Sentenza del 22/04/2016 n. 8133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma deducendo la violazione dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973. Secondo l'Amministrazione, i contribuenti avevano presentato tardivamente le istanze di rimborso delle ritenute Irpef applicate dall'Inail sulla quota del 12,5% della pensione integrativa, poiché il termine decadenziale di 18 mesi era già decorso per le ritenute operate prima del 18 novembre 1997.
La decisione
La Corte ha distinto le posizioni dei contribuenti. Per coloro che hanno rinunciato alla richiesta di rimborso relativa alle ritenute anteriori al 18 novembre 1997, ha dichiarato cessata la materia del contendere e quindi estinto il giudizio su tali pretese. Per i contribuenti che non hanno rinunciato, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo maturata la decadenza prevista dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973, e ha deciso nel merito dichiarando non dovuto il rimborso delle ritenute operate prima del 18 novembre 1997. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
termine di decadenza di 18 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso
La norma è stata interpretata nel senso che l'istanza di rimborso deve essere presentata entro 18 mesi; decorso tale termine, il contribuente decade dal diritto di chiedere il rimborso delle ritenute. Nel caso concreto, il termine era già scaduto per le ritenute operate prima del 18 novembre 1997.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È stata indicata come base del ricorso per cassazione per denunciare l'errata applicazione, da parte del giudice di merito, della disciplina sulla decadenza dall'istanza di rimborso.
Codice di procedura civile, art. 378
memoria illustrativa in cassazione
La norma è stata richiamata per il deposito delle memorie con cui le parti hanno precisato le rispettive richieste, inclusa la rinuncia alle domande di rimborso e la richiesta di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando una norma stabilisce un termine di decadenza per chiedere un rimborso fiscale, il contribuente deve rispettarlo rigorosamente: il superamento del termine può comportare la perdita definitiva del diritto, anche se la ritenuta o il pagamento erano sostanzialmente non dovuti.
- In presenza di più contribuenti o di più periodi d'imposta, la verifica della tempestività deve essere effettuata separatamente per ciascuna persona e per ciascuna ritenuta o periodo interessato.
- La rinuncia alla domanda relativa a determinate somme può determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente a quelle somme, senza necessariamente definire le pretese degli altri contribuenti o dei diversi periodi.
- Se il giudice accerta che la domanda di rimborso è decaduta e non sono necessari ulteriori accertamenti, può decidere direttamente nel merito dichiarando non dovuto il rimborso.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti concordano sulla definizione della controversia o quando ricorrono ragioni processuali che rendono equa tale soluzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 756 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 761 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 762 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 2285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 2286 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 2288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →