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Sentenza

Sentenza n. 1450/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo che riconosceva il diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 90/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero al pagamento delle annualità dovute, oltre interessi. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 15 maggio 2023 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Persistendo l’inadempimento, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento, effettuato dopo l’instaurazione del processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento intervenuto in corso di causa aveva integralmente soddisfatto le pretese oggetto del giudizio di ottemperanza. Il pagamento tardivo non ha tuttavia escluso la soccombenza sostanziale del Ministero ai fini delle spese: il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione aveva ottemperato soltanto dopo l’instaurazione del processo e l’ha quindi condannata alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori di legge. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuto meno l’inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio applicabile prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni debitrici; nel caso concreto il termine era decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione stessa alle spese del giudizio, anche se la materia del contendere è cessata.
  • La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando, prima della decisione, l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato e sia così venuto meno l’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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