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Sentenza

Sentenza n. 11363/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e dell’inerzia serbati dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. in relazione all’istanza trasmessa dall’odierna ricorrente in data 29.03.2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011 e 56, co. 7 e 8, d.-l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020 (docc. 1 e 1.1), per l’annullamento del provvedimento n. GSE/P20140052921 del 29.05.2014, di conclusione del procedimento di decadenza relativo all’impianto fotovoltaico n. 614235, potenza complessiva di 917,28 kwp, incentivato ex d.M. 5 maggio 2011 e sito in Cervaro (FR) alla via Collecedro, snc (doc. 2); NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo in capo al Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. di concludere il procedimento; E PER LA CONDANNA del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. a concludere il procedimento con esito positivo per l’odierna ricorrente, riconoscendo in capo alla Master S.r.l. il diritto a percepire gli incentivi di cui al d.M. 5 maggio 2011 in quanto “Soggetto Responsabile” dell’impianto in oggetto, ovvero, in subordine, ad adottare un provvedimento espresso, chiedendo sin da ora la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;

Giustizia amministrativa202506321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del GSE sull’istanza di riesame del 29 marzo 2024, volta all’annullamento del provvedimento di decadenza dagli incentivi del 29 maggio 2014 e al riconoscimento del diritto della ricorrente agli incentivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del GSE sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, nonché l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento e la condanna a riconoscerle gli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011, quale soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico. L’istanza mirava al riesame e all’annullamento del provvedimento del 29 maggio 2014, con cui il GSE aveva dichiarato decaduta E-Building S.r.l. dagli incentivi, annullato in autotutela l’ammissione agli incentivi e risolto la convenzione. La ricorrente sosteneva l’insussistenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 e con l’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020. Il giudice ha rilevato che una precedente istanza di riesame, analoga a quella del 2024, era rimasta inevasa senza essere impugnata ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; inoltre, la Master non aveva mai impugnato il provvedimento di decadenza del 2014, pur avendone avuto conoscenza. Tale omissione aveva consolidato nei suoi confronti gli effetti del provvedimento. La ricorrente non poteva essere qualificata come soggetto responsabile del rapporto incentivante, che intercorreva tra E-Building e GSE, mentre la cessione della convenzione in favore della Master non era stata riconosciuta dal GSE né accertata da pronunce giurisdizionali passate in giudicato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 tuteli il soggetto responsabile titolare del rapporto incentivante e consenta, a determinate condizioni, il riesame di provvedimenti di decadenza dagli incentivi non definiti da giudicato. Nel caso concreto, il rapporto incentivante riguardava esclusivamente E-Building e GSE; l’unico soggetto che aveva impugnato la decadenza era E-Building, ma il relativo ricorso era stato respinto. La Master, invece, non aveva impugnato tempestivamente il provvedimento di decadenza, con conseguente cristallizzazione dei suoi effetti anche nei suoi confronti. La ricorrente non poteva quindi invocare la disciplina speciale quale soggetto responsabile, né pretendere il riconoscimento degli incentivi sulla base di una cessione della convenzione non riconosciuta dal GSE e non accertata giudizialmente. Il ricorso avverso il silenzio è stato pertanto respinto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice ha rilevato che la ricorrente non aveva impugnato l’inerzia formatasi su una precedente istanza analoga.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020

    Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche [...] a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato [...] Il GSE [...] dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato.

    La disciplina speciale è riferita al soggetto responsabile titolare del rapporto incentivante e non consente a un terzo, che non abbia tempestivamente impugnato il provvedimento di decadenza e la cui cessione non sia stata riconosciuta, di ottenere il riesame e il subentro nel rapporto.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011

    È richiamato quale fondamento della disciplina relativa ai procedimenti di decadenza dagli incentivi e al relativo riesame.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La ricorrente ne invocava l’applicazione sostenendo l’insussistenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio; il TAR ha escluso che essa potesse ottenere il riesame in quanto non era il soggetto responsabile del rapporto incentivante e aveva omesso di impugnare il provvedimento di decadenza.

Massime di principio

  • La disciplina di riesame prevista dall’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 opera in favore del soggetto responsabile titolare del rapporto incentivante, non di un terzo che assuma di essere subentrato senza che la cessione sia stata riconosciuta dall’amministrazione o accertata con efficacia di giudicato.
  • La mancata impugnazione tempestiva di un provvedimento di decadenza dagli incentivi ne consolida gli effetti nei confronti del soggetto che, avendone avuto conoscenza, intenda successivamente rivendicare il rapporto incentivante o chiedere il riesame del provvedimento.
  • L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere, mediante l’imposizione all’amministrazione di un obbligo di provvedere, il riconoscimento sostanziale di un rapporto incentivante ormai venuto meno o mai validamente trasferito al ricorrente.
  • In assenza di un riconoscimento amministrativo o giudiziale della cessione della convenzione, il soggetto che asserisca di essere subentrato non può essere qualificato come soggetto responsabile del rapporto incentivante originariamente stipulato tra altro operatore e GSE.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutelaTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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