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Legge

L.R. Toscana 18/2014

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 18/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana n. 10/2008 sulle strade della ceramica, terracotta e gesso: aggiorna il titolo, riduce a una sola strada il requisito minimo in un caso, abroga alcune previsioni e sostituisce la clausola valutativa. La relazione biennale della Giunta al Consiglio va presentata entro il 28 febbraio.

Modifiche alla disciplina toscana delle strade della ceramica, terracotta e gesso

Modifiche alla disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana

La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 20 febbraio 2008, n. 10, aggiornandone il titolo e alcune disposizioni sostanziali e procedurali. La disciplina continua ad applicarsi esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

Aggiornamento del titolo della legge regionale n. 10 del 2008

Viene soppresso dal titolo originario ogni riferimento alla legge regionale n. 45 del 2000 sullo spettacolo, cosicché la legge del 2008 assume il titolo di “Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana”.

Tutti i richiami al titolo precedente contenuti nel testo della l.r. 10/2008 devono intendersi sostituiti dal nuovo titolo.

Modifiche ai requisiti per l’istituzione delle strade

La legge riduce, in un punto specifico dell’articolo 3 della l.r. 10/2008, il numero minimo richiesto per il relativo presupposto quantitativo: il riferimento ad “almeno due” è sostituito da “una”.

Inoltre viene abrogata la lettera a) del comma 4 del medesimo articolo, con conseguente eliminazione della relativa previsione dal testo vigente.

Modifiche alla disciplina dei criteri e delle priorità

All’articolo 5 della l.r. 10/2008 sono soppresse le parole “, valutati con priorità decrescente”. Ne deriva l’eliminazione del criterio di graduazione espressamente richiamato nel testo previgente.

Modifiche alla disciplina di settore dell’articolo 8

È abrogata la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 10/2008, con la conseguente espunzione della relativa ipotesi dalla disciplina applicabile.

Clausola valutativa e obblighi di rendicontazione

L’articolo 10 della l.r. 10/2008 è sostituito integralmente e introduce una clausola valutativa strutturata.

La Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale, con cadenza biennale, entro il 28 febbraio, una relazione sull’attuazione della legge. La relazione deve indicare in particolare:

  • l’elenco delle strade istituite;
  • la composizione dei relativi comitati di gestione;
  • le risorse stanziate e quelle impegnate, distinte per tipologia di intervento;
  • le attività realizzate dai comitati di gestione;
  • gli eventuali casi di revoca dei contributi.

Regime temporale e utilità pratica

Si tratta di una legge di modifica di una disciplina regionale ancora conoscibile e applicabile solo in quanto collegata alla l.r. Toscana n. 10/2008. Non introduce una misura finanziaria autonoma né una scadenza straordinaria; l’unico termine espressamente rilevante è quello del 28 febbraio per la relazione biennale della Giunta.

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