Cassazione Civile, Ordinanza n. 15231/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una società che aveva acquistato un compendio immobiliare per ottenere: la cancellazione di due trascrizioni di domande giudiziali eseguite su quei beni, ritenute illecite e foriere di danni; l'accertamento della responsabilità del soggetto che aveva chiesto tali trascrizioni e dell'ufficio catastale; il risarcimento dei danni asseritamente subiti. In primo grado il tribunale rigettò le domande attrici e, per contro, rigettò anche la domanda riconvenzionale del convenuto di nullità del contratto di compravendita per prezzo irrisorio e simulazione. In appello la società attrice censurò la decisione di primo grado sostenendo l'ingiustizia delle trascrizioni e chiedendo la riforma integrale della sentenza; il convenuto resistette e propose appello incidentale, lamentando tra l'altro che il giudice non avesse accolto la nullità/simulazione della compravendita e non avesse disposto l'ordine di cancellazione del sequestro, oltre a dolersi della mancata pronuncia ex art. 96 c.p.c. e delle spese. La Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello principale per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., rigettò le censure incidentali sulla nullità per irrisorietà del prezzo e sull'art. 96 c.p.c., ma accolse il motivo relativo alla cancellazione del sequestro. In cassazione la società dedusse la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 342 e 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.; il controricorrente propose ricorso incidentale lamentando, in via preliminare, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore originario del bene rispetto alla domanda riconvenzionale di nullità/simulazione, e, in subordine, la violazione delle norme sulla nullità del contratto per simulazione assoluta. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale: la domanda riconvenzionale, correttamente interpretata alla luce delle deduzioni svolte, investiva la validità del contratto di compravendita stipulato con un terzo non evocato in giudizio, con conseguente litisconsorzio necessario; poiché né il tribunale né la corte territoriale avevano disposto l'integrazione del contraddittorio o rimesso la causa al primo giudice, l'intero processo di merito risultava viziato. Sono stati quindi accolti il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato assorbito sia il restante ricorso incidentale sia il ricorso principale, con cassazione della sentenza e nullità del giudizio di merito, e rinvio al tribunale in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per violazione del litisconsorzio necessario, rinviando la causa al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Il motivo decisivo è stato individuato nella mancata partecipazione al giudizio del venditore originario del bene rispetto alla domanda riconvenzionale di nullità/simulazione della compravendita, domanda che non poteva essere definita senza la presenza di tutti i partecipanti al negozio.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, con una parte argomentativa idonea a confutare la sentenza impugnata; la mera riproposizione delle tesi di primo grado è inammissibile
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza di appello per carenza di motivazione
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della censura sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della censura sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello
art. 100 c.p.c.
richiamato dal resistente in appello per eccepire l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse
art. 96 c.p.c.
richiamato come domanda risarcitoria per lite temeraria, poi respinta per difetto di allegazioni idonee alla liquidazione equitativa
art. 1418 c.c.
richiamato per affermare la nullità del contratto in caso di mancanza dei requisiti essenziali, inclusa la causa
art. 1421 c.c.
richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità
art. 1322 c.c.
richiamato in tema di autonomia negoziale e qualificazione della causa del contratto
art. 1325 c.c.
richiamato quale norma sui requisiti essenziali del contratto
art. 1346 c.c.
richiamato in relazione all'oggetto e alla validità del contratto
art. 2658 c.c.
richiamato nel motivo d'appello della società a sostegno dell'illegittimità delle trascrizioni
art. 2674 c.c.
richiamato nel motivo d'appello della società a sostegno dell'illegittimità delle trascrizioni
art. 1447 c.c.
richiamato per indicare che lo squilibrio economico può rilevare ai fini della rescissione in stato di pericolo
art. 1448 c.c.
richiamato per indicare che lo squilibrio economico può rilevare ai fini della rescissione in stato di bisogno
art. 428 c.c.
richiamato per indicare che lo squilibrio può rilevare ai fini dell'annullabilità del contratto stipulato dall'incapace
art. 354 c.p.c.
richiamato per affermare che, in presenza di litisconsorzio necessario non integrato, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice
art. 383, comma 3, c.p.c.
richiamato per disporre, in cassazione, la declaratoria di nullità dell'intero giudizio e il rinvio al giudice di primo grado
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie
art. 342 e 434 c.p.c.
"chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze"
interpretati nel senso di richiedere specificità dell'atto di appello senza formalismi sacramentali, ma con effettiva critica alla motivazione di primo grado
Massime di principio
- L'appello è inammissibile quando non contenga una specifica critica alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime ragioni già prospettate in primo grado senza confutare il percorso logico-giuridico del giudice.
- Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa desumibile dagli atti e dalle precisazioni svolte nel corso del giudizio, non alla mera formula adottata dalla parte.
- La domanda di nullità o simulazione di un contratto stipulato tra più parti richiede la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del negozio, poiché la decisione deve essere unitaria e comune a tutti i partecipanti all'accordo.
- Se il litisconsorzio necessario non viene rilevato in primo grado né sanato in appello con l'integrazione del contraddittorio o con la rimessione al primo giudice, l'intero processo è viziato e la Cassazione deve dichiararne la nullità con rinvio al giudice di primo grado.
- Lo squilibrio economico originario tra prestazioni corrispettive, di regola, non determina nullità per difetto di causa nei contratti di scambio, potendo al più rilevare in altri rimedi tipici previsti dall'ordinamento.
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