Ordinanza n. 10593/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento: - del provvedimento m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001259.28-05-2024, comunicato in pari data, con cui il DIRETTORE GENERALE del Personale scolastico Ufficio II - Dirigenti scolastici del MIM “ DISPONE, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 8 giugno 2023, n. 107 l' esclusione di Brusaferri Rosaria dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 per mancanza dei requisiti richiesti per legge”; - nonché, in parte qua, dell’elenco degli ammessi al Corso di formazione per l’immissione in ruolo di D.S., pubblicato il 21.06.2024, nella parte in cui non comprende tra gli ammessi al corso l’odierna ricorrente. - del decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, rettificata con provvedimento del 19.08.2024 prot. 2206, nella quale non è stato inserito il nominativo dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici e mancata inclusione nell'elenco degli ammessi al corso e nella graduatoria nazionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata esclusa, per asserita mancanza dei requisiti di legge, dalla procedura disciplinata dal d.m. n. 107/2023 per l'immissione in ruolo di dirigenti scolastici. Ha inoltre contestato, in parte qua, l'elenco degli ammessi al corso di formazione e la graduatoria generale nazionale, successivamente rettificata, nella parte in cui non comprendevano il suo nominativo. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di rettifica impugnata con i motivi aggiunti, ha autorizzato la ricorrente a procedere mediante notificazione per pubblici proclami. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione del testo dell'ordinanza, del ricorso principale, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La ricorrente dovrà eseguire gli adempimenti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, trasmettendo immediatamente la richiesta al Ministero e fornendo copia informatica degli atti. Il Ministero dovrà effettuare la pubblicazione entro 15 giorni dalla richiesta. La prova della notificazione, comprensiva dell'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 novembre 2026; non è stata quindi definita la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
notifica per pubblici proclami
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
Richiamato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante modalità autorizzata dal giudice.
art. 52, comma 2, c.p.a.
pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente
Richiamato per individuare la modalità di notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione di una graduatoria può incidere sulla posizione di tutti i candidati inclusi nella graduatoria stessa, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione resistente dell'ordinanza, degli atti introduttivi e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
- Quando il giudice fissa termini perentori per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, la parte onerata deve rispettare sia il termine per l'esecuzione degli adempimenti sia quello successivo per il deposito della prova della notificazione, a pena di decadenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1184/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1185/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1186/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1187/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 3228/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 3229/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →