Sentenza n. 1450/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conformemente alla richiesta formulata dal ricorrente e non contestata dall’amministrazione. La sentenza non esamina nel merito la legittimità della non ammissione, degli atti dello scrutinio, dei piani didattici personalizzati o delle previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento di non ammissione alla classe successiva, comprendente l’esito negativo dello scrutinio finale, la pagella e il verbale del consiglio di classe, nonché gli atti connessi relativi ai piani didattici personalizzati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato gli atti con cui l’istituto scolastico aveva deliberato la sua non ammissione alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2022/2023. Erano stati inoltre contestati gli atti prodromici e consequenziali, inclusi i piani didattici personalizzati predisposti in favore dello studente e la previsione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nella parte in cui, secondo la prospettazione ricorsuale, non avrebbe previsto criteri di valutazione finale adeguati alle specifiche situazioni degli studenti con bisogni educativi speciali. Nel corso del giudizio, con memoria del 22 maggio 2026, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. L’amministrazione costituita non si è opposta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel procedimento di definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riguardo alla trattazione della causa in camera di consiglio da remoto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre la tutela dei dati personali dell’interessato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l’amministrazione non si oppone, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
- In presenza di una richiesta concorde di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti.
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