Cassazione Civile, Ordinanza n. 04257/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e dell'accettazione da parte dell'Agenzia delle entrate; ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali. Ha escluso, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento proposto dalla società per una porzione di manufatto in pannelli prefabbricati, destinata a magazzini e uffici al servizio di un complesso interportuale e di attività logistiche. La società, con DOCFA, aveva chiesto l'attribuzione della categoria E/1, sostenendo che la mera collocazione nel compendio interportuale e la funzione di supporto alle operazioni di carico, scarico e deposito merci comportassero l'assenza di autonomia funzionale e reddituale del bene. L'Agenzia aveva invece confermato la categoria D/8, ritenendo che il cespite, per caratteristiche edilizie e attitudine potenziale a produrre reddito come magazzino e uffici di servizio, non potesse essere ricondotto al gruppo E. La CTP e poi la CGT di secondo grado avevano respinto il ricorso della contribuente. In Cassazione la società aveva proposto un unico motivo di ricorso, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dall'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta in camera di consiglio e per l'istanza di decisione della parte contribuente; non incide sull'esito, essendo poi intervenuta rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte afferma che la disposizione, di natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, poiché la fattispecie non è assimilabile al rigetto o all'inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciare sul merito delle censure originariamente proposte.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio, poiché la norma ha carattere eccezionale e presuppone un esito sfavorevole del ricorso diverso dall'estinzione, come rigetto o inammissibilità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali.
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