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Ordinanza

Ordinanza n. 1535/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale ostensione delle offerte tecniche dei concorrenti precedenti in graduatoria nella gara relativa al Lotto 7, con oscuramento delle parti ritenute riservate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale, limitatamente al Lotto 7, chiedendo anche l'inefficacia della convenzione e dell'eventuale contratto attuativo. In via di accesso endoprocessuale, ai sensi degli artt. 64 e 116 c.p.a., ha chiesto l'ostensione integrale dei progetti tecnici e dei relativi allegati presentati dai concorrenti classificati prima di essa. L'amministrazione ha trasmesso la documentazione, oscurando le parti indicate dai controinteressati come contenenti diritti e informazioni riservate, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 50/2016. La ricorrente ha dedotto che la conoscenza integrale delle offerte tecniche fosse indispensabile per verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti. Il controinteressato ha contestato la carenza di motivazione dell'istanza e ha richiamato genericamente il proprio know-how; analoghe dichiarazioni erano state rese da altri concorrenti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza ostensiva e ha ordinato all'Assessorato regionale di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore, l'ostensione completa delle offerte tecniche dei controinteressati. Ha escluso che l'istanza fosse priva di adeguata motivazione, poiché la ricorrente aveva indicato specificamente l'esigenza di verificare la correttezza della valutazione tecnica e dei punteggi ai fini della tutela giurisdizionale. Il Collegio ha ribadito che le dichiarazioni dei concorrenti sulla presenza di segreti tecnici o commerciali non vincolano l'amministrazione, la quale deve svolgere una valutazione critica, concreta e documentata. Il generico riferimento al know-how aziendale non è sufficiente a giustificare l'oscuramento: la sottrazione all'accesso richiede l'accertamento di informazioni effettivamente segrete, dotate di valore economico e protette da misure ragionevolmente idonee a conservarne la segretezza, secondo i criteri del Codice della proprietà industriale. Tale esigenza di segretezza è stata ritenuta difficilmente prevalente, nel caso concreto, rispetto alle esigenze difensive riguardanti offerte per servizi di pulizia. Le questioni di inammissibilità del ricorso principale sono state rinviate all'udienza pubblica già fissata. L'Assessorato è stato condannato alle spese della fase di accesso, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e accessori di legge; le spese sono state compensate con la parte privata costituita e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 50/2016

    "disciplina ratione temporis vigente"; "la documentazione richiesta, ad eccezione delle parti oscurate indicate dai controinteressati per tutelare i diritti e le informazioni riservate"

    La disciplina dell'accesso applicabile alla gara è quella vigente al momento della procedura, richiamata dal disciplinare risalente al 2017. Le dichiarazioni di riservatezza dei concorrenti devono essere sottoposte a verifica critica dell'amministrazione e non giustificano automaticamente l'oscuramento.

  • art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    "specifiche informazioni di carattere segreto"; "abbiano valore economico e siano oggetto di misure di protezione ragionevolmente idonee a preservarne il carattere segreto"

    I requisiti della segretezza commerciale, del valore economico e delle misure di protezione costituiscono i parametri per valutare se le informazioni contenute nelle offerte possano essere sottratte all'accesso.

  • artt. 64 e 116 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale dell'istanza di accesso endoprocessuale proposta nel giudizio.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, la dichiarazione del concorrente secondo cui l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali non è di per sé sufficiente a impedire l'accesso: la stazione appaltante deve svolgere un autonomo e concreto vaglio critico del contenuto della documentazione e delle ragioni addotte dal controinteressato.
  • L'oscuramento di parti dell'offerta tecnica è legittimo solo quando l'amministrazione accerti, sulla base di una motivata e comprovata opposizione e dell'esame della documentazione, la presenza di informazioni effettivamente segrete, dotate di valore economico e protette da misure ragionevolmente idonee a mantenerne la segretezza.
  • Il richiamo generico al know-how aziendale, privo della dimostrazione della specifica segretezza commerciale delle informazioni, non giustifica la sottrazione dell'offerta tecnica all'accesso difensivo.
  • L'interesse all'accesso alle offerte tecniche dei concorrenti precedenti in graduatoria è adeguatamente motivato quando il richiedente indica la necessità di verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi, ai fini dell'esercizio della tutela giurisdizionale.
  • Nel bilanciamento tra riservatezza commerciale ed esigenze difensive, per offerte relative a servizi di pulizia è difficilmente configurabile un know-how con caratteristiche tali da prevalere automaticamente sull'esigenza di ostensione integrale, in assenza di una specifica prova della segretezza delle informazioni.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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