Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 129 del 26/02/2026

Provvedimento del 26 febbraio 2026

Garante Privacy129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accolto il reclamo di un’interessata che lamentava chiamate indesiderate e il mancato riscontro della società alla richiesta di accesso, cancellazione, opposizione e di informazioni sull’origine dei dati. A seguito della mancata risposta anche alla richiesta di informazioni dell’Autorità, il Garante ha accertato la violazione degli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice, richiamando l’art. 58, par. 1, lett. a), GDPR. È stata irrogata a Ciemme S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, con ordine di soddisfare le richieste dell’interessata e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Ciemme S.r.l.s.: omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante e mancata evasione delle richieste di esercizio dei diritti dell’interessata

Ciemme S.r.l.s. – omesso riscontro al Garante e alle richieste dell’interessata

Il provvedimento riguarda Ciemme S.r.l.s., destinataria di una sanzione amministrativa pecuniaria e di un ordine di adempiere alle richieste dell’interessata. Il procedimento trae origine da un reclamo relativo a chiamate indesiderate e al mancato riscontro a una richiesta di esercizio dei diritti e di conoscenza dell’origine dei dati.

Origine del procedimento

L’interessata ha rappresentato di aver ricevuto chiamate indesiderate dalla società e di aver trasmesso, via PEC il 6 giugno 2025, una richiesta di accesso, cancellazione e opposizione, senza ricevere risposta. A seguito del reclamo pervenuto il 10 luglio 2025, l’Ufficio ha richiesto informazioni al titolare con nota del 7 novembre 2025, regolarmente notificata all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese. Anche a tale richiesta la società non ha fornito alcun riscontro.

Istruttoria e contestazione

Poiché non è stata documentata, in sede di reclamo, l’avvenuta consegna della PEC contenente l’esercizio dei diritti, il Garante ha scelto di non contestare anche il mancato riscontro all’interessata. È stato invece avviato il procedimento per la violazione degli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice privacy, in relazione all’obbligo di collaborazione con l’Autorità previsto dall’art. 58, par. 1, lett. a), del GDPR.

Valutazione del Garante

L’Autorità ha ritenuto che il mancato riscontro alla richiesta di informazioni abbia impedito di acquisire elementi utili a definire l’istruttoria e a verificare la posizione dell’interessata. La società non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere ascoltata nei termini previsti.

Sanzione amministrativa pecuniaria

Ai fini della quantificazione, il Garante ha richiamato l’art. 83, par. 5, GDPR, indicando il massimo edittale di 20 milioni di euro, applicabile in assenza di bilanci depositati e sulla base delle risultanze del Registro delle imprese. In concreto, ha applicato una sanzione di euro 1.000,00, pari allo 0,005% del massimo edittale.

Sono stati considerati come elementi aggravanti:

  • il mancato riscontro che ha impedito di acquisire elementi utili all’istruttoria e di soddisfare la richiesta dell’interessata sull’origine dei dati.

Sono stati invece valutati come attenuanti:

  • l’assenza di precedenti procedimenti a carico della società;
  • la natura dei dati trattati, limitati a dati comuni anagrafici e di contatto;
  • il carattere non sistematico della condotta, circoscritta al caso segnalato;
  • la natura di microimpresa e la recente costituzione societaria.

Ordine di adempiere e misure accessorie

In aggiunta alla sanzione, il Garante ha ingiunto alla società, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), GDPR, di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell’interessata. Ha inoltre disposto:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
  • la pubblicazione della ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice;
  • l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.

Tutela giurisdizionale

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e condotta contestata

Il procedimento origina da un reclamo del 10 luglio 2025 con cui l’interessata ha segnalato di aver ricevuto chiamate indesiderate dalla società e di aver inviato, il 6 giugno 2025, una PEC per esercitare i diritti di accesso, cancellazione e opposizione, senza ottenere risposta. L’Ufficio ha poi inviato alla società una richiesta di informazioni del 7 novembre 2025, rimasta anch’essa senza riscontro.

Violazione accertata

Il Garante ha ritenuto che il mancato riscontro del titolare alla richiesta di informazioni dell’Autorità integri la violazione degli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice, in relazione all’art. 58, par. 1, lett. a), GDPR. Non è stata invece contestata anche la mancata risposta all’interessata, poiché non era stata documentata la consegna della PEC con l’esercizio dei diritti.

Sanzione e criteri di quantificazione

È stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro. Nella quantificazione il Garante ha richiamato l’art. 83, par. 5, GDPR e, considerato che non risultavano bilanci depositati, ha ritenuto applicabile il massimo edittale di 20 milioni di euro. Tra gli elementi aggravanti è stato valorizzato il mancato riscontro che ha impedito di acquisire elementi utili all’istruttoria; tra quelli attenuanti, l’assenza di precedenti, la natura dei dati trattati come dati comuni, il carattere non sistematico della condotta, nonché la natura di microimpresa e la recente costituzione della società.

Ordini e misure accessorie

Oltre alla sanzione, il Garante ha ingiunto a Ciemme S.r.l.s. di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell’interessata ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), GDPR. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità, quale sanzione accessoria prevista dal Codice e dal regolamento interno del Garante, nonché l’annotazione nel registro interno delle violazioni.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatosanzioni gdprpubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.