Sentenza del 04/09/2017 n. 214 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avviso di accertamento Irpef, Add. - Divieto doppia imposizione, non sussiste - Presunzioni semplici - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’avviso sostenendo, da un lato, che gli utili societari fossero già stati dichiarati e che la loro ulteriore imputazione determinasse una violazione del divieto di doppia imposizione; dall’altro, ha contestato la ricostruzione dei ricavi della società effettuata dall’Ufficio mediante presunzioni semplici.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la presunzione secondo cui gli utili già dichiarati dalla società si considerano regolarmente distribuiti ai soci, salvo prova contraria specifica fornita dal contribuente. È stata inoltre ritenuta ammissibile la ricostruzione induttiva dei ricavi societari fondata su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Pertanto, l’avviso di accertamento è stato confermato e non è stata ravvisata una doppia imposizione illegittima.
Norme richiamate
Divieto di doppia imposizione
Il divieto non opera quando l’imposizione riguarda una diversa manifestazione reddituale o quando il contribuente non dimostra che il medesimo reddito sia stato già definitivamente assoggettato a imposizione nei suoi confronti.
Presunzioni semplici
La ricostruzione dei ricavi può fondarsi su presunzioni semplici, purché gli elementi posti a base dell’accertamento siano gravi, precisi e concordanti.
Distribuzione presunta degli utili societari
Gli utili dichiarati dalla società possono presumersi distribuiti ai soci, salvo prova contraria idonea a dimostrare che non vi sia stata distribuzione o disponibilità personale degli utili.
Massime di principio
- La mera affermazione che un reddito sia già stato dichiarato non è sufficiente a dimostrare una doppia imposizione: occorre provare che lo stesso reddito, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo presupposto, sia stato tassato due volte.
- In presenza di società a ristretta base partecipativa, l’Amministrazione può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili o dichiarati, ma il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova concreta e documentata contraria.
- La ricostruzione dei ricavi mediante presunzioni è legittima anche senza prova diretta, purché il quadro indiziario sia composto da elementi convergenti, specifici e dotati di adeguata forza probatoria.
- Per contestare efficacemente un accertamento presuntivo non basta negare genericamente i ricavi o la distribuzione degli utili: è necessario mettere in discussione puntualmente gli indizi utilizzati dall’Ufficio e offrire una ricostruzione alternativa documentata.
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