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Provvedimento

Provvedimento del 10/04/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello e le istruzioni per comunicare la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito dei terremoti del 1997 e del 2002. Stabilisce soggetti interessati, modalità di reperimento, termini di presentazione al 16 giugno 2009 e regole di compilazione dei quadri A, B e C, prevedendo il pagamento del 40% dovuto anche in forma rateale fino a 120 rate mensili.

Approvazione del modello di comunicazione per la definizione agevolata di versamenti e carichi iscritti a ruolo sospesi per i sismi Marche-Umbria 1997 e Molise-Puglia 2002

Approvazione del modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate approva il modello di comunicazione da utilizzare per la definizione agevolata dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi in conseguenza degli eventi sismici del settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria e dell’ottobre 2002 nelle regioni Molise e Puglia. Il documento disciplina anche le istruzioni di compilazione, le modalità di presentazione e i riferimenti normativi di supporto.

Ambito di applicazione e base normativa

La comunicazione riguarda la definizione delle posizioni dei soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei termini relativi ai versamenti di natura tributaria e ai carichi iscritti a ruolo. Il provvedimento si fonda, tra le altre, sulle seguenti disposizioni richiamate nel testo:

  • articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103;
  • articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;
  • articolo 6, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Soggetti interessati

La comunicazione deve essere presentata dai soggetti che avevano la residenza, il domicilio, la sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici e che si sono avvalsi della sospensione dei termini relativi ai versamenti di natura tributaria. Sono quindi ricompresi:

  • i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria;
  • i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori delle regioni Molise e Puglia, in particolare nelle province di Campobasso e Foggia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

Contenuto del modello

Il modello approvato è composto da:

  • un frontespizio, con l’informativa sul trattamento dei dati personali e i dati identificativi del richiedente;
  • tre quadri, A, B e C, dedicati rispettivamente ai tributi, alle ritenute e ai carichi iscritti a ruolo (cartelle di pagamento).

Reperibilità e caratteristiche del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.it. Può essere anche prelevato da altri siti, purché sia conforme per struttura e sequenza al modello approvato e rechi l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento. È ammessa la riproduzione con stampa monocromatica in colore nero, con stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo, nel rispetto della conformità grafica e della sequenza dei dati.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione deve essere presentata direttamente oppure spedita tramite raccomandata entro il 16 giugno 2009 all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio alla data dell’evento sismico nella regione interessata. Il contribuente deve conservare copia della comunicazione, debitamente sottoscritta.

Disciplina della definizione agevolata

Le motivazioni del provvedimento chiariscono che la definizione agevolata prevede la restituzione di tributi, contributi e carichi iscritti a ruolo sospesi in misura ridotta al 40%, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento può avvenire in centoventi rate mensili di pari importo, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Per fruire della definizione, i soggetti interessati devono corrispondere l’ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo o carico iscritto a ruolo, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento.

Regole generali di compilazione

Le istruzioni precisano che tutti gli importi vanno espressi in euro con arrotondamento all’unità:

  • per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi;
  • per difetto, se inferiore a tale soglia.

Dati del contribuente e del soggetto firmatario

Nel frontespizio devono essere indicati i dati identificativi del soggetto interessato:

  • codice fiscale;
  • partita IVA, se posseduta;
  • per le persone fisiche: cognome, nome, sesso, data di nascita, comune e provincia di nascita, residenza anagrafica o domicilio fiscale se diverso;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, natura giuridica, sede legale e, se diversa, sede del domicilio fiscale;
  • per i non residenti: Stato estero di residenza e relativo codice.

La sezione riservata a chi firma per conto di altri va compilata solo nei casi in cui il dichiarante sia diverso dal sottoscrittore, ad esempio tutore, erede o rappresentante di società. In tali casi devono essere indicati i dati del firmatario e il codice di carica desunto dalla tabella UNICO.

Quadri compilati e firma

Devono essere indicati i numeri dei quadri A, B e C compilati. La comunicazione va datata e sottoscritta dal contribuente.

Quadro A: tributi oggetto di definizione

Il quadro A riguarda i tributi sospesi e contiene due sezioni. Nella sezione I devono essere indicati:

  • il periodo d’imposta;
  • il codice tributo;
  • l’importo dovuto;
  • l’importo già versato prima della definizione;
  • l’importo da versare, pari al 40% della differenza tra importo dovuto e importo già versato.

Nella sezione II occorre scegliere tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale. Se si opta per il pagamento in unica soluzione, si devono indicare la data del versamento e l’importo versato, che deve coincidere con il totale della colonna 4 della sezione I. Se si opta per il pagamento rateale:

  • si indica il numero complessivo delle rate mensili, fino a un massimo di 120;
  • si indicano la data del versamento della prima rata, il numero complessivo di rate già versate con il relativo importo;
  • si indicano le rate ancora da versare con il relativo importo.

I codici tributo da utilizzare sono quelli previsti per il modello F24. Se i tributi riguardano più di due periodi d’imposta, occorre compilare quadri aggiuntivi numerati progressivamente.

Quadro B: ritenute oggetto di definizione

Il quadro B è riservato esclusivamente ai sostituti d’imposta e segue la stessa logica del quadro A. Nella sezione I devono essere indicati:

  • il periodo d’imposta;
  • il codice ritenuta;
  • l’importo dovuto;
  • l’importo già versato prima della definizione;
  • l’importo da versare, pari al 40% della differenza tra importo dovuto e importo già versato.

Nella sezione II si sceglie tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale, con le stesse indicazioni previste per il quadro A. Anche per le ritenute i codici da utilizzare sono quelli del modello F24. Se le ritenute riguardano più di due periodi d’imposta, vanno compilati quadri aggiuntivi numerati progressivamente.

Quadro C: cartelle di pagamento oggetto di definizione

Il quadro C riguarda i carichi iscritti a ruolo e richiede, per ciascuna cartella, i dati identificativi reperibili nella cartella stessa. Le istruzioni raccomandano di allegare alla comunicazione una copia delle cartelle di pagamento o, in mancanza, un estratto dei carichi di ruolo da richiedere all’Agente della riscossione, per consentire eventuali integrazioni o correzioni da parte degli uffici. Per ciascun rigo devono essere indicati:

  • codice provincia;
  • codice comune;
  • codice identificativo;
  • numero della cartella;
  • importo da cartella, cioè il totale da pagare indicato in cartella;
  • importo dei pagamenti già effettuati prima della definizione;
  • importo residuo, dato dalla differenza tra importo da cartella e pagamenti effettuati;
  • importo da versare, pari al 40% dell’importo residuo.

Se le cartelle sono più di dieci, occorre compilare quadri aggiuntivi numerati progressivamente. Anche qui è prevista la scelta tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale, con le medesime indicazioni già previste per i quadri A e B.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il modello contiene un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate trattano i dati personali per finalità di accertamento dei dati dichiarati. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici nei casi previsti dalla legge o regolamento, o quando ciò sia necessario per funzioni istituzionali, nonché a privati o enti pubblici economici se previsto da norme di legge o regolamento. L’informativa precisa inoltre che:

  • i dati richiesti sono obbligatori ai sensi delle norme richiamate;
  • il trattamento avviene prevalentemente con modalità informatizzate;
  • il Ministero e l’Agenzia sono titolari del trattamento;
  • l’Agenzia si avvale di So.ge.i. S.p.a. quale responsabile esterno;
  • l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei limiti di legge;
  • il consenso non è richiesto ai soggetti pubblici e gli intermediari non devono acquisirlo, poiché il conferimento è obbligatorio per legge.

Riferimenti e pubblicazione

Il provvedimento riporta un’ampia elencazione di riferimenti normativi e amministrativi relativi sia alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate sia alla disciplina degli eventi sismici del 1997 e del 2002, nonché ai provvedimenti e decreti attuativi richiamati. Si precisa infine che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento reca data 10 aprile 2009 e firma del Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.

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