Cassazione Penale, Sentenza n. 17903/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ex art. 41‑bis (decreto 4/12/2023). Deduceva erronea applicazione di legge e insufficiente motivazione circa la perdurante pericolosità e la capacità di mantenere contatti con il contesto criminale: rilevava che le missive sequestrate erano dirette a correi (in particolare il fratello) e non a lui, che vi erano elementi positivi nel comportamento (attività lavorativa, cordialità con operatori) e che non esistevano nuovi elementi a conferma della particolare pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha precisato che il sindacato di legittimità in materia di applicazione/proroga dell'art. 41‑bis è limitato alla violazione di legge e all'accertamento di assoluta carenza di motivazione (mancanza grafica o testo privo di requisiti minimi di logicità). Nel caso di specie il Tribunale aveva fornito un percorso argomentativo congruo: ha richiamato il ruolo apicale del Li Bergolis nell'organizzazione mafiosa (fondata con i fratelli), la comprovata operatività esterna del gruppo (anche alla luce di ordinanza del GIP di Bari del 2024), l'assenza di reali indicatori di ravvedimento (anche una infrazione disciplinare nel 2023 e la minimizzazione dei fatti nelle relazioni), e ha pertanto ritenuto sussistente il rischio di mantenimento di contatti con l'esterno. La Corte ha ribadito la natura preventiva e inibitoria del regime 41‑bis (compatibile con la CEDU se adeguatamente motivato) e che non è richiesta la prova di una perdurante affiliazione concreta, ma solo l'esistenza di elementi che ragionevolmente facciano presumere il mantenimento dei contatti. Conseguentemente la proroga è stata ritenuta legittima e l'ordinanza del Tribunale confermata.
Norme richiamate
art. 41‑bis ord. pen.
Il regime differenziato è misura di carattere amministrativo e preventiva, diretta a inibire i contatti del detenuto con il contesto criminale di provenienza; per la sua applicazione o proroga non è necessario dimostrare una perdurante affiliazione attiva, ma esistono i presupposti quando emergono elementi che consentono di presumere il mantenimento dei contatti.
art. 41‑bis co. 2 sexies ord. pen. (rimessione al sindacato di cassazione)
Limita il ricorso per cassazione, ammettendolo solo per violazione di legge e per l'accertamento dell'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Legge n.94 del 15 luglio 2009
Richiamata per le modifiche legislative al regime 41‑bis; la Corte ricorda che la natura preventiva della misura è rimasta immutata anche dopo tali modifiche.
Sentenza Corte EDU, Provenzano c. Italia (25/9/2018)
"La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive – del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali [...]"
La CEDU ha riconosciuto la finalità preventiva e di sicurezza del regime 41‑bis e ne ha affermato la compatibilità con l'art. 3 CEDU purché vi sia adeguata giustificazione per l'imposizione o la proroga; la Corte di Cassazione invoca tale giurisprudenza per confermare la legittimità del regime se motivato.
Sez. I n. 52054 del 29/4/2014 (rv 261809)
Richiamata a supporto del principio della natura preventiva della misura 41‑bis anche dopo le modifiche normative.
Sez. V n. 40673 del 30/5/2012 (rv 253713)
Richiamata per il principio secondo cui l'intensità del ruolo associativo pregresso del detenuto incide significativamente nella valutazione del pericolo di mantenimento di contatti esterni.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità in Cassazione, nelle materie 41‑bis, è limitato: può censurare solo violazioni di legge o l'assoluta carenza di motivazione (testo illogico o incomprensibile).
- Per disporre o prorogare il 41‑bis non è necessario provare una concreta e continuativa partecipazione all'attività criminale esterna: è sufficiente documentare elementi che ragionevolmente lascino presumere il mantenimento dei contatti con il contesto criminale.
- Fattori rilevanti a sostegno della misura sono il ruolo apicale/di vertice nell'organizzazione, la persistenza di operatività esterna del gruppo, l'assenza di indicatori concreti di ravvedimento e condotte disciplinari negative in carcere.
- Le comunicazioni sequestrate, anche se indirizzate a parenti o correi, possono essere valutate nel quadro probatorio come indici utili a coltivare il fondato timore di mantenimento di contatti, salvo prova contraria convincente.
- Per impugnare con successo la proroga del 41‑bis conviene proporre elementi nuovi e concreti che dimostrino ravvedimento reale (comportamenti ripetuti e verificabili, rapporti positivi certificati, assenza di canali di contatto) o evidenziare specifici vizi di motivazione/violazioni di legge nella decisione impugnata.
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