Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 01/04/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina gli obblighi degli intermediari abilitati Entratel per la registrazione telematica degli atti di cessione di quote/partecipazioni e per il pagamento contestuale delle imposte autoliquidate. Approva anche il modello informatico con le specifiche tecniche, fissando termini, controlli, ricevute, casi di scarto, regole in caso di disservizio Entratel ed entrata in vigore.

Modalità e termini telematici per la registrazione degli atti di trasferimento di partecipazioni societarie

Registrazione telematica degli atti di trasferimento di partecipazioni societarie

Il provvedimento definisce le modalità e i termini per l’effettuazione, per via telematica, degli adempimenti previsti dall’art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con riferimento agli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all’art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. La disciplina riguarda sia la richiesta di registrazione, sia il pagamento telematico delle imposte autoliquidate, attribuendo agli intermediari un ruolo centrale e responsabilità specifiche.

Soggetti obbligati e responsabilità

Sono obbligati gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Tali soggetti devono:

  • chiedere la registrazione telematica degli atti di trasferimento delle partecipazioni;
  • disporre il pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate.

Gli intermediari rispondono ai sensi dell’art. 57, commi 1 e 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Requisiti soggettivi degli intermediari

Per eseguire gli adempimenti, gli intermediari devono essere abilitati al servizio telematico Entratel. Se ne sono sprovvisti, devono presentare apposita domanda all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate, corredata da autocertificazione attestante:

  • l’iscrizione all’Albo di riferimento;
  • l’assenza di provvedimenti di sospensione o radiazione, in conformità al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Requisiti dell’atto di trasferimento

L’atto di trasferimento delle partecipazioni deve riportare ulteriori elementi distintivi, ossia:

  • la firma digitale dell’intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione;
  • la marca temporale apposta al momento dell’ultima firma digitale delle parti.

Le motivazioni chiariscono che gli atti sono redatti su supporto informatico e sottoscritti digitalmente dalle parti, con successiva marcatura temporale.

Modello informatico approvato

È approvato il modello informatico descritto nelle specifiche tecniche dell’allegato 1, contenente:

  • le informazioni dell’atto da registrare;
  • i dati del pagamento dei tributi dovuti.

L’allegato fornisce la struttura gerarchica e i campi richiesti per la compilazione del file telematico.

Termini per la richiesta di registrazione

Entro venti giorni dalla data di stipula dell’atto, l’intermediario tenuto all’obbligo trasmette per via telematica:

  • il modello informatico;
  • l’atto di trasferimento;
  • i dati necessari per il pagamento delle imposte.

La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti dall’Agenzia delle entrate.

Pagamento telematico delle imposte

Il pagamento delle imposte dovute in autoliquidazione, nonché di eventuali interessi e sanzioni, deve essere eseguito contestualmente alla richiesta di registrazione, per via telematica, mediante addebito sul conto corrente dell’intermediario presso istituti di credito convenzionati con l’Agenzia delle entrate.

Controlli, scarto e ricevute

La trasmissione non si considera effettuata se il file è scartato per uno dei seguenti motivi:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione;
  • codice di autenticazione duplicato per invio ripetuto;
  • file non elaborabile perché non conforme alle specifiche tecniche;
  • mancata o erronea indicazione degli estremi necessari per il pagamento.

In caso di scarto, l’Agenzia comunica telematicamente l’esito al trasmittente e respinge tutti i dati contenuti nel file.

Se non ricorrono cause di scarto, l’Agenzia trasmette comunicazioni telematiche che:

  • attestano la ricezione del file e indicano gli estremi di registrazione, restituendo l’atto sottoposto a registrazione;
  • attestano l’esito dell’addebito delle imposte comunicato dagli istituti di credito.

Attività degli uffici e recupero dell’imposta

L’ufficio presso il quale l’atto è registrato provvede, ove ne ricorrano i presupposti, al recupero dell’imposta principale nei confronti dei soggetti obbligati, secondo il DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Irregolare funzionamento del servizio Entratel

L’irregolare funzionamento di Entratel è individuato nell’interruzione del servizio per l’intera durata giornaliera di erogazione. L’Agenzia ne dà tempestiva comunicazione con i mezzi ritenuti più appropriati.

In tale ipotesi, gli adempimenti previsti dal provvedimento sono eseguiti secondo le modalità vigenti prima dell’entrata in vigore del provvedimento stesso.

Entrata in vigore e sperimentazione

Le disposizioni entrano in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate.

Dalla data di pubblicazione e fino all’entrata in vigore, previa intesa con il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, possono svolgersi sperimentazioni per verificare gli adempimenti previsti. Le registrazioni effettuate in regime di sperimentazione hanno validità a tutti gli effetti di legge.

Specifiche tecniche dell’allegato 1

L’allegato tecnico disciplina il file telematico relativo alle cessioni di quote di S.r.l., definendo campi obbligatori, formati e contenuti del documento. Il file contiene informazioni per:

  • il pagamento delle imposte;
  • la richiesta di registrazione;
  • il testo integrale dell’atto;
  • gli allegati;
  • l’eventuale procura;

con firma digitale.

Dati identificativi e fornitura

Sono richiesti:

  • CodUfficioEntrate, codice dell’ufficio presso il quale si richiede la registrazione;
  • CodiceFiscaleRichiedente;
  • TipoRichiedente, per il quale al momento è ammesso solo il valore 1 = intermediario;
  • CodiceFornitura, che assume il valore CQS00;
  • CodiceFiscaleFornitore;
  • TipoFornitore, facoltativo, con indicazione del tipo utente attribuito all’intermediario all’atto dell’abilitazione a Entratel.

Pagamento telematico

Sono previsti i dati del conto corrente e dell’istituto convenzionato, tra cui:

  • CodiceFiscaleConto;
  • CodiceFiscaleDelegato, facoltativo;
  • CodiceABI;
  • CodiceCAB;
  • NumeroContoCorrente;
  • NumeroCin;
  • CodiceIBAN, facoltativo.

Il pagamento è riferito al conto dell’intermediario intestatario del conto convenzionato.

Dati dell’atto

Per l’atto devono essere indicati:

  • DataStipula, in formato AAAAMMGG, che deve essere precedente o uguale alla data di invio e successiva alla data di pubblicazione del provvedimento che approva le specifiche tecniche;
  • EsenteRegistrazione, con valori 0 = non esente e 1 = esente;
  • Sanzioni e Interessi, eventualmente dovuti, espressi in centesimi di euro.

Dati dei soggetti

Devono essere indicati i soggetti danti e aventi causa, con eventuali rappresentanti. Ogni soggetto è identificato da:

  • IdSoggetto, nel formato S seguito da sei caratteri numerici;
  • CodiceFiscaleSoggetto;
  • SoggettoRappresentante, se presente;
  • QualificaRappresentante, con valori ammessi: 1 procuratore, 2 curatore, 3 tutore, 4 rappresentante legale, 5 altro rappresentante, 6 fidejussore.

Dati del negozio

Per il negozio giuridico di cessione di quote di S.r.l. è obbligatorio indicare almeno un elemento. Sono previsti:

  • IdNegozio, nel formato N seguito da sei caratteri numerici;
  • ValoreNegozio, espresso in centesimi di euro;
  • CodiceNegozio, alfanumerico di 4 caratteri, per il quale il codice ammesso per le cessioni di quote di S.r.l. è 1114;
  • IdSoggettoAventeCausa e IdSoggettoDanteCausa, riferiti a tutti i soggetti che partecipano al negozio, senza possibilità di negozi privi di danti o aventi causa.

Informazioni sulla tassazione

La sezione di tassazione include:

  • Esente, con valore 1 se il negozio è esente da imposta di registro e 0 altrimenti;
  • SoggettoIVA, con valore 0 per le cessioni di quote di S.r.l., essendo ammesso solo questo valore;
  • EffettiSospesi, per indicare la presenza di condizioni sospensive.

Per la tassazione dei negozi sono previsti:

  • CodiceTributo, limitato ai codici relativi all’imposta di registro; per le cessioni di quote di S.r.l. il codice ammesso è 9814;
  • Importo, espresso in centesimi di euro.

È richiamata la Risoluzione n. 225 del 5 giugno 2008 per la tassazione delle cessioni di quote di S.r.l.

Agevolazioni

Sono previste agevolazioni con i seguenti valori:

  • 0 assenza di agevolazioni;
  • 18 trasferimento a favore di enti pubblici o comunità montane;
  • 19 trasferimento a favore di ONLUS;
  • 20 trasferimento a favore di IPAB;
  • 31 trasferimento a favore dello Stato;
  • 32 trasferimento a seguito di divorzio o separazione;
  • 38 trasferimento a favore di associazioni di volontariato;
  • 99 agevolazione di altro tipo, con eventuale descrizione.

Imposta di bollo

La sezione bollo prevede:

  • Importo dell’imposta di bollo, esprimibile in centesimi di euro;
  • Esente, con valore 1 se l’atto è esente da bollo e 0 altrimenti.

È indicato che l’importo del bollo vale 15 euro se Esente è impostato a 0.

Documento, marca temporale e procura

Il documento relativo all’atto di trasferimento delle quote deve essere in formato pdf/a e codificato in base64. La marca temporale deve essere in formato tsr ed essere apposta dopo che tutte le parti hanno firmato l’atto.

La procura speciale, ove conferita, può anch’essa contenere un documento pdf/a eventualmente associato a marca temporale e deve essere firmata digitalmente e codificata in base64.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con i relativi articoli sulle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
  • art. 16, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
  • art. 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000;
  • DPR 26 aprile 1986, n. 131;
  • decreto del direttore del Dipartimento delle entrate 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.