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Ordinanza

Ordinanza n. 3057/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 10 febbraio 2026, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o mal posto e/o fuorviante; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante; - della mancata valutazione della prova pratica; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 6; - dell’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta; - della graduatoria definitiva; - della delibera n. 490 del 17 marzo 2026 inerente l'Approvazione degli atti dei lavori della Commissione Esaminatrice e delle graduatorie finali di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: Dirigente Medico - disciplina Endocrinologia - Area Medica e delle Specialità mediche, per le esigenze della ASL Roma; - del Verbale n. I della Commissione esaminatrice, adottato in data 2 febbraio 2026 in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente; - della deliberazione del Direttore Generale prot. n. 490 del 17 marzo 2026 avente ad oggetto l’approvazione degli atti dei lavori della Commissione esaminatrice e delle graduatorie finali di merito; - del riscontro prot. n. 40064 di accesso agli atti del 3 marzo 2026 in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I” con relativi allegati; - del riscontro prot. n. 49622 di accesso agli atti del 17 marzo 2026 in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I” con relativi allegati; - del riscontro prot. n. 58185 di accesso agli atti del 27 marzo 2026 in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I” con relativi allegati; - del bando “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I” in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dell’Avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica n.484/1997, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, nella disciplina di Endocrinologia, della Unità Operativa Complessa (UOC) Endocrinologia afferente al Dipartimento delle specialità mediche della ASL Roma 1, pubblicato in data 25 marzo 2026; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e fuorviante; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come idonea al concorso in parola; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti. nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione, previa ammissione anche in via cautelare alla prova orale con la prosecuzione dell’iter concorsuale, del provvedimento di inclusione di parte ricorrente nell’elenco degli idonei alla prova scritta e per la partecipazione alla prova orale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico- disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I”;

Giustizia amministrativa202605203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e mancata ammissione alla prova orale del concorso per due posti di dirigente medico in endocrinologia, nonché gli atti della procedura concorsuale e il quesito n. 6 del questionario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta, nel quale aveva conseguito 20 punti, sostenendo che il punteggio fosse illegittimamente ridotto per la presenza di un quesito errato, mal posto o fuorviante, con particolare riferimento al quesito n. 6. Ha inoltre contestato la mancata valutazione della prova pratica, il questionario e le relative opzioni di risposta, gli elenchi degli ammessi, la graduatoria definitiva, gli atti della commissione, il bando, i riscontri alle istanze di accesso e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Sono stati dedotti, in particolare, vizi concernenti l'erroneità e la fuorvianza del quesito, l'illegittima valutazione della prova e la mancata verbalizzazione o documentazione delle operazioni di predisposizione e validazione dei quesiti. È stata chiesta anche la condanna in forma specifica dell'amministrazione, previa ammissione cautelare alla prova orale e prosecuzione dell'iter concorsuale. Il giudice ha esaminato sommariamente i primi due motivi, relativi alla correttezza del quesito e della risposta individuata dalla commissione, e il terzo motivo, relativo alla predisposizione e verbalizzazione dei quesiti.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per insufficienza del fumus boni juris e assenza del periculum in mora. Quanto alle censure sulla correttezza del quesito, il TAR ha ritenuto che la formulazione dei quiz e l'individuazione della risposta corretta rientrino nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Il sindacato giurisdizionale è quindi possibile soltanto in presenza di errori inequivocabili, manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Nel caso concreto, sulla base delle difese dell'amministrazione, la risposta indicata come corretta risultava l'unica sicuramente corretta, mentre le altre, compresa quella scelta dalla ricorrente, erano meri distrattori plausibili, funzionali alla verifica della preparazione e della capacità critica del candidato. Quanto alle censure sulla predisposizione dei quesiti, il TAR ha ritenuto l'operato della commissione conforme all'art. 12, comma 1, d.P.R. 483/1997. L'omessa verbalizzazione di ogni dettaglio delle operazioni non determina di per sé l'invalidità della procedura, poiché i verbali devono documentare gli aspetti salienti ed essenziali dell'attività concorsuale; occorre invece dimostrare che le carenze documentali abbiano compromesso la funzione probatoria della verbalizzazione. Il periculum è stato escluso poiché un eventuale accoglimento nel merito avrebbe comunque effetti ripristinatori. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASL, con indicazione nominativa dei controinteressati e deposito della prova degli adempimenti entro i termini perentori stabiliti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni juris e del periculum in mora.

  • art. 12, comma 1, d.P.R. 483/1997

    «il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario»

    La disposizione è stata ritenuta rispettata dalla commissione nella predisposizione dei questionari.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono la notificazione per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio quando sia particolarmente difficile procedere nelle forme ordinarie, imponendo comunque l'individuazione dei destinatari e delle relative generalità.

  • artt. 35 e 49 c.p.a.

    Il mancato compimento degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio entro i termini assegnati comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica, non accolta nella fase cautelare.

Massime di principio

  • La formulazione dei quesiti a risposta multipla e l'individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione, salvo che emerga un errore inequivocabile o una manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o travisamento dei presupposti fattuali.
  • La presenza di risposte plausibili ma non completamente corrette, cosiddetti distrattori, non rende di per sé illegittimo un quesito a risposta multipla, quando dal confronto tra le opzioni una sola risulti sicuramente corretta e la tecnica selettiva sia coerente con le finalità della prova.
  • Nei concorsi pubblici, l'omessa verbalizzazione di ogni dettaglio delle operazioni della commissione non determina automaticamente l'invalidità della procedura: il verbale deve documentare gli aspetti salienti ed essenziali, mentre la carenza assume rilievo solo se è dimostrato che abbia compromesso la funzione probatoria della verbalizzazione.
  • Nella fase cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando un eventuale accoglimento del ricorso nel merito sia idoneo a produrre effetti integralmente ripristinatori della posizione del ricorrente.
  • La notificazione per pubblici proclami finalizzata all'integrazione del contraddittorio deve individuare specificamente i destinatari, mediante indicazione delle generalità dei controinteressati, e non può essere ridotta a una mera forma di pubblicità indistinta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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