Ordinanza n. 153/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di reiezione n. 480090181681 del 13/01/2026, notificato a mezzo pec in data 16.1.2026, con cui l'INPS - Sede di Messina ha respinto la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) presentata dalla società ricorrente in data 11/12/2025 (prot. n. INPS.4800.11/12/2025.0878615) per il periodo dal 17.11.2025 al 15.2.2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo richiesto; e di condanna dell’INPS a provvedere all’accoglimento dell’istanza e alla conseguente erogazione del beneficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di reiezione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo dal 17 novembre 2025 al 15 febbraio 2026
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha respinto la domanda di CIGO, chiedendone l’annullamento, l’accertamento del diritto al trattamento e la condanna dell’Istituto all’accoglimento dell’istanza e all’erogazione del beneficio. Dall’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. Il giudice rileva che l’INPS non ha depositato gli atti e i documenti posti a base del provvedimento impugnato, quelli in esso citati e quelli utili alla decisione.
La decisione
Il TAR non decide nel merito la domanda di annullamento né le ulteriori domande della società. Dispone un incombente istruttorio, ordinando all’INPS di depositare, entro il termine di legge e in vista dell’udienza di merito fissata al 10 settembre 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli richiamati e ogni altro atto utile al giudizio. Il Collegio precisa che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. L’ordinanza dispone inoltre la comunicazione a cura della Segreteria.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione impone all’amministrazione costituita di depositare il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la sua adozione e per la decisione della controversia.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.
In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti e dei documenti necessari o utili al giudizio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti rilevanti per valutare l’eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali o procedimentali non invalidanti.
Massime di principio
- L’amministrazione costituita in un giudizio amministrativo deve depositare il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento della sua adozione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni ulteriore atto utile alla decisione.
- Quando l’amministrazione non adempie all’obbligo di deposito documentale previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice può ordinare l’esibizione degli atti ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
- La nozione di documenti utili al giudizio è ampia e comprende qualsiasi atto idoneo a influire sulla decisione della controversia, inclusi quelli necessari a verificare l’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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