Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07081/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di uno studio tecnico per Euro 115.290,00 oltre accessori e spese. La società destinataria del decreto ha proposto opposizione, respinta in primo grado, e poi appello, anch'esso respinto dalla Corte d'Appello di Brescia. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione; tuttavia, prima dell'adunanza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo con abbandono del giudizio di legittimità a spese compensate. Lo studio tecnico ha depositato controricorso. La Corte ha quindi esaminato solo gli effetti processuali della rinuncia, rilevando che essa era tempestiva e sottoscritta dai difensori nel rispetto dell'art. 390 c.p.c., ma che non vi era valida adesione della controparte per difetto di specifico mandato del difensore che aveva sottoscritto l'accettazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha escluso che fosse necessaria l'adesione valida della parte resistente ai fini dell'estinzione, rilevando comunque la mancanza di un potere specifico in capo al difensore che aveva sottoscritto l'accettazione. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché tale conseguenza non è prevista in caso di estinzione del ricorso per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, sottoscritta dai difensori e intervenuta prima dell'adunanza fissata per la decisione, è idonea a determinare l'estinzione del processo; nel caso di ricorso iscritto dopo la modifica normativa richiamata dalla Corte, non opera una preclusione collegata alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

  • art. 380-ter c.p.c.

    La Corte richiama la disposizione solo per escludere che, nel caso concreto, vi rientrassero ipotesi tali da impedire l'efficacia della rinuncia.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia del ricorrente, poiché la norma lo prevede solo per impugnazioni dichiarate inammissibili, improcedibili o rigettate nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia tempestiva al ricorso, effettuata prima dell'adunanza e nel rispetto delle forme prescritte, comporta l'estinzione del processo.
  • L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente richiede che il difensore sia specificamente munito del relativo potere nella procura; in difetto, l'adesione non è giuridicamente rilevante.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non è assimilabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e non comporta, per ciò solo, il raddoppio del contributo unificato.
  • Quando la definizione della lite interviene per rinuncia del ricorso in cassazione, la Corte può disporre la compensazione o comunque il non provvedere sulle spese, in coerenza con la regolamentazione adottata nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.