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Sentenza

Sentenza n. 1603/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di sospensione dei lavori n. 10 del 20 maggio 2026, ordinanza di demolizione n. 13 del 4 giugno 2026 e verbale di sopralluogo del 14 maggio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti comunali relativi a opere edilizie, deducendo difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha contestato la qualificazione delle opere come interventi in totale difformità dal titolo edilizio, sostenendo che si trattasse invece di parziale difformità ai sensi dell’art. 34 d.P.R. 380/2001; ha inoltre denunciato il difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di sospensione, l’inammissibilità dell’impugnazione autonoma del verbale di sopralluogo e l’infondatezza delle censure di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, in quanto misura interinale e cautelare superata dalla successiva ordinanza di demolizione, che ha definito il procedimento repressivo e ha privato l’atto presupposto di autonoma efficacia lesiva. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione autonoma del verbale di sopralluogo, perché atto istruttorio e ricognitivo privo di immediata lesività, contestabile impugnando il provvedimento finale. Ha respinto le censure contro l’ordinanza demolitoria: dagli atti risultavano, oltre alla traslazione della platea rispetto al progetto assentito, sbancamenti, riporti di materiale e terrazzamenti con rilevanti modificazioni morfologiche, in area soggetta a vincolo idrogeologico e in rapporto diretto con la fascia di rispetto stradale. La qualificazione dell’abuso doveva riguardare l’intervento nel suo complesso; le opere, per consistenza e incidenza territoriale, non conservavano un nucleo essenziale di conformità al titolo e non erano riconducibili alla parziale difformità ex art. 34 d.P.R. 380/2001. Gli accertamenti tecnici, la documentazione fotografica e le risultanze istruttorie sostenevano la valutazione comunale; il ricorrente aveva prospettato una diversa qualificazione senza dimostrare carenze istruttorie, travisamenti o manifesta illogicità. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La nozione di parziale difformità presuppone che l’opera conservi un nucleo essenziale di conformità rispetto al titolo assentito, mentre esula da tale categoria l’intervento che, per consistenza e incidenza sul territorio, determini una trasformazione significativa dell’assetto urbanistico-edilizio autorizzato.

    La parziale difformità ricorre soltanto quando l’opera mantiene un nucleo essenziale di conformità al titolo; un intervento che trasformi significativamente l’assetto urbanistico-edilizio, valutato per consistenza e incidenza territoriale, non rientra in tale categoria.

Massime di principio

  • La qualificazione dell’abuso edilizio deve considerare l’intervento unitariamente e nel suo complesso, senza frammentare atomisticamente le singole opere realizzate.
  • La parziale difformità dal titolo edilizio presuppone che l’opera conservi un nucleo essenziale di conformità; non vi rientrano interventi che, per consistenza e incidenza sul territorio, determinino una trasformazione significativa dell’assetto urbanistico-edilizio autorizzato.
  • Lo spostamento dell’edificio accompagnato da rilevanti modifiche plano-altimetriche del terreno e da opere di contenimento o sistemazione morfologica costituisce fattispecie diversa dalla mera difformità esecutiva.
  • L’ordinanza di sospensione dei lavori, in quanto misura interinale e cautelare, è assorbita dal successivo provvedimento conclusivo del procedimento repressivo edilizio; intervenuta l’ordinanza di demolizione, viene meno l’interesse concreto e attuale a impugnare autonomamente la sospensione.
  • I verbali di accertamento e sopralluogo, avendo natura istruttoria e ricognitiva e non producendo immediata lesività, sono contestabili mediante l’impugnazione del provvedimento finale che su di essi si fonda.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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