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Sentenza

Sentenza n. 12163/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 31274 del 15.07.2024 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202408536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della qualificazione professionale conseguita in Romania per l'accesso alla classe di concorso A018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento, per la classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane nella scuola secondaria di secondo grado), della qualificazione professionale conseguita in Romania. Ha dedotto: violazione di legge, del d.m. 259/2017, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di possedere i crediti formativi necessari; mancata applicazione dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, per omessa valutazione dell'intero compendio delle competenze professionali e per mancata previsione di misure compensative; violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007 e del soccorso istruttorio, poiché le integrazioni documentali sarebbero state richieste oltre il termine di trenta giorni e l'Amministrazione non avrebbe acquisito informazioni presso l'autorità rumena; violazione dell'art. 22 del d.lgs. 206/2007 per non avere disposto misure compensative idonee a rendere equivalenti i percorsi; violazione del principio di buona fede e cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE; disparità di trattamento rispetto ad altri docenti ai quali sarebbero stati riconosciuti titoli conseguiti in Romania su classi di concorso analoghe, nonché violazione dell'art. 3 Cost. e del principio nemo potest venire contra factum proprium.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi connessi. Il diniego ministeriale era fondato sull'analisi della documentazione prodotta: la qualificazione conseguita in Romania abilitava all'insegnamento della psicologia nell'istruzione obbligatoria pre-universitaria, ma non dell'intero ambito richiesto dalla classe A018, che comprende Filosofia e Scienze Umane. In particolare, non risultava conseguita l'abilitazione all'insegnamento della Filosofia e non risultavano acquisiti crediti nei settori M-FIL/M-STO, M-PED e SPS richiesti dal d.m. 259/2017. Il Ministero aveva inoltre chiarito, nella relazione depositata in giudizio, che la carenza dell'abilitazione all'insegnamento della Filosofia era ostativa al riconoscimento e non superabile mediante misure compensative. Il Collegio ha quindi ritenuto effettuata una comparazione concreta tra il percorso estero e quello italiano, conforme ai principi delle sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 21 e 22 del 2022. Il riconoscimento presuppone la corrispondenza tra la qualifica professionale posseduta nello Stato d'origine e quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia; tale corrispondenza mancava nel caso concreto. Il motivo relativo al termine per la richiesta di integrazioni è stato respinto, poiché i termini previsti dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007 e dalla direttiva richiamata sono stati qualificati come ordinatori, in assenza di un'espressa previsione della loro perentorietà. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti non rilevanti o comunque inidonei a condurre a una diversa decisione. La precedente ordinanza cautelare di rigetto, non appellata, aveva già escluso il fumus boni iuris. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.m. 259/2017

    La Laurea Magistrale LM51 Psicologia è titolo di accesso alla classe di concorso A-18 con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari indicati, ripartiti secondo i requisiti previsti dalla Nota (5).

    La verifica dei requisiti di accesso alla classe A018 comprende anche il controllo dei crediti nei settori M-FIL/M-STO, M-PED, M-PSI e SPS; nel caso concreto non risultavano crediti nei settori M-FIL/M-STO, M-PED e SPS.

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

    Il riconoscimento presuppone la corrispondenza tra la qualifica professionale posseduta nello Stato d'origine e la professione o classe di concorso richiesta in Italia.

  • art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 206/2007

    Le qualifiche professionali sono le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza o un'esperienza professionale.

    La qualifica rilevante ai fini del riconoscimento deve essere quella effettivamente attestata dal titolo o dall'esperienza maturata nello Stato membro d'origine.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    Il termine previsto per la richiesta di integrazione documentale è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio, in assenza di un'espressa previsione legislativa in senso contrario.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    Le misure compensative presuppongono una difformità colmabile tra i percorsi; non sono necessarie quando manchi una componente essenziale della qualificazione richiesta, quale l'abilitazione all'insegnamento della Filosofia per la classe A018.

  • art. 51 della direttiva 2005/36/CE

    Il termine previsto per la richiesta di integrazioni documentali, in mancanza di espressa qualificazione normativa come perentorio, ha natura ordinatoria.

  • art. 4, par. 3, TUE

    Il principio di leale cooperazione non impone il riconoscimento di una qualifica quando non sussista la corrispondenza sostanziale tra la qualifica posseduta nello Stato d'origine e quella richiesta nello Stato ospitante.

Massime di principio

  • Il riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro presuppone la corrispondenza tra la professione o l'insegnamento per il quale l'interessato è qualificato nello Stato d'origine e quello per il quale chiede il riconoscimento in Italia.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'amministrazione competente deve effettuare una comparazione concreta tra conoscenze, competenze, formazione ed esperienza dell'interessato e i requisiti della corrispondente professione italiana; il diniego è legittimo se tale comparazione evidenzia la mancanza di una componente essenziale della qualificazione richiesta.
  • Le misure compensative possono essere disposte per colmare differenze tra percorsi formativi comparabili, ma non sono necessarie quando il titolo estero non abiliti all'insegnamento di una disciplina essenziale compresa nella classe di concorso italiana richiesta.
  • I termini previsti per la richiesta di integrazioni documentali nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali hanno natura ordinatoria, salvo che la normativa applicabile ne stabilisca espressamente la perentorietà.
  • Il principio di leale cooperazione tra Stati membri non sostituisce il requisito della corrispondenza tra la qualifica professionale posseduta nello Stato d'origine e quella richiesta nello Stato ospitante.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzio
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

Testo integrale

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