Sentenza del 04/09/2017 n. 83 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta sul valore aggiunto (Iva) - domanda di rimborso del credito d'imposta - esposizione del credito nel quadro RX - fatto costitutivo del diritto al rimborso - presentazione del modello VR - adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso - prescrizione decennale - applicabilità - termine di decadenza biennale di cui all'art. 21, co. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine applicabile alla richiesta di rimborso di un credito IVA indicato dal contribuente nel quadro RX della dichiarazione dei redditi. Il contribuente sosteneva che il diritto al rimborso fosse stato formalmente esercitato con la compilazione del quadro RX e fosse quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. L'Amministrazione finanziaria, invece, riteneva applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, collegando la tempestività della domanda alla presentazione del modello VR.
La decisione
La Corte ha affermato che l'esposizione del credito IVA nel quadro RX costituisce già formale esercizio del diritto al rimborso e integra il fatto costitutivo della relativa pretesa. Il modello VR, previsto dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non costituisce la domanda costitutiva del diritto, ma un adempimento successivo e prodromico all'esigibilità del credito e all'avvio del procedimento di esecuzione del rimborso. Pertanto, al credito IVA si applica il termine ordinario di prescrizione decennale, mentre non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
termine biennale di decadenza
Il termine biennale di decadenza per le domande di rimborso non si applica al credito IVA già esposto nella dichiarazione, poiché la dichiarazione costituisce formale esercizio del diritto.
Art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972
La presentazione del modello VR rappresenta un presupposto per l'esigibilità del credito e un adempimento necessario per avviare l'esecuzione del rimborso, ma non è il fatto costitutivo del diritto al rimborso.
Dichiarazione annuale IVA, quadro RX
esposizione del credito nel quadro RX
La compilazione del quadro RX equivale alla presentazione della domanda di rimborso e costituisce formale esercizio del diritto da parte del contribuente.
Prescrizione ordinaria decennale
Il credito IVA esposto in dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente secondo le regole applicabili al diritto di credito.
Massime di principio
- Quando un credito IVA è espressamente indicato nella dichiarazione annuale, tale indicazione può valere come domanda formale di rimborso, anche se il successivo modello operativo richiesto per l'erogazione non è stato presentato contestualmente.
- Gli adempimenti successivi necessari per rendere il credito esigibile o per attivare materialmente il pagamento non modificano, di regola, la data di costituzione del diritto sostanziale.
- Per i crediti IVA dichiarati, occorre distinguere tra il diritto al rimborso, che nasce con la corretta esposizione del credito in dichiarazione, e la procedura esecutiva del rimborso, che può richiedere ulteriori modelli o documenti.
- Il termine biennale di decadenza previsto per alcune domande di rimborso non si applica automaticamente a ogni credito fiscale: se il diritto è già stato formalmente esercitato nella dichiarazione, può trovare applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- La qualificazione dell'adempimento come costitutivo del diritto oppure come semplice presupposto di esigibilità è decisiva per individuare il termine applicabile.
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