Sentenza n. 5297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 171 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA di Trento n. 171 del 2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti contro il bando e la graduatoria del concorso per cinque funzionari restauratori
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata vincitrice)
Prevale il privato
La controversia
La candidata prima classificata ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, l'inammissibilità dei motivi aggiunti per vizi della notificazione e della procura; inoltre, la carenza di interesse della ricorrente di primo grado, collocata al settimo posto e titolare di censure rivolte soltanto contro la prima e la terza classificata, poiché anche nell'ipotesi di loro estromissione non avrebbe potuto conseguire l'unico posto disponibile. Ha infine contestato la violazione della disciplina sui requisiti professionali dei restauratori, sostenendo la legittimità della clausola del bando che ammetteva l'iscrizione alternativa al settore 1 o al settore 2 dell'elenco nazionale dei restauratori. La candidata settima classificata ha proposto appello incidentale condizionato, sostenendo che la clausola del bando fosse immediatamente lesiva perché consentiva la partecipazione di soggetti privi della qualificazione riferita cumulativamente ai due settori e che, pertanto, il ricorso introduttivo contro il bando fosse ammissibile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo relativo alla notificazione dei motivi aggiunti. La procura comprendeva la proposizione di motivi aggiunti e la notificazione al procuratore costituito doveva ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo, poiché la Provincia si era difesa anche nel merito. Inoltre, trattandosi di motivi aggiunti impropri, diretti contro un provvedimento ulteriore e connesso, essi instauravano un nuovo rapporto processuale e non erano automaticamente travolti dall'inammissibilità del ricorso introduttivo. È stato invece accolto il motivo relativo alla carenza di interesse della ricorrente di primo grado. Il suo eventuale vantaggio dipendeva da uno scorrimento meramente eventuale, non sufficiente a integrare un interesse concreto, attuale e personale, soprattutto perché le censure riguardavano soltanto alcune candidate e non risultava contestata la posizione degli altri concorrenti collocati prima di lei. La possibilità di future assunzioni a tempo determinato non mutava la conclusione, non essendo stata dimostrata dalla Provincia l'esistenza di esigenze temporanee ed eccezionali ai sensi della normativa provinciale. L'appello incidentale è stato respinto: la clausola del bando non era immediatamente escludente né impediva alla candidata di partecipare; la sua eventuale lesività si era manifestata soltanto con la graduatoria finale, impugnata con i motivi aggiunti. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e assorbendo le censure sulla legittimità sostanziale della clausola del bando. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 43, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
I motivi aggiunti impropri, diretti contro provvedimenti ulteriori connessi a quello impugnato, instaurano un nuovo rapporto processuale; la notificazione al procuratore costituito può essere idonea quando realizza lo scopo della conoscenza dell'atto e l'amministrazione si difende nel merito.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire, applicabile anche al processo amministrativo, deve essere concreto, attuale e personale; una mera possibilità eventuale di scorrimento della graduatoria non è sufficiente.
art. 37, comma 5, l.p. Trento 3 aprile 1997, n. 7
fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali
Il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato è subordinato alla necessità di fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali; in assenza di una determinazione amministrativa che dimostri tale fabbisogno, la mera eventualità di future assunzioni non fonda l'interesse a ricorrere.
artt. 29 e 182 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
La questione della compatibilità della clausola del bando con la disciplina dei requisiti professionali dei restauratori non è stata esaminata nel merito, essendo stata dichiarata inammissibile l'impugnazione per carenza di interesse.
art. 9, punto 9, del bando di concorso
La clausola che ammetteva l'iscrizione al settore 1 e/o al settore 2 non era immediatamente lesiva della partecipazione della candidata; la sua eventuale lesività si è concretizzata con l'approvazione della graduatoria.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e personale; la mera prospettazione di un possibile futuro scorrimento della graduatoria, non accompagnata dalla contestazione delle posizioni di tutti i candidati che precedono il ricorrente o dalla dimostrazione di un effettivo fabbisogno assunzionale, non è sufficiente a rendere ammissibile l'impugnazione.
- La clausola di un bando concorsuale deve essere impugnata immediatamente soltanto quando è direttamente lesiva e impedisce con certezza la partecipazione del candidato; quando la lesione dipende dall'applicazione della clausola nella formazione della graduatoria, l'impugnazione può essere proposta insieme all'atto applicativo.
- I motivi aggiunti impropri, con i quali sono impugnati provvedimenti ulteriori e connessi rispetto a quello introduttivo, estendono il petitum e instaurano un nuovo rapporto processuale; l'inammissibilità del ricorso introduttivo non si riflette automaticamente su di essi.
- La notificazione dei motivi aggiunti al procuratore costituito dell'amministrazione può conservare efficacia per il principio del raggiungimento dello scopo quando l'amministrazione abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e si sia difesa anche nel merito, purché la procura conferita comprenda la proposizione dei motivi aggiunti.
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