Sentenza del 04/09/2017 n. 164 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di somme ai fini IRPEF, derivante da un controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973. L'Ufficio aveva azzerato una detrazione di 462 euro per un figlio indicato erroneamente come fiscalmente a carico dal CAF, disconosciuto una spesa di 470 euro versata per l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e ridotto le spese sanitarie dichiarate da 2.330 a 2.300 euro. I contribuenti sostenevano inoltre l'impugnabilità dell'avviso bonario, la tardività della pretesa, l'illegittimità della sottoscrizione e della delega di firma, nonché l'illegittima applicazione di sanzioni e interessi. In appello hanno anche contestato la notificazione della cartella e richiesto il risarcimento per lite temeraria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valido l'atto sottoscritto dal dirigente, applicando il principio di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo e il principio del funzionario di fatto, nonostante l'illegittimità della nomina del dirigente. Ha invece riconosciuto l'impugnabilità diretta dell'avviso bonario, poiché esso conteneva una pretesa tributaria compiuta e definita. Nel merito, ha riconosciuto la detraibilità della spesa per la Scuola di Formazione Forense, ritenendola paritetica alla Scuola per le Professioni Legali, e ha escluso il recupero della detrazione per il figlio, trattandosi di un errore materiale del CAF e non di una richiesta effettiva dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese di lite, liquidate nell'importo del contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, nell'ambito del quale l'Ufficio ha verificato detrazioni, oneri deducibili e altri dati dichiarati.
Rileva ai fini della sottoscrizione degli atti tributari. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di usurpazione del potere o difetto assoluto di attribuzione, l'atto fosse riferibile all'Amministrazione finanziaria.
L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario può essere interpretato estensivamente o analogicamente, includendo anche atti non espressamente indicati quando contengano una pretesa tributaria concreta, completa e definita.
Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992
L'Ufficio ne aveva invocato l'applicazione in relazione al reclamo-mediazione per controversie di valore ridotto; la decisione riportata non fonda però l'accoglimento su tale questione, bensì sull'impugnabilità dell'avviso bonario e sul merito delle detrazioni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'impugnabilità dell'avviso bonario
Cass. n. 7344/2012; Cass. n. 25297/2014; Cass. ord. n. 15957/2015
Un avviso bonario è direttamente impugnabile quando non costituisce una mera comunicazione preventiva, ma porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta, specifica e motivata.
Principio del funzionario di fatto
L'annullamento o l'illegittimità della nomina del dirigente non travolge automaticamente gli atti adottati nell'esercizio della funzione, se non vi è usurpazione del potere o difetto assoluto di attribuzione.
Massime di principio
- Un atto denominato avviso bonario può essere impugnato immediatamente se contiene una pretesa fiscale già determinata nelle ragioni e nell'importo; la denominazione formale dell'atto non è decisiva.
- Gli errori materiali commessi dal CAF possono essere valorizzati dal contribuente, soprattutto quando la documentazione dimostra che il dato errato non corrisponde a una reale richiesta di agevolazione e che il contribuente ha collaborato al controllo.
- Le spese per percorsi formativi obbligatori o sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla normativa possono essere riconosciute in detrazione se il contribuente dimostra l'obbligatorietà, la finalità professionale e l'equivalenza del percorso.
- L'illegittimità della nomina o della delega del sottoscrittore non comporta automaticamente la nullità dell'atto: occorre dimostrare un difetto assoluto di attribuzione o una vera usurpazione del potere.
- La contestazione di una cartella di pagamento deve essere proposta contro la cartella stessa entro i termini applicabili; la mancata impugnazione della cartella può rendere irrilevanti, in un giudizio successivo, molte contestazioni relative alla fase precedente.
- La condanna per lite temeraria o il risarcimento del danno richiedono la prova concreta di un danno e di una condotta processuale caratterizzata da mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la semplice soccombenza dell'Amministrazione.
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