Regolamento (UE) 2019/1157
Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce standard armonizzati e più rigorosi per carte d'identità e titoli di soggiorno rilasciati nell'UE, con l'obiettivo di ridurre frodi, falsificazioni e usi fraudolenti dei documenti. Stabilisce un formato comune, requisiti minimi di sicurezza, l'inserimento di un supporto di memorizzazione altamente protetto con dati biometrici e regole sulla loro acquisizione, conservazione e utilizzo. Prevede inoltre periodi di validità, una graduale eliminazione dei documenti non conformi, obblighi di coordinamento tra Stati membri, misure di tutela dei dati personali e un sistema di monitoraggio e revisione da parte della Commissione.
Rafforzamento delle norme di sicurezza, del formato e dei dati biometrici delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai propri cittadini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE; agli attestati d'iscrizione e ai documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE; alle carte di soggiorno e di soggiorno permanente rilasciate ai familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi degli articoli 10 e 20 della direttiva 2004/38/CE. È esclusa l'applicazione ai documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio con validità inferiore a sei mesi. Il regolamento non impone l'introduzione di carte d'identità o titoli di soggiorno dove il diritto nazionale non li preveda e non si applica ad altri documenti di soggiorno nazionali fuori dall'ambito del diritto UE; restano inoltre fuori i documenti di viaggio non destinati all'identificazione nello Stato membro di rilascio e i documenti che, per limitazioni del diritto di circolazione, non possono essere usati come documenti di viaggio.
Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno nell'UE
Il regolamento 2019/1157 nasce dall'esigenza, richiamata nei considerando, di ridurre frodi documentali, falsificazioni e usi abusivi di carte d'identità e titoli di soggiorno nell'esercizio della libera circolazione. Il legislatore unionale collega espressamente l'intervento alla direttiva 2004/38/CE e alla necessità di garantire un migliore equilibrio tra libertà di circolazione, sicurezza interna e tutela dei dati personali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai propri cittadini, agli attestati d'iscrizione e ai documenti di soggiorno permanente dei cittadini dell'Unione, nonché alle carte di soggiorno e di soggiorno permanente rilasciate ai familiari non UE che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione. Restano esclusi i documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio con validità inferiore a sei mesi.
Carte d'identità nazionali: formato, contenuti e sicurezza
Le carte d'identità devono essere prodotte nel formato ID-1 e contenere una MRZ, secondo le prescrizioni tecniche ICAO 9303 e le norme minime di sicurezza del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954. Il documento deve riportare la denominazione della carta d'identità o una denominazione nazionale consolidata, insieme alla dicitura in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione, e il codice del Paese in un rettangolo blu con dodici stelle gialle.
Il cuore della disciplina è il supporto di memorizzazione altamente protetto, che deve contenere l'immagine del volto e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Gli Stati membri devono inoltre garantire che il supporto sia sicuro, integro, autentico e riservato, e che i dati siano accessibili senza contatto e protetti contro accessi non autorizzati. È ammesso l'inserimento di elementi nazionali o di ulteriori elementi di sicurezza solo se non si riduce l'efficacia delle misure comuni né la compatibilità transfrontaliera.
Dati biometrici: acquisizione, esenzioni e conservazione
Gli identificatori biometrici devono essere acquisiti da personale qualificato e debitamente designato; il richiedente deve presentarsi di persona almeno una volta nel procedimento di rilascio. Devono essere predisposte procedure adeguate ed efficaci, rispettose della dignità umana, dei diritti del minore e delle persone vulnerabili. Il regolamento prevede l'esenzione dall'obbligo di impronte digitali per i minori sotto i 12 anni, e in ogni caso per i minori sotto i 6 anni, nonché per chi sia fisicamente impossibilitato alla rilevazione.
I dati biometrici raccolti per la personalizzazione del documento possono essere conservati solo fino al ritiro del documento e comunque non oltre 90 giorni dal rilascio; decorso tale termine, devono essere cancellati o distrutti immediatamente. Il regolamento chiarisce che non costituisce base giuridica per banche dati nazionali o centralizzate a livello UE.
Durata, validità e graduale eliminazione dei documenti non conformi
Le carte d'identità devono avere durata minima di 5 anni e massima di 10 anni. Sono previste deroghe: durata inferiore per i minori, in casi eccezionali per situazioni particolari e, per gli ultra settantenni, durata superiore a 10 anni. Se il rilevamento delle impronte è temporaneamente impossibile, la carta rilasciata ha validità non superiore a 12 mesi.
Le carte non conformi ai requisiti dell'articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2031. Quelle prive delle norme minime ICAO 9303 o di una MRZ funzionale cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2026. Per le carte di persone di almeno 70 anni al 2 agosto 2021 che soddisfano le norme minime ICAO 9303 e hanno una MRZ funzionale, la validità si estende fino alla scadenza naturale.
Titoli di soggiorno dei cittadini dell'Unione
I titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione devono contenere un set minimo di informazioni: denominazione del documento in una lingua ufficiale dell'UE aggiuntiva, chiaro riferimento alla direttiva 2004/38/CE, numero del documento, dati identificativi del titolare, data di nascita, informazioni richieste per attestati d'iscrizione o documenti di soggiorno permanente, autorità di rilascio e codice dello Stato membro nel formato standardizzato. Se lo Stato membro decide di rilevare le impronte digitali, si applicano le stesse esenzioni previste per le carte d'identità.
Carte di soggiorno dei familiari non aventi cittadinanza UE
Per i familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, il regolamento impone l'uso del modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 e attuato dalla decisione C(2018) 7767. Le carte devono recare la dicitura "Carta di soggiorno" o "Carta di soggiorno permanente" e l'indicazione standardizzata del nesso con la direttiva 2004/38/CE. Gli Stati membri possono inserire dati per uso nazionale, ma nel rispetto delle regole sulla separazione dei dati e sulla sicurezza.
Le carte già esistenti non conformi cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2026; se non rispettano le norme minime ICAO 9303 o non includono una MRZ funzionale, cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2023.
Coordinamento amministrativo e procedure di rilascio
Ogni Stato membro deve designare almeno un'autorità centrale quale punto di contatto per l'attuazione del regolamento e comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri il nominativo dell'autorità designata. I punti di contatto devono essere in grado di collaborare con i servizi di informazione e assistenza dello sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724.
Protezione dei dati personali e responsabilità
Il regolamento richiama espressamente il regolamento (UE) 2016/679 come disciplina generale applicabile al trattamento dei dati personali. Le autorità che rilasciano i documenti sono considerate responsabili del trattamento e gli Stati membri devono garantire piena cooperazione con le autorità di controllo, incluso l'accesso ai dati, ai locali e alle attrezzature di trattamento. La cooperazione con fornitori esterni di servizi non esonera la responsabilità dello Stato membro per eventuali violazioni in materia di dati personali.
I dati biometrici memorizzati nel supporto di memorizzazione possono essere utilizzati esclusivamente da personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione competenti, per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare quando la legge richiede la presentazione del documento. Gli Stati membri devono tenere un elenco delle autorità competenti che accedono a tali dati e trasmetterlo annualmente alla Commissione, che lo pubblica online.
Monitoraggio, relazioni e valutazione della Commissione
Entro il 2 agosto 2020 la Commissione deve istituire un programma dettagliato di monitoraggio sugli esiti, risultati ed effetti del regolamento, incluso l'impatto sui diritti fondamentali. La Commissione deve poi riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dopo due anni e undici anni dalla data di applicazione del regolamento. Inoltre, trascorsi sei anni dalla data di applicazione e successivamente ogni sei anni, deve effettuare una valutazione generale, con particolare attenzione all'impatto sui diritti fondamentali, sulla mobilità dei cittadini, sull'efficacia della verifica biometrica, sull'eventuale uso delle carte di soggiorno come documenti di viaggio e su possibili ulteriori armonizzazioni.
Atti di esecuzione, comitologia e tempistica di applicazione
La Commissione può adottare prescrizioni tecniche aggiuntive tramite atti di esecuzione per adeguare i documenti alle future norme minime di sicurezza, con riferimento sia alle caratteristiche di sicurezza sia ai requisiti del supporto biometrico e agli standard qualitativi delle immagini del volto e delle impronte. In casi necessari, tali specifiche possono essere classificate e non pubblicabili, con comunicazione limitata agli organismi designati dagli Stati membri e ai soggetti autorizzati.
La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 e si applica la procedura d'esame del regolamento (UE) n. 182/2011. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 2 agosto 2021; da tale data gli Stati membri devono rilasciare solo documenti conformi ai nuovi requisiti.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini e ai titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (articolo 1).
Ambito di applicazione e esclusioni
Rientrano nell'ambito le carte d'identità nazionali, gli attestati d'iscrizione e i documenti di soggiorno permanente dei cittadini dell'Unione, nonché le carte di soggiorno e soggiorno permanente dei familiari non UE. Sono esclusi i documenti provvisori con validità inferiore a sei mesi e, in base ai considerando, i documenti non destinati all'identificazione o non usabili come documenti di viaggio.
Norme di sicurezza e formato delle carte d'identità
Le carte d'identità devono essere in formato ID-1, dotate di zona a lettura ottica (MRZ), conformi alle prescrizioni ICAO 9303 e alle norme minime di sicurezza del regolamento (CE) n. 1030/2002 come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954. Devono riportare il nome del documento in almeno una lingua ufficiale aggiuntiva dell'Unione e il codice a due lettere dello Stato membro in un rettangolo blu con dodici stelle gialle (articolo 3).
Dati biometrici e supporto di memorizzazione
Le carte d'identità contengono un supporto di memorizzazione altamente protetto con immagine del volto e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Sono previste esenzioni per minori sotto i 12 anni, sotto i 6 anni e per chi non possa fisicamente fornire le impronte; i dati biometrici devono essere raccolti da personale qualificato e conservati solo fino al ritiro del documento e comunque per non oltre 90 giorni dal rilascio, poi cancellati o distrutti (articoli 3 e 10).
Validità e durata delle carte d'identità
La validità minima è di 5 anni e la massima di 10 anni. Sono previste deroghe per minori, casi eccezionali e, per gli over 70, una validità superiore a 10 anni; se il rilevamento delle impronte è temporaneamente impossibile, la carta ha validità non superiore a 12 mesi (articolo 4).
Eliminazione graduale delle carte d'identità non conformi
Le carte non conformi ai requisiti dell'articolo 3 cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2031. Le carte prive delle norme minime ICAO 9303 o di una MRZ funzionale cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2026. Le carte rilasciate a persone di almeno 70 anni al 2 agosto 2021 che sono conformi alle norme minime ICAO 9303 e hanno una MRZ funzionale restano valide fino alla scadenza (articolo 5).
Informazioni minime nei titoli di soggiorno dei cittadini dell'Unione
I titoli di soggiorno devono riportare, almeno, denominazione del documento in una lingua ufficiale dell'UE aggiuntiva, riferimento alla direttiva 2004/38/CE, numero del documento, generalità del titolare, data di nascita, informazioni richieste per attestati d'iscrizione o soggiorno permanente, autorità rilasciante e codice dello Stato membro in formato standardizzato (articolo 6). Se si rilevano impronte digitali, si applicano le regole di esenzione dell'articolo 3, paragrafo 7.
Carta di soggiorno dei familiari non UE e modello uniforme
Le carte di soggiorno e di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono usare il modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 e attuato dalla decisione C(2018) 7767. Devono recare le diciture "Carta di soggiorno" o "Carta di soggiorno permanente" e il codice standardizzato che identifica il legame con la direttiva 2004/38/CE (articolo 7).
Eliminazione graduale delle carte di soggiorno esistenti
Le carte non conformi all'articolo 7 cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2026. Se non rispettano le norme minime ICAO 9303 o non includono una MRZ funzionale, cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2023 (articolo 8).
Punto di contatto nazionale
Ogni Stato membro deve designare almeno un'autorità centrale quale punto di contatto per l'attuazione del regolamento e comunicarla alla Commissione e agli altri Stati membri; i punti di contatto devono poter collaborare con i servizi dello sportello digitale unico (articolo 9).
Acquisizione e conservazione dei dati biometrici
Gli identificatori biometrici sono acquisiti da personale qualificato e il richiedente deve presentarsi di persona almeno una volta. Le procedure devono rispettare Carta, CEDU e Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, con particolare attenzione all'interesse superiore del minore e alla dignità della persona; i dati biometrici per la personalizzazione sono conservati in modo sicuro e comunque non oltre 90 giorni dal rilascio (articolo 10).
Protezione dei dati personali e responsabilità
Ferma restando l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri devono garantire sicurezza, integrità, autenticità e riservatezza dei dati; le autorità di rilascio sono considerate titolari del trattamento. Il personale autorizzato può usare i dati biometrici solo per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare; gli Stati membri tengono un elenco delle autorità autorizzate ad accedere ai dati biometrici e lo comunicano annualmente alla Commissione (articolo 11).
Monitoraggio, relazioni e valutazione
Entro il 2 agosto 2020 la Commissione adotta un programma dettagliato di monitoraggio. La Commissione riferisce dopo 2 anni e 11 anni dalla data di applicazione del regolamento e valuta il testo dopo 6 anni e poi ogni 6 anni, anche sull'impatto sui diritti fondamentali, sulla mobilità dei cittadini, sull'efficacia della verifica biometrica e sull'eventuale ulteriore armonizzazione (articoli 12 e 13).
Prescrizioni tecniche aggiuntive e atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione per ulteriori caratteristiche di sicurezza, requisiti tecnici del supporto di memorizzazione e standard qualitativi per immagine del volto e impronte digitali. Le specifiche possono essere segrete se necessario per prevenire falsificazioni; ogni Stato membro designa gli organismi responsabili della stampa delle carte d'identità e delle carte di soggiorno (articolo 14).
Procedura di comitato e applicazione temporale
La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 e si applica la procedura d'esame del regolamento (UE) n. 182/2011. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 2 agosto 2021 (articoli 15 e 16).
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