critica; 4) contestazione della qualificazione di intestazione fittizia dei beni (Metalmondo, quote Astigiana Metalli, Mercedes) e della loro riconducibilità a Seferovic; 5) per Halilovic, difesa della legittimità della titolarità e della provenienza lecita dei fondi (quote acquisite con somme ritenute lecite, autovettura acquistata con fondi leciti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente accertato la pericolosità sociale (generica e specifica) di Seferovic tenendo conto di reati commessi in un ampio arco temporale e di condotte recenti (2017-2022) relative a usura ed estorsione, ricavando elementi anche da procedimenti con archiviazione o con esiti non sempre sfavorevoli nel penale. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo, nel procedimento di prevenzione, di elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali per valutare la pericolosità. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione delle intestazioni come fittizie e la riconducibilità dei beni a Seferovic (uso di conti riconducibili a Metalmondo, conversazioni intercettate, gestione effettiva dei conti, incoerenza reddituale della moglie), nonché la sussistenza delle ragioni per ritenere i proventi illeciti (impiego di capitali illeciti, traffico illecito di rifiuti, evasione fiscale). Sono state confermate la confisca dei beni e la misura di prevenzione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro di censura in cassazione (violazione di legge): i ricorsi basati su questioni di fatto o motivazione non rientrano nelle fattispecie devolute a questa Corte nel procedimento di prevenzione.

  • D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) art. 1, lett. b)

    Definizione di soggetto socialmente pericoloso dedito a reati commessi abitualmente e produttivi di redditi illeciti; la Corte ha richiamato il 'triplice requisito' (commessi abitualmente, hanno generato profitti, costituiscono componente significativa del reddito).

  • D.lgs. n. 159/2011 art. 4, comma 1, lett. b)

    Fondamento legale per l'applicazione di misure di prevenzione (pericolosità generica e specifica); la Corte ha ritenuto corretta la verifica degli elementi fattuali richiesti dalla norma.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nei motivi difensivi (presunta violazione) ma la Corte ha ritenuto infondate le censure; il controllo di legittimità in materia di misure di prevenzione è limitato.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che anche sentenze di assoluzione per insufficienza di prove non impediscono l'utilizzo di fatti delineati nei procedimenti penali nel giudizio di prevenzione se quelli risultano chiari e rilevanti.

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Richiamata quale coordinate storiche della materia delle misure di prevenzione; sottolinea la specialità del rimedio in Cassazione rispetto alle valutazioni di merito.

  • art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamo normativo a supporto della tesi che il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge.

  • D.lgs. n. 159/2011 artt. 10, comma 3 e 27, comma 2

    Ulteriore richiamo alle norme che limitano il sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione e stabiliscono le regole sul procedimento di prevenzione.

  • D.lgs. n. 159/2011 art. 20

    Norma richiamata dalla difesa di Halilovic in relazione alla confiscabilità dei beni intestati a terzi; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca ove dimostrata l'intestazione fittizia e la derivazione da proventi illeciti.

  • D.lgs. n. 159/2011 art. 24

    Norma sulla confisca per atti relativi a reati connessi all'attività aziendale (es. traffico illecito di rifiuti, evasione fiscale); la Corte l'ha ritenuta operativa per considerare illeciti i proventi delle società coinvolte.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i limiti del sindacato di motivazione in cassazione nel procedimento di prevenzione: non è ammesso un normale riesame della motivazione salvo motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla pronuncia impugnata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione (misure di prevenzione antimafia e di pubblica sicurezza) la Corte di Cassazione esercita un controllo limitato: sono devolute in sede di legittimità prevalentemente censure di violazione di legge e non una riedizione del merito o del libero apprezzamento della motivazione.
  • Per accertare la pericolosità sociale il giudice deve verificare il 'triplice requisito': reati commessi abitualmente in un arco temporale significativo; effettiva produzione di profitti per il soggetto; tali profitti costituenti almeno una componente significativa del reddito. Tale verifica può fondarsi su precisi elementi di fatto e indizi presi anche da procedimenti penali.
  • Nel giudizio di prevenzione il magistrato può utilizzare elementi probatori e indizi tratti da procedimenti penali anche se quei procedimenti si sono conclusi con archiviazione o formule diverse dalla condanna, purché i fatti emergano con sufficiente chiarezza oggettiva.
  • La confisca di beni formalmente intestati a terzi può essere legittima se è dimostrata l'intestazione fittizia o la riconducibilità effettiva a chi è persona pericolosa e se i beni risultano acquisiti con proventi illeciti o impiegati in attività illecite (anche aziendali).
  • La semplice titolarità formale, o la circostanza che una persona sia casalinga o priva di reddito, non impedisce la confisca se emergono elementi che collegano la provenienza dei fondi o la reale conduzione delle attività al soggetto pericoloso.
  • Le censure sulla valutazione delle prove e sulla diversa interpretazione dei fatti in sede di prevenzione sono difficilmente sindacabili in Cassazione; chi impugna deve mirare a contestare violazioni di legge ben circostanziate.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è prevista condanna alle spese e spesso una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende).

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