L.R. Liguria 28/2006
Organizzazione turistica regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione turistica della Liguria, ripartendo funzioni tra Regione, Città metropolitana, comuni, enti parco, CCIAA e Agenzia “In Liguria”. Definisce programmazione, promozione, IAT, osservatorio, controlli e sanzioni. Molte disposizioni su Province, STL e soppressione APT sono storiche o abrogate; il riferimento al Presidente dell’Agenzia va letto come Direttore generale dal 27 febbraio 2014.
Organizzazione turistica regionale ligure e disciplina dell’Agenzia “In Liguria”
Organizzazione turistica regionale della Liguria
La legge definisce il sistema regionale del turismo in Liguria, individuando le funzioni di Regione, Città metropolitana di Genova, comuni, enti parco, camere di commercio e Agenzia regionale “In Liguria”. Il provvedimento mira a valorizzare il turismo come leva economica, occupazionale, culturale e sociale, nel rispetto dei principi di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina si applica al territorio della Regione Liguria e organizza il riparto di competenze tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti pubblici e privati coinvolti nel settore turistico. La legge valorizza la partecipazione degli operatori pubblici e privati e privilegia un’azione pubblica sussidiaria a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale.
Competenze della Regione
La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento del settore turistico. In particolare provvede a:
- programmazione turistica regionale;
- promozione dell’immagine unitaria della Liguria in Italia e all’estero, anche tramite l’Agenzia;
- rapporti con lo Stato, l’Unione europea e le altre Regioni;
- studi di mercato, ricerche sull’innovazione e qualificazione dell’offerta, anche attraverso l’Osservatorio turistico regionale;
- incentivazione, innovazione e internazionalizzazione dell’offerta, anche con finanziamenti a imprese turistiche e loro aggregazioni;
- determinazione e controllo delle risorse destinate a promozione e accoglienza turistica negli IAT pubblici;
- compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale;
- istituzione e gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale e, tramite l’Agenzia, di marchi subregionali e territoriali;
- sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale e del portale turistico regionale;
- accertamento dei requisiti per professioni turistiche e guida alpina;
- procedure per agenzie di viaggio, associazioni senza scopo di lucro per viaggi e soggiorni, riconoscimento Pro loco, classificazione e controllo delle strutture ricettive;
- raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul turismo;
- ogni ulteriore funzione necessaria per esigenze unitarie o straordinarie.
Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco
Città metropolitana, comuni ed enti parco valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in coerenza con la programmazione regionale. Possono:
- promuovere prodotti tipici e qualità territoriali;
- realizzare iniziative e manifestazioni turistiche, anche con altri soggetti pubblici o privati;
- gestire o compartecipare alla gestione degli IAT del proprio territorio.
Gli enti Parco svolgono inoltre un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni per promuovere ambiti territoriali omogenei.
Ruolo delle Camere di commercio
Le CCIAA sono riconosciute come soggetti rilevanti nel turismo per funzioni di interesse generale del sistema delle imprese. Regione e CCIAA possono specificare, tramite intese e convenzioni, attività di:
- promozione e sostegno di nuove imprese;
- formazione e aggiornamento degli imprenditori;
- programmi di qualità e sviluppo sostenibile.
Le CCIAA tengono albi ed elenchi delle attività d’impresa turistica e collaborano con la Regione per la raccolta ed elaborazione dei dati e per l’Osservatorio turistico.
Programmazione turistica e di marketing territoriale regionale
La Giunta regionale propone al Consiglio il Programma turistico e di marketing territoriale regionale, di durata pari alla legislatura di riferimento. Il Programma va proposto entro l’anno successivo all’insediamento della Giunta e, fino al nuovo atto, continua ad applicarsi il precedente.
Il Programma contiene:
- valutazione della programmazione precedente e analisi dello stato del turismo ligure;
- obiettivi e priorità degli interventi di settore;
- finalità cui deve conformarsi l’Agenzia e indirizzi per enti locali e altri organismi operanti nel turismo e nel marketing territoriale;
- piano finanziario con fonti di finanziamento e fondi destinati al turismo.
Gli atti attuativi sono adottati dalla Giunta. Il Programma può essere aggiornato con le stesse procedure previste per la sua approvazione.
Tavolo di concertazione per il turismo e il marketing territoriale
È istituito un Tavolo di concertazione per partecipare alla formazione della programmazione turistica, compresa quella dell’Agenzia, e verificarne la realizzazione. Esprime un parere sugli atti di programmazione regionale e sul Piano annuale dell’Agenzia prima dell’approvazione.
Il Tavolo è composto da rappresentanti di Regione, Città metropolitana, Province, CCIAA, ANCI, UNPLI, direzione generale competente in materia turistica, direzione generale dell’Agenzia, Coordinamento regionale aree protette, organizzazioni sindacali del settore e associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative. Le designazioni devono pervenire entro 30 giorni; il Tavolo può essere costituito anche con almeno la metà più uno dei componenti designati. Le sedute sono valide con la maggioranza dei membri nominati e i pareri sono approvati a maggioranza dei presenti. La partecipazione è gratuita.
Osservatorio turistico regionale
Presso la struttura regionale competente è istituita una sezione dell’Osservatorio socio-economico quale Osservatorio turistico regionale. La finalità è creare una rete informativa turistico-regionale, offrire informazione aggiornata agli operatori e agli enti pubblici e conoscere in modo puntuale la domanda turistica anche tramite analisi comparative con altre Regioni e con l’estero.
DMO
La Regione riconosce le Destination management organization (DMO) come strumenti territoriali per la gestione integrata delle risorse e delle iniziative di una specifica area turistica, al fine di rendere più efficace promozione e commercializzazione dei prodotti integrati e rafforzare la sinergia tra attori pubblici e privati.
Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT e aree di interesse turistico
La Giunta regionale può autorizzare soggetti pubblici e privati all’uso della denominazione IAT e del relativo logo, purché l’ufficio rispetti requisiti minimi: dotazione informatica e uso del web; informazione e distribuzione di materiale promozionale anche in lingue straniere; informazioni su servizi, offerta ricettiva e ristorazione; itinerari di visita ed escursioni; ulteriori servizi stabiliti dalla Giunta.
Se la richiesta proviene da un soggetto privato, essa deve passare tramite il Comune competente, che esprime un parere sull’opportunità turistica dell’iniziativa.
I soggetti interessati possono chiedere il riconoscimento di area d’interesse turistico regionale secondo criteri e procedure definiti dalla Giunta. I requisiti minimi sono:
- gestione della rete IAT dell’area con uno specifico piano gestionale;
- funzione di interfaccia con l’Agenzia per la promozione coordinata dell’area.
I comuni compresi nelle aree riconosciute sono inseriti nell’elenco dei comuni turistici regionali. Le aggregazioni di imprese turistiche operanti in tali aree possono richiedere il riconoscimento di Distretto turistico secondo la normativa statale richiamata. Gli IAT riconosciuti confluiscono nella rete degli IAT regionali.
Gli IAT possono svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e prodotti tipici liguri nel rispetto della normativa commerciale. La Giunta può inoltre assegnare contributi per la gestione degli IAT, privilegiando quelli di area vasta, coerenti con la strategia turistica regionale, con funzione di interfaccia tra Agenzia e territorio e con ulteriori funzioni informative. Ai comuni destinatari può essere distaccato personale regionale e dell’Agenzia, con il consenso dell’interessato.
Agenzia regionale “In Liguria”
L’Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale “In Liguria” è ente strumentale della Regione con personalità giuridica pubblica e autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale. Opera sulla base degli indirizzi della Giunta per promuovere la Liguria in Italia e nel mondo, svolgere marketing territoriale e curare la comunicazione delle attività regionali.
I compiti dell’Agenzia comprendono:
- predisposizione del Piano annuale, previo parere del Tavolo, in coerenza con la programmazione regionale;
- ideazione, progettazione, sviluppo e attuazione delle azioni di marketing territoriale;
- informazione e comunicazione integrata delle risorse territoriali, culturali, turistiche, promozionali e agroalimentari e dei servizi regionali;
- promozione dell’offerta turistica ligure sui diversi mercati;
- proposta di tematiche per gli studi e le ricerche dell’Osservatorio;
- attuazione di incarichi operativi affidati dalla Regione;
- monitoraggio e supporto all’attività promozionale delle DMO;
- collaborazione con la Regione nelle attività promozionali tramite il sistema informatico-informativo turistico regionale;
- collaborazione con soggetti pubblici e privati del comparto;
- organizzazione e co-organizzazione di eventi, fiere e workshop;
- sostegno economico a eventi di particolare rilievo, anche di spettacolo, cultura e sport, individuati dalla Regione;
- ricerca sponsor e stipula di contratti di sponsorizzazione.
Il Piano annuale dell’Agenzia è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno e vale per l’anno successivo. L’Agenzia collabora inoltre alla predisposizione della programmazione turistica regionale.
Organi, Direttore generale e rapporti di rappresentanza
Gli organi dell’Agenzia sono il Direttore generale e il revisore dei conti. La figura del Presidente è soppressa dal 27 febbraio 2014; ogni riferimento normativo al Presidente deve intendersi riferito al Direttore generale.
Il Direttore generale rappresenta legalmente l’Agenzia, cura i rapporti con Regione e operatori del settore, approva gli atti necessari alla gestione, il Piano annuale, risponde della gestione corretta ed economica delle risorse, garantisce imparzialità e buon andamento e approva la dotazione organica inviandola alla Regione per il controllo.
È nominato dalla Giunta regionale tramite avviso pubblico per un periodo rinnovabile non superiore a cinque anni, sulla base di titoli ed esperienze adeguati, senza applicazione della procedura regionale generale sulle nomine. Il rapporto è a tempo pieno e di diritto privato, con contratto stipulato dal Presidente della Giunta regionale. Il trattamento economico è omnicomprensivo e determinato dalla Giunta, prendendo a riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica e i valori medi di mercato.
La Giunta può revocarlo, previa diffida e controdeduzioni, per gravi violazioni di legge o regolamento, persistenti inadempienze, gravi irregolarità, o risultati negativi persistenti nella gestione o nelle iniziative promozionali. Se vengono meno i requisiti di nomina, è dichiarato decaduto. In caso di revoca o decadenza, il contratto è risolto dal Presidente della Giunta. In assenza o vacanza, è sostituito temporaneamente dal dirigente più alto in grado in servizio. La nomina del nuovo Direttore deve avvenire entro 45 giorni dalla vacanza definitiva.
Personale dell’Agenzia
L’Agenzia dispone di personale proprio, al quale si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previsti per il personale regionale. Si applicano le norme di reclutamento della contrattazione collettiva e della normativa statale e regionale.
Per i posti vacanti della dotazione organica del personale non dirigente si applicano specifiche disposizioni regionali estese anche a lavoratori a tempo determinato o con collaborazione coordinata e continuativa. I concorsi relativi dovevano essere banditi entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.
Nei concorsi per personale non dirigente indetti dall’Agenzia a decorrere dalla soppressione delle APT e per i tre anni successivi si applicavano le procedure speciali a favore del personale non di ruolo già in servizio nelle APT.
Finanziamento, bilancio e controlli sull’Agenzia
Le entrate dell’Agenzia derivano da:
- fondo annuale regionale per spese di funzionamento;
- fondo annuale regionale per attività promozionale;
- contributi UE e regionali per iniziative di elevato interesse turistico o altre attività di competenza;
- sovvenzioni e contributi di CCIAA, soggetti pubblici e privati, nonché corrispettivi per le attività svolte.
La Giunta regionale verifica la conformità degli atti dell’Agenzia alle leggi, agli indirizzi e alle direttive regionali, in particolare su piano delle attività o piano-programma almeno triennale, budget economico almeno triennale, piano degli indicatori di bilancio, bilancio d’esercizio, dotazione organica, regolamenti e contratti collettivi decentrati.
Per alcuni atti il controllo avviene secondo la disciplina specifica richiamata; per dotazione organica, regolamenti e contratti decentrati gli atti vanno inviati entro 10 giorni e la Giunta può annullarli entro 40 giorni, con sospensione del termine se vengono chiesti chiarimenti. La Giunta può inoltre annullare in ogni tempo atti illegittimi dell’ente.
L’Agenzia adotta la contabilità economico-patrimoniale. Se rientra nel Gruppo amministrazione pubblica adegua il sistema contabile al d.lgs. 118/2011; altrimenti applica la disciplina regionale sugli enti strumentali. La Giunta esercita anche vigilanza mediante commissario ad acta, ispezioni e richieste di atti.
Disposizioni transitorie su APT, uffici territoriali e successione nei rapporti
Le norme transitorie storiche disciplinavano la soppressione delle APT, la costituzione di uffici territoriali dell’Agenzia, la successione nei beni e nei rapporti giuridici, il trasferimento del personale e la liquidazione delle APT. Gli uffici territoriali dovevano operare fino al 31 dicembre 2007 e gli atti conseguenti alla liquidazione dovevano concludersi entro il 31 dicembre 2008. Tali previsioni hanno oggi rilievo essenzialmente storico.
Sanzioni, abrogazioni e disciplina finale
La Regione esercita le funzioni di vigilanza e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge, potendo affidare la vigilanza ai comuni.
La legge contiene numerose abrogazioni di norme previgenti in materia turistica, tra cui le vecchie discipline dell’organizzazione turistica regionale, delle APT e dei contributi provinciali. Molte disposizioni originarie e transitorie risultano oggi superate o abrogate, mentre la disciplina vigente si concentra sul sistema regionale di programmazione, promozione, IAT, DMO e Agenzia “In Liguria”.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 ott 2006L.R. Liguria 26/2006
- Legge · 4 ott 2006L.R. Liguria 27/2006
- Legge · 20 ott 2006L.R. Liguria 29/2006
- Legge · 31 ott 2006L.R. Liguria 36/2006
- Legge · 31 ott 2006L.R. Liguria 35/2006
- Legge · 31 ott 2006L.R. Liguria 34/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →