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Legge

L.R. Liguria 26/2006

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro)

Normativa regionaleL.R. Liguria 26/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene con modifiche mirate a cinque leggi del 2006: ordinamento degli IRCCS, servizio civile regionale, sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, diritto all’istruzione e formazione, e Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro. Alcune disposizioni introdotte risultano poi abrogate da leggi successive; il testo residuo contiene soprattutto modifiche tecniche e una sola abrogazione espressa del comma 2 dell’art. 54 della l.r. 12/2006.

Modifiche puntuali a leggi regionali del 2006 su IRCCS, servizio civile, servizi sociali, istruzione/formazione e CRIL

Modifiche puntuali a leggi regionali del 2006

La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 interviene in modo eterogeneo su più testi normativi regionali già approvati nel 2006, apportando modifiche di coordinamento e integrazioni a disposizioni riguardanti sanità, servizio civile, servizi sociali, istruzione e formazione, nonché il Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro. Si tratta di un atto di manutenzione normativa, con effetti applicabili solo nell’ambito della Regione indicata e per quanto ancora non superato da successive abrogazioni.

Interventi sulla disciplina degli IRCCS

La legge modifica alcuni commi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 7, relativa all’ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione. Il contenuto puntuale delle modifiche non è riportato nel testo fornito, ma l’intervento riguarda l’art. 2 e l’art. 3 della legge del 2006, con due aggiustamenti al comma 6 e al comma 7 di quest’ultimo.

Interventi sulla disciplina del servizio civile regionale

La legge apporta modifiche anche alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11, istitutiva e disciplinante il sistema regionale del servizio civile. Le modifiche originarie incidevano sugli artt. 6 e 19 della legge, ma il testo consolidato segnala che tali disposizioni di modifica sono state successivamente abrogate dall’art. 20 della l.r. 28 febbraio 2023, n. 5. Per effetto del consolidato, non residua quindi una disciplina autonoma utile da estrarre da questi articoli della legge del 2006.

Interventi sul sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari

La legge interviene sulla l.r. 24 maggio 2006, n. 12, dedicata alla promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari. In origine erano previste un’integrazione dell’art. 21 e modifiche all’art. 22, ma il testo consolidato segnala che tali articoli della legge modificativa sono stati poi abrogati dall’art. 22 della l.r. 12 novembre 2014, n. 33. Rimane invece espressamente disposta l’abrogazione del comma 2 dell’art. 54 della l.r. 12/2006.

Interventi sulla disciplina del diritto all’istruzione e alla formazione

La legge modifica la legge regionale 8 giugno 2006, n. 15, in materia di diritto all’istruzione e alla formazione. Gli interventi riguardano:

  • l’art. 39, comma 3;
  • l’art. 41, comma 4, con l’introduzione delle lettere d bis) e d ter);
  • l’art. 41, comma 5;
  • l’art. 62, comma 1, lettera c). Il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle modifiche, ma indica che si tratta di integrazioni e correzioni puntuali della disciplina già vigente.

Interventi sul Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro

La legge modifica la l.r. 16 giugno 2006, n. 16, istitutiva del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro, con interventi sugli artt. 2 e 4. Anche in questo caso il testo consolidato segnala che gli articoli della legge modificativa sono stati successivamente abrogati dall’art. 2 della l.r. 24 dicembre 2019, n. 24, sicché non risulta una disciplina oggi autonomamente utile da applicare.

Effetti attuali e rilevanza pratica

Nel testo consolidato emergono tre tipologie di esito:

  • alcune modifiche originarie sono state poi superate da abrogazioni successive e non hanno oggi autonoma utilità applicativa;
  • permane l’abrogazione espressa del comma 2 dell’art. 54 della l.r. 12/2006;
  • il resto della legge ha natura di intervento tecnico di coordinamento su norme regionali del 2006. Per la sua natura di legge di modifica datata e in larga parte superata da interventi successivi, l’atto è da considerarsi sostanzialmente depotenziato e di limitata utilità pratica attuale.

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