Sentenza del 05/12/2018 n. 31406 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato nei confronti del socio un maggior reddito IRPEF per il 2001, imputandogli, in proporzione alla partecipazione del 30%, gli utili extracontabili accertati in via definitiva nei confronti della società. Il contribuente contestava sia la presunzione di distribuzione degli utili sia il difetto di motivazione dell'avviso, sostenendo di non aver ricevuto il processo verbale di constatazione (PVC) richiamato per relationem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto legittimo l'accertamento per relationem, poiché il PVC era stato notificato al curatore della società fallita e il socio aveva la possibilità di consultare il fascicolo fallimentare e conoscere la documentazione. In una società di capitali a ristretta base sociale opera la presunzione, superabile con prova contraria, che gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote. Il contribuente non aveva fornito la prova che gli utili fossero stati accantonati o reinvestiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3
Consente il recupero a tassazione del reddito sulla base degli elementi presuntivi previsti dalla disciplina dell'accertamento. Nel caso esaminato, la norma è stata posta a fondamento della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base sociale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Impone che l'avviso di accertamento sia motivato. La motivazione può essere effettuata per relationem mediante il richiamo ad altri atti, purché tali atti siano conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40
Disciplinano le modalità di accertamento dei redditi d'impresa e delle società. Nella sentenza i relativi motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Prevede l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e le regole sul richiamo ad altri atti. La Corte ha escluso la violazione poiché il documento richiamato era accessibile al socio tramite il fascicolo fallimentare.
Art. 2697 del codice civile
Ripartisce l'onere della prova. Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili, spetta al socio dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società.
Art. 384 del codice di procedura civile
Consente alla Corte di Cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è corretto o quando la decisione deve essere cassata con rinvio.
Disciplina fallimentare sull'accesso al fascicolo fallimentare
Gli interessati possono chiedere di consultare gli atti del fascicolo fallimentare, previa istanza e verifica del giudice delegato. Tale possibilità ha reso il PVC agevolmente conoscibile dal socio.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento definitivo di utili extracontabili in capo alla società può fondare, anche da solo, la presunzione di distribuzione proporzionale degli utili ai soci.
- La presunzione non è assoluta: il socio può superarla dimostrando concretamente che gli utili non sono stati distribuiti, ma sono rimasti nella società, sono stati accantonati o reinvestiti.
- Il socio non può normalmente contestare nel giudizio relativo al proprio reddito i vizi di merito dell'accertamento societario quando quest'ultimo è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
- La motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è stato portato a conoscenza del contribuente oppure è da lui concretamente e agevolmente conoscibile; non è sempre necessaria la materiale allegazione del documento.
- La conoscibilità può derivare anche dalla possibilità di accedere al fascicolo fallimentare della società, se il contribuente è legittimato a consultarlo.
- Nel giudizio contro l'accertamento personale del socio restano contestabili i vizi propri di quell'atto, ma non, di regola, le contestazioni rivolte esclusivamente all'accertamento societario ormai definitivo.
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