Deliberazione n. 513 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram e, se acquisito in chiaro, a prescriverne la conservazione per fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento si limita alla ratifica dell’intervento d’urgenza, senza ulteriori valutazioni sanzionatorie o correttive.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica d’urgenza per la tutela da diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è finalizzato a prevenire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e attribuisce al Garante il potere di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e intervento immediato
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate. Accertata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 26 agosto 2025 le determinazioni nn. 292 e 293.
Misure imposte ai gestori delle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità dell’eventuale materiale conservato.
Esito del procedimento
All’esito della riunione dell’11 settembre 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti già adottati. Il testo non contiene valutazioni su illeciti ulteriori, né sanzioni amministrative, ma si limita alla conferma delle misure d’urgenza dirette a impedire la diffusione del contenuto segnalato e a preservarne la prova.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative alla possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, anche su istanza dei minori ultraquattordicenni. È richiamato anche il termine di quarantotto ore per la decisione dell’Autorità e l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di misure per impedire la diffusione del materiale.
Segnalazione dell’interessato e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 292 e 293 del 26 agosto 2025.
Misure impartite alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta l’eventuale conservazione del materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, riunito l’11 settembre 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 292/2025 e 293/2025 adottati il 26 agosto 2025. Il testo non contiene sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure urgenti già impartite.
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